DPR n. 112/2009 da Tuttoscuola, 19 agosto 2009 Il quarto regolamento Gelmini, di coordinamento delle norme in materia di valutazione degli alunni, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (dpr 22 giugno 2009, n. 122). A differenza degli altri regolamenti pubblicati, questo sulla valutazione ha già trovato applicazione in buona parte nel corso di questo anno scolastico appena terminato, in termini di valutazione espressa con voto in decimi anche nelle scuole del primo ciclo, di voto del comportamento nelle scuole secondarie di I e II grado, con possibili effetti, se negativo, di non ammissione all'esame o alla classe successiva. L'applicazione completa del regolamento dal prossimo anno scolastico determinerà, comunque, alcuni effetti nuovi che non avevano avuto attuazione prima. Il primo comma dell'art. 6, relativamente alla valutazione degli studenti delle superiori, prevede che per l'ammissione all'esame di Stato, esattamente come già previsto e applicato quest'anno per l'esame di licenza, sia necessario conseguire la sufficienza in ciascuna disciplina, oltre, s'intende, anche nel comportamento. Quest'anno, in attesa dell'entrata in vigore di questa drastica disposizione che non mancherà di provocare reazioni tra gli studenti, si è data applicazione, per la prima volta, alla disposizione meno severa, voluta dall'allora ministro Fioroni, che per l'ammissione all'esame di Stato fosse necessaria la media del sei. Lo stesso articolo 6, al comma 3, conferma, inoltre, la disposizione, recentemente censurata dal Tar del Lazio, che riconosce pieno titolo ai docenti di religione cattolica di concorrere ala determinazione dei crediti scolastici. La natura regolamentare di questa disposizione, oltre a comportare il riconoscimento del diritto alla pari dei docenti di RC, dovrebbe consentire che essa sia sottratta alla possibile censura del Tar, in quanto non trattasi di materia amministrativa. L'immediata entrata in vigore del Regolamento potrebbe, addirittura, rendere inutile il ricorso al Consiglio di Stato del ministro Gelmini contro la sentenza n. 7076 del Tar Lazio. Un'altra novità è contenuta nel comma 6 dell'art. 3 relativo agli esami di licenza al termine del primo ciclo. Per la determinazione del voto finale di esame - che già da quest'anno è stato espresso con voto in decimi anziché con giudizio (ottimo, distinto, ecc.) - viene calcolata la media aritmetica dei voti conseguiti in tutte le prove d'esame, scritte e orali, e nel giudizio di ammissione. |