Scuola: i prof di religione
potranno dare i crediti

 Il Sole 24 Ore, 20.8.2009

Criteri più severi per l'ammissione alla Maturità, conferma di alcune novità già introdotte come i voti numerici e il «peso» della condotta nella valutazione dello studente, calcolo più rigido nel voto finale agli esami di licenza media. Confermata l'equiparazione dei docenti di religione ai colleghi delle altre materie ai fini dell'assegnazione dei crediti scolastici. È quanto prevede il regolamento per la valutazione degli alunni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto e in vigore da oggi.

Docenti di religione e crediti. Il regolamento supera il ricorso del Tar. L'equiparazione dei docenti di religione significa che il provedimento entrato in vigore oggi non tiene conto del parere espresso il 17 luglio scorso dal Tar del Lazio, che aveva estromesso questi docenti dal computo del credito. Secondo i giudici del Tar, infatti, per non discriminare gli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento delle religione bisognava non rendere utile la frequenza della materia ai fini dell'assegnazione dei punti utili alla formulazione del voto di maturità. I ricorsi accolti dal Tar del Lazio con la sentenza 7076 erano stati presentati da 24 soggetti - studenti supportati da diverse associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche, fra le quali le Chiese Evangeliche, Luterana, Valdese e l'Unione delle comunità ebraiche - per l'annullamento dell'ordinanza dell'allora ministro dell'Istruzione Giuseppe Fioroni per gli esami di Stato 2007/2008. La sentenza del tribunale amministrativo non è stata recepita perchè il nuovo regolamento supera l'ordinanza oggetto della sentenza. Il primo risultato sarà che la composizione dei consigli di classe chiamati a svolgere gli esami di riparazione ai primi di settembre dovrebbe comprendere anche i docenti di religione.

Il provvedimento non presenta particolari novità rispetto al testo già noto. E dunque la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti viene effettuata nella scuola primaria dal docente unico o collegialmente dai docenti contitolari della classe; nella scuola secondaria di primo grado è affidata invece «al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza». Il voto numerico, poi, dovrà essere riportato anche in lettere sul documento di valutazione. Per poter essere valutato a fine anno, però, l'alunno dovrà aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni e solo in casi del tutto eccezionali la scuola potrà derogare da questo tetto minimo di frequenza. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (Dsa) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di questi alunni.