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Riforma Gelmini:
i tanti handicap della riorganizzazione

Grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di una delle leggi di riforma della scuola operata dal ministro Gelmini, si riesce finalmente a fare il punto della situazione sul tema disabilità per il prossimo anno scolastico. Ecco lo stato dell'arte e le osservazioni (preoccupate) di Salvatore Nocera, vice presidente Fish.

di Salvatore Nocera, Superabile 10.8.2009

ROMA - La Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 pubblica il Dpr n. 81 del 20 marzo 2009 recante il regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e la formazione delle classi in applicazione dell'art. 64 del decreto legge n. 112/08 convertito dalla Legge n. 133/08, una delle leggi di riforma della scuola operata dal ministro Gelmini.

Art. 2

comma 2: stabilisce che la definizione delle annuali dotazioni organiche complessive deve avvenire tra l'altro anche "con riguardo alle esigenze degli alunni disabili" (lettera a) e alle "caratteristiche dell'edilizia scolastica" (lettera f).
Comma 5: prima di ripartire le risorse a livello provinciale, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali debbono "promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali".
Tutto ciò fino a quando ogni singola regione non avrà provveduto con apposita propria legge regionale.
Comma 6: stabilisce che: "I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi."

Art. 3

Stabilisce che per il solo anno scolastico 2009-2010 si continuano ad applicare i tetti massimi per la formazione delle prime classi di ogni ordine e grado fissati nel D.m. n. 331/98 e D.m. n. 141/99 (che ne è parte integrante) limitatamente a quelle scuole che saranno inserite in un elenco per la ristrutturazione edilizia.
Per tutte le altre scuole già dall'a.s. 2009-2010 il numero degli alunni per classe verrà determinato dividendo il numero degli iscritti al primo anno per il numero delle classi costituite in base all'assegnazione degli organici di diritto operata dall'Ufficio scolastico regionale.

Art. 4

Comma 1: Stabilisce che in organico di fatto vi possono essere scostamenti del 10% in più o in meno rispetto al numero minimo e massimo di alunni per classe di cui ai successivi articoli del regolamento.
Comma 2: in via del tutto eccezionale i dirigenti possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale di aumentare il numero delle classi solo in caso di aumento effettivo del numero di alunni rispetto alle previsioni.

Art. 5

è intitolato alle "classi con alunni in situazione di disabilità".
Comma 1: conferma i limiti massimi al numero degli insegnanti per il sostegno in organico di fatto indicati all'art. 2 commi 413 e 414 della Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) e cioè un rapporto medio nazionale di 1 insegnante ogni 2 alunni con possibile compensazione tra province e, come stabilito dalla magistratura, anche tra casi singoli ferma restando la media della singola provincia, norme che permarranno sino a quando le singole regioni non avranno adottato apposite leggi in materia.
Commi 2 e 3: Il comma 2 recita: "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Tenuto conto di quanto stabilito nel precedente art. 4, tale tetto può essere aumentato o ridotto fino ad un massimo di 2 unità. L'ultimo inciso del comma 2, concernente il rispetto delle economie da realizzare, e il comma 3, dovranno comunque essere interpretati alla luce delle più recenti sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato secondo cui si deve tener conto comunque delle "effettive esigenze" dei singoli alunni con disabilità, il cui diritto allo studio costituzionalmente garantito non può essere affievolito discrezionalmente dall'Amministrazione neanche per motivi economici. .

La norma riguarda espressamente le prime classi, quanto alle classi successive vedi le osservazioni generali sotto riportate.

Comma 4: Richiama le norme sulle certificazioni collegiali di handicap di cui al Dpcm n. 185/06.

Art. 6

Riguarda la materia della scuola in ospedale.

Art. 7

Riguarda le classi e i corsi per l'educazione per gli adulti. E' da ricordare che in tali corsi possono iscriversi gli alunni con disabilità con tutti i diritti loro spettanti ai sensi della O.m. n. 455/97, espressamente richiamata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 226/01.

Art. 8

Riguarda la possibilità di costituire classi con numero di alunni inferiore al minimo nelle zone disagiate (piccole isole, comuni montani, zone di minoranze linguistiche, aree a rischio di devianza minorile o con rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione).

Art. 9

Riguarda la scuola dell'infanzia. Fermo restando per l'a.s. 2009-2010 che le prime classi vanno da un minimo di 15 ad un massimo di 25 alunni (28 qualora le eccedenze di iscrizioni non possano essere distribuite in scuole viciniori), a partire dall'a.s. 2010-2011 tali classi vanno da un minimo di 18 ad un massimo di 26 alunni (29 in caso di eccedenza di iscrizioni). L'articolo fa espressamente salvo il numero massimo di 20 alunni, di norma, in presenza di alunni con disabilità di cui all'art. 5, anche in caso di eccesso di iscrizioni. 

Art. 10

concerne la scuola primaria nella quale le prime classi vanno da un minimo di 15 ad un massimo di 26 alunni (elevabile a 27 in caso di eccesso di iscrizioni). E' espressamente fatto salvo il numero massimo, di norma, di 20 alunni delle classi con alunni con disabilità di cui al precedente art. 5.

Art. 11

Comma 1: Riguarda la scuola secondaria di primo grado le cui prime classi variano da un minimo di 18 ad un massimo di 27 alunni (28 in caso di eccedenze). Non è espressamente richiamato il precedente art. 5 comma 2 per evidente svista; ma tale omissione è colmata dalla ampia portata dell'art. 5 comma 2 che comunque, essendo norma speciale, prevale sulle norme generali.
Comma 2: Le classi successive alla prima nelle scuole secondarie di primo grado non possono mediamente scendere al di sotto di 20 alunni pena l'accorpamento con altre classi. E' da ritenere in questo caso che a seguito dell'accorpamento le classi risultanti non debbano superare i 28 alunni.

Art. 16

Concerne la scuola secondaria di secondo grado nella quale le prime classi vanno da un minimo di 27 ad un massimo di 30 alunni. Non è espressamente richiamato il precedente art. 5 comma 2 per evidente svista; ma tale omissione è colmata dalla ampia portata dell'art. 5 comma 2 che comunque, essendo norma speciale, prevale sulle norme generali.

Art. 17

Stabilisce che le classi successive alla prima nelle scuole secondarie di secondo grado non possono mediamente scendere al di sotto di 22 alunni pena l'accorpamento con altre classi.
Le singole classi finali non possono scendere al di sotto di 10 alunni, pena l'accorpamento con altre classi.
E' da ritenere in questi due casi che a seguito dell'accorpamento le classi risultanti non debbano superare i 30 alunni.

Art. 22

Prevede un monitoraggio da parte del Ministero sul rispetto della normativa primaria e regolamentare in materia di formazione delle classi.

Art. 23

Prevede che, in caso di contrazione di organico, i docenti a tempo indeterminato risultati soprannumerari vengano assegnati ad attività di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione.

Art. 24

Abroga tra l'altro il D.m. 331/98 e il D.m. 141/99 che fissavano il tetto massimo di alunni per classe in presenza di alunni con disabilità.

 

Le mie osservazioni

Il regolamento, sia pur migliorato a seguito dell'accoglimento del parere della Conferenza Stato-Regioni che accoglieva alcune osservazioni delle associazioni in merito al numero massimo di alunni per classe in presenza di alunni con disabilità, suscita comunque preoccupazione.

1. nelle scuole secondarie, mentre è assicurato il tetto massimo per la formazione delle prime classi, nulla è espressamente detto per le classi successive per le quali sono previsti possibili accorpamenti in caso di contrazione del numero di alunni per abbandoni, bocciature, ecc. Si potrebbe pertanto pervenire anche a classi sino ad un massimo di 30 alunni con la presenza di alunni con disabilità, la qual cosa sembra assurda, specie se confrontata con gli orientamenti della magistratura che ha fissato il principio del rispetto delle "effettive esigenze" degli alunni con disabilità anche in presenza di problemi di spesa pubblica. Infatti il principio del rispetto delle "effettive esigenze" non vale solo riguardo al numero di ore di sostegno, ma, come espressamente stabilito nell'art. 5 comma 2 del presente regolamento, anche con riguardo al maggiore o minore affollamento delle classi. Sembra infatti assurdo che una volta stabilito l'obbligo di un minor affollamento per le prime classi, tale obbligo non sussista più nelle classi successive dove invece, a causa della crescente complessità degli studi, le esigenze di maggior attenzione da parte dei docenti curricolari per gli alunni con disabilità dovrebbe crescere.

2. Altra preoccupazione è suscitata dalla abrogazione del D.m.. n° 141/99 che fissava anche dei tetti massimi al numero di alunni con disabilità presenti nella stessa classe. Il presente regolamento nulla dice in proposito e pertanto l'abrogazione della norma precedente sembra lasciare campo libero alla presenza di qualunque numero di alunni con disabilità nella stessa classe. Ma ciò contrasta con il principio del rispetto delle "effettive esigenze", poiché la compresenza di più alunni con disabilità rende assai meno agevole il lavoro didattico dei docenti curricolari e meno fruttuoso l'esercizio del diritto allo studio con ripercussioni sulla qualità dell'integrazione scolastica e di tutto il sistema di istruzione.

3. La situazione è resa ancora più critica dal disposto dell'art. 2 comma 6 secondo cui i dirigenti scolastici e i direttori scolastici regionali e provinciali sono responsabili per il mancato rispetto delle norme del regolamento, specie per la parte finanziaria. Ciò renderà questi funzionari molto più guardinghi e sospettosi e quindi molto più orientati a decidere verso posizioni restrittive circa i diritti delle persone con disabilità.

4. Se poi si sommano l'aumento del numero di alunni per classe con l'illimitata possibilità di presenza di alunni con disabilità nella stessa classe, le preoccupazioni si raddoppiano ed è da ritenere che, in mancanza di chiarimenti urgenti sui precedenti due punti critici, le famiglie si rivolgeranno alla magistratura per ottenere quella chiarezza che il Dpr non ha voluto o non ha potuto esplicitare.

5. Si suggerisce alle famiglie che, prima di rivolgersi alla magistratura, si rivolgano ai sindaci che hanno potere di negoziazione con le autorità scolastiche ai sensi dell'art. 2 comma 5 anche per il rispetto delle norme sulla sicurezza nell'edilizia scolastica e, nei casi di violazione della normativa ai loro danni, inviino esposti all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero che hanno compiti di monitoraggio della normativa ai sensi dell'art. 22.