Regolamento personale Ata di R.P. La Tecnica della Scuola, 17.8.2009 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto con il numero 119. Il decreto contiene in allegato le nuove tabelle per il calcolo degli organici. Confermato il taglio del 17% in tre anni. Per poter gestire gli organici le Regioni dovranno approvare un'apposita legge. Prosegue - lentamente ma inesorabilmente - la pubblicazione dei regolamenti applicativi della riforma “Tremonti-Gelmini”: Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto è comparso il decreto del Presidente della Repubblica n. 119 (“Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali”). Il regolamento è dunque legge ed entra immediatamente in vigore. Il taglio del 17% degli organici di assistenti amministrativi, aiutanti tecnici e collaboratori viene così sancito definitivamente. Gli organici del personale Ata dovranno essere determinati, d’ora innanzi, facendo riferimento alle nuove tabelle allegate al decreto che prevedono un drastico ridimensionamento rispetto ai numeri attuali. In molte scuole superiori (soprattutto negli istituti tecnici) si perderanno almeno una-due unità di assistenti amministrativi, mentre nei circoli didattici articolati su un elevato numero di plessi l’organico dei collaboratori scolastici sarà ridotto in modo decisivo, tanto da mettere in forse il regolare funzionamento dei plessi più piccoli. E così anche le novità apparentemente positive del regolamento rischiano di risultare in definitiva inapplicabili. Per esempio il 1° comma dell’articolo 3 prevede che “le istituzioni scolastiche ed educative possono collegarsi in rete per l'espletamento di compiti ed attività di interesse comune” e che “le relative modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite e indicate in appositi accordi tra le istituzioni scolastiche interessate”. Ma è evidente che con organici ridotti all’osso o addirittura sottodimensionati sarà del tutto impossibile stipulare qualsiasi tipo di accordo. L’articolo 6 del regolamento prevede anche in alternativa al conferimento di supplenze per sopperire le assenze del personale Ata, il dirigente scolastico potrà assegnare compiti e funzioni al personale già in servizio al quale spetterà un compenso pari alla metà del risparmio conseguito a seguito della mancata nomina. Anche in questo caso, però, non è affatto chiaro come verranno calcolati i risparmi visto che già adesso i fondi per le supplenze non vengono erogati a consuntivo ma sono definiti a priori entro un tetto massimo di spesa. Una cosa comunque è chiara: la gestione degli organici spetta per ora agli Uffici scolastici regionali, almeno, come recita il 6° comma dell’articolo 2, “fino all'adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate”. |