A chi vanno i soldi
del Fondo per l'Università

 da La Voce del 26.8.2009

Proponiamo la trascrizione dei criteri utilizzati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca, per ripartire una quota (destinata a crescere nel tempo) del Fondo ordinario per le università 2009. Il documento è pubblico, ma sino ad ora non è stato divulgato su di un sito accessibile a tutti. Riteniamo che renderlo pubblico sia necessario per promuovere un confronto sull'argomento. Sarebbe utile che il ministero pubblicasse le tabelle riassuntive e di confronto per tutte le università.

 

ART. 5, COMMI 3 E 8, LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il consiglio universitario nazionale e la conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

8. A partire dal 1995, la quota base per il fondo di finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.

 

ART. 2, COMMI 428 E 429, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244

428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonchè in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.

429. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 428 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:
a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;
b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;
c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;
d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;
e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

 

ART. 2 LEGGE 9 GENNAIO 2009, N. 1

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la qualità della ricerca scientifica;
c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma l sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.

 

CALCOLO DEL FFO PER IL 2009

Si parte da una quota base (FFO 2008) che viene abbattuta al 87,29% per tener conto del 7% e "delle obbligazioni precedentemente assunte". A questa si aggiungono le voci che derivano dal c.d. Patto 2008/2010 – 511 milioni di euro - che prevede una quota per aumento costi del personale, una quota di incentivo derivante dalla distanza dal 90% del FFO, una quota derivante dal riequilibrio e altre piccole voci. Infine a questa si aggiunge la quota derivante dalla ripartizione del 7% - altri 523 milioni di euro.

 

A) Quota Base

La "quota base" è stata calcolata considerando le assegnazioni disposte nell'anno 2008 in applicazione dei criteri definiti dai D.M. 30 aprile 2008, n. 99 e D.I. 30 aprile 2009. Tale quota è ridotta all' 87,29% per tenere conto dello stanziamento complessivo, al netto del 7% e delle obbligazioni precedentemente assunte o legate ad azioni di sistema previste per legge. Sono state escluse dalla riduzione le Istituzioni che non partecipano al 7% e le Istituzioni speciali.

La "quota base" (87,29%) è stata ulteriormente ridotta, per un importo totale pari a 39,5 Ml€, in misura proporzionale ai risparmi 2009 derivanti, per ciascun ateneo, dal turn over 2008 (art. 66, comma 13, D.L. 112/2008, L. 133/2008 e art. 1, comma 3, D.L. 180/2008, L. 1/2009).

Ai valori risultanti di cui sopra sarà aggiunta l'eventuale quota relativa al 2009 per mobilità docenti e chiamate dirette dell'anno 2008.

 

B) Patto 2008/2010 - Ml€. 511,5 (disponibilità 2009 al netto quota 7%)

Quota incremento costi personale (309 Ml€)
Incentivo distanza 90% AF/FFO (10 Ml€)
-  Scuole Speciali - art.2, comma 431, Legge 24 dicembre 2007 n.244 (11 Ml€)
-  Accordi di programma (74,5 Ml€)
-  Interventi di Sistema (7 Ml €)
Riequilibrio e relativa Accelerazione - Modello CNVSU (100 Ml€)

 

C) Criteri e indicatori per la ripartizione quota 7%

L'importo di 523,5 Ml€, di cui all'art.4, Legge 9 gennaio 2009, n.1, viene ripartito per il 34% sulla base degli indicatori A1-A5 (Qualità dell'Offerta Formativa e risultati dei processi formativi) e per il restante 66% sulla base degli indicatori B1-B4 (Qualità della Ricerca Scientifica), come di seguito specificato.


A) Qualità dell'Offerta Formativa e risultati dei processi formativi    (177,99 Ml €)

 

Descrizione Indicatore

Peso

Indicatore di Ateneo

Peso x Indicatore

A1

Rapporto tra il numero di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti e il numero teorico di corsi nell'a.a.2008/09 (corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico). Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano.

0,20

 

 

A2

Rapporto tra il numero di studenti iscritti, nell'a.a. 2008/09, al secondo anno avendo acquisito almeno i 2/3 dei CFU previsti e il numero di immatricolati, del medesimo corso, nell'a.a. 2007/08. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano.

0,20

 

 

A3

Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti e CFU previsti per gli studenti iscritti nell'a.a. 2007/08. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano.

0,20

 

 

A4

Rapporto tra il numero di insegnamenti per i quali è stato richiesto il parere degli studenti ed il numero totale di insegnamenti attivi nell'a.a. 2007/08. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano.

0,20

 

 

A5

Percentuale di laureati 2004 occupati a tre anni dal conseguimento del titolo. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello medio per ripartizione territoriale (nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole) - ISTAT.

0,20

 

 

 

INDICE COMPLESSIVO (I.C.A.)

 


L'indice complessivo I.C.A. è moltiplicato per una grandezza rappresentativa della dimensione dell'ateneo, pari al numero degli iscritti "attivi", ossia gli studenti che hanno acquisito nel corso dell'a.s.2008 almeno 5 CFU.
 

Iscritti con
almeno 5 CFU

Totale(*) iscritti
con almeno 5 CFU

Fattore di Ponderazione
di Ateneo (Fp)

 

(*) Sono considerati tutti gli Atenei Statali con esclusione dell'Università degli Studi dell'Aquila, dell'Università degli Studi "Carlo BO" di Urbino, dell'Università di Roma "Foro Italico", delle Università per Stranieri di Perugia e di Siena

Indice Complessivo (I.C.A.) = 0,20 x A1 + 0,20 x A2 + 0,20 x A3 + 0,20 x A4 + 0,20 x A5

Fattore di ponderazione (FP) = Iscritti con almeno 5 CFU (Ateneo)/Iscritti con almeno 5 CFU (Totale Atenei)

QF = FP x I.C.A.

Si precisa che, in considerazione dei confronti di ogni singolo indicatore con i valori mediani, il valore finale (QF) dovrà essere trasformato come percentuale sul totale del Sistema (Atenei che partecipano alla ripartizione 7%). Tale valore costituirà il moltiplicatore per il calcolo della quota spettante.
(esempio: se QF=2%, all’ateneo spetta 0.02x177.99 ml)

B) Qualità della Ricerca Scientifica    (345,51 Ml€)

 

 

 

Descrizione Indicatore

Peso

Indicatore di Ateneo

Peso x Indicatore

B1

Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle Aree-VTR 2001-03 - CIVR

0,49

 

 

B2

Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle attività di valorizzazione applicativa VTR 2001-03 - CIVR

0,01

 

 

B3

Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2005-2007 valutati positivamente, "pesati" per il fattore di successo dell'area scientifica

0,15

 

 

B4

Percentuale di finanziamento e di successo acquisiti nell'ambito dei progetti del VI PQ - Unione Europea - CORDIS

0,35

 

 

 

INDICE COMPLESSIVO (I.C.B.)

5

 

QR = I.C.B. =0,49 x B1 + 0,01 x B2 + 0,15 x B3 + 0,35 x B4

Anche qui il valore finale (QR) dovrà essere trasformato come percentuale sul totale del Sistema (Atenei che partecipano alla ripartizione 7%). Tale valore costituirà il moltiplicatore per il calcolo della quota spettante.

(esempio: se QR=2%, all’ateneo spetta 0.02x345,51 ml)

 

 

ALLEGATI

punto elenco

Costi personale  (1895kb - JPEG)

punto elenco

Assegni Fissi/Fondo ordinario  (397kb - JPEG)

punto elenco

Riequilibrio e relativa Accelerazione - Modello CNVSU  (474kb - JPEG)