A chi vanno i soldi da La Voce del 26.8.2009 Proponiamo la trascrizione dei criteri utilizzati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca, per ripartire una quota (destinata a crescere nel tempo) del Fondo ordinario per le università 2009. Il documento è pubblico, ma sino ad ora non è stato divulgato su di un sito accessibile a tutti. Riteniamo che renderlo pubblico sia necessario per promuovere un confronto sull'argomento. Sarebbe utile che il ministero pubblicasse le tabelle riassuntive e di confronto per tutte le università.
ART. 5, COMMI 3 E 8, LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537
3. Nel fondo per il finanziamento
ordinario delle università sono comprese una quota base, da
ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei
trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo
stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di
riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito il consiglio universitario nazionale e la
conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di
produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della
ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e
strutturali.
ART. 2, COMMI 428 E 429, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
428. Ai fini del concorso dello Stato
agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale
docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle
università, nonchè in vista degli interventi da adottare in materia
di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre
iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello
stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è
istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di
euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di
550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi
indicati all'articolo 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale
somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario
per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il
personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa
corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.
ART. 2 LEGGE 9 GENNAIO 2009, N. 1
1. A decorrere dall'anno 2009, al fine
di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività
delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza
nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento
del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del
fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni
successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:
CALCOLO DEL FFO PER IL 2009 Si parte da una quota base (FFO 2008) che viene abbattuta al 87,29% per tener conto del 7% e "delle obbligazioni precedentemente assunte". A questa si aggiungono le voci che derivano dal c.d. Patto 2008/2010 – 511 milioni di euro - che prevede una quota per aumento costi del personale, una quota di incentivo derivante dalla distanza dal 90% del FFO, una quota derivante dal riequilibrio e altre piccole voci. Infine a questa si aggiunge la quota derivante dalla ripartizione del 7% - altri 523 milioni di euro.
A) Quota Base
La "quota base" è stata calcolata
considerando le assegnazioni disposte nell'anno 2008 in applicazione
dei criteri definiti dai D.M. 30 aprile 2008, n. 99 e D.I. 30 aprile
2009. Tale quota è ridotta all' 87,29% per tenere conto dello
stanziamento complessivo, al netto del 7% e delle obbligazioni
precedentemente assunte o legate ad azioni di sistema previste per
legge. Sono state escluse dalla riduzione le Istituzioni che non
partecipano al 7% e le Istituzioni speciali.
B) Patto 2008/2010 - Ml€. 511,5 (disponibilità 2009 al netto quota 7%)
- Quota
incremento costi personale (309 Ml€)
C) Criteri e indicatori per la ripartizione quota 7% L'importo di 523,5 Ml€, di cui all'art.4, Legge 9 gennaio 2009, n.1, viene ripartito per il 34% sulla base degli indicatori A1-A5 (Qualità dell'Offerta Formativa e risultati dei processi formativi) e per il restante 66% sulla base degli indicatori B1-B4 (Qualità della Ricerca Scientifica), come di seguito specificato.
(*) Sono considerati tutti gli Atenei Statali con esclusione dell'Università degli Studi dell'Aquila, dell'Università degli Studi "Carlo BO" di Urbino, dell'Università di Roma "Foro Italico", delle Università per Stranieri di Perugia e di Siena Indice Complessivo (I.C.A.) = 0,20 x A1 + 0,20 x A2 + 0,20 x A3 + 0,20 x A4 + 0,20 x A5
Fattore di ponderazione (FP) =
Iscritti con almeno 5 CFU (Ateneo)/Iscritti con almeno 5 CFU (Totale
Atenei)
Si precisa che, in considerazione dei
confronti di ogni singolo indicatore con i valori mediani, il valore
finale (QF) dovrà essere trasformato come percentuale sul totale del
Sistema (Atenei che partecipano alla ripartizione 7%). Tale valore
costituirà il moltiplicatore per il calcolo della quota spettante. B) Qualità della Ricerca Scientifica (345,51 Ml€)
QR = I.C.B. =0,49 x B1 + 0,01 x B2 + 0,15 x B3 + 0,35 x B4 Anche qui il valore finale (QR) dovrà essere trasformato come percentuale sul totale del Sistema (Atenei che partecipano alla ripartizione 7%). Tale valore costituirà il moltiplicatore per il calcolo della quota spettante. (esempio: se QR=2%, all’ateneo spetta 0.02x345,51 ml)
ALLEGATI
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