Anche il TAR del Lazio con un'acrobatica sentenza tenta di
"salvare" la Gelmini
di Corrado Mauceri, ScuolaOggi 8.8.2009
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Ieri l’altro (il 24 luglio) il TAR
del Lazio ha pubblicato le sentenze (nn. 7530-7531 e 7532)*
relative ai ricorsi proposti da un gruppo di circa 2500 genitori
e docenti, dal Comune di Fiesole e da genitori e insegnanti
fiesolani e dalla FLC-CGIL; sono tre le sentenze distinte, ma
tutte e tre di uguale contenuto.
Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi, ritenendo che le
irregolarità che erano state rilevate dallo stesso TAR in sede
cautelare (nell’udienza del 4 giugno scorso) sarebbero state
sanate per effetto dei Regolamenti nel frattempo pubblicati (uno
in data 2 luglio e l’altro in data 15 luglio, cioè dopo
l’udienza).
Le sentenze del TAR richiederebbero oltre che un commento
tecnico, un’attenta valutazione di ordine politico con
riferimento sia ai principi costituzionali sia al ruolo delle
vertenze giudiziarie su questioni di prevalente rilevanza
politica.
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Ad una lettura anche superficiale
della sentenza si ha subito l’impressione che i giudici del TAR,
siano consapevoli:
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che il Piano Programmatico,
previsto nella legge (art. 64 D.L. n. 112/08) come atto
presupposto di tutti gli interventi attuativi,
effettivamente non era stato adottato.
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che gli organici del personale
docente sono stati determinati sulla base di un D.I.
inesistente.
Di conseguenza per gli errori ed i
ritardi del Ministero i giudici amministrativi avrebbero dovuto
annullare tutti gli atti adottati dal Ministero e compromettere
la manovra finanziaria con tutte le conseguenze immaginabili. Si
deve difatti rilevare che i tagli per 8 miliardi nel triennio e
la delega in bianco al Governo per la regolamentazione
delegificata dell’ordinamento scolastico previsti dall’art. 64
erano passati al vaglio positivo (ad eccezione degli aspetti
positivi del dimensionamento delle scuole) della Corte
Costituzionale con una sentenza, stranamente apprezzata anche da
settori del PD (il partito di opposizione!).
E’ evidente che, in tale contesto (soprattutto dopo la sentenza
della Corte Costituzionale), il TAR abbia cercato di evitare che
gli errori commessi dal Ministero potessero vanificare gli
effetti della manovra finanziaria.
La sentenza appare quindi un tentativo, poco convincente per la
verità, di “salvare” i provvedimenti attuativi dell’art. 64 D.L.
n. 112/08.
Tale tentativo del TAR si basa su due argomentazioni:
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il Piano programmatico, pur in
mancanza di una formale adozione, esisterebbe sia perchè c’è
stato in merito uno scambio di lettere tra i due ministri,
sufficiente per integrare il “concerto” sia perchè il
riferimento esplicito al Piano, contenuto nelle premesse di
regolamenti, “eleva” lo schema ad un atto formale con
efficacia sanante ex tunc.
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Per quanto riguarda gli
organici il Piano Programmatico (una volta che è ne è stata
accertata l’esistenza) che aveva già previsto sia i tagli a
livello nazionale, sia la ripartizione a livello delle
regioni, sarebbe sufficiente; il D.I. attualmente è
inesistente, perché lo schema allegato alla C.M. n.38/09 non
è un atto formale (!), essendoci il Piano, ma non è
necessario.
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Le due argomentazioni del TAR
contrastano però sia con le circostanze oggettive di fatto sia
con i principi giuridici, che ci insegnano all’Università e che
i giudici del TAR conoscono benissimo.
Anzitutto si deve precisare che nella stesse sentenze del TAR si
rileva che il Piano non è stato mai formalmente adottato;
difatti il TAR rileva:
in data 4 settembre 2008 lo schema
del Piano è trasmesso dal Ministero dell’Istruzione al Ministero
dell’Economia;
in data 9 settembre 2008 il Ministro dell’Economia
esprime il proprio consenso e sollecita l’ulteriore iter;
in data 13 novembre 2008 la Conferenza Unificata
Stato-Regione esprime parere negativo;
in data 27 novembre 2008 la VII Commissione della
Camera esprime parere favorevole con condizioni;
in data 3 dicembre 2008 la VII Commissione del
Senato esprime parere favorevole con riserva.
Il TAR stesso rileva che “A questo punto si perdono le
tracce del Piano Programmatico” e le tracce si perdono
per la semplice ragione che, dopo i pareri della Conferenza
Unificata e delle Commissioni Parlamentari, il Piano non è
stato mai adottato; era stato predisposto, prima
dell’acquisizione di pareri, uno schema, ma dopo
l’acquisizione dei pareri non solo non è stato adottato il
Piano, ma non sono stati nemmeno esaminati i pareri che,
ancorchè non vincolanti, in quanto obbligatori dovevano essere
esaminati e di tale esame nell’atto formale di adozione del
Piano doveva essere fatta menzione.
Si deve peraltro aggiungere che se lo scambio di lettere tra i
due Ministri poteva in qualche modo integrare il “concerto”
sullo schema, certamente non riguarda l’atto conclusivo dopo
l’acquisizione dei pareri; difatti se i pareri hanno un qualche
senso, dovevano essere valutati anteriormente all’atto
conclusivo e da entrambi i Ministri.
Peraltro tali pareri erano di notevole rilevanza perchè
nel procedimento previsto dall’art. 64 rappresentano l’unica
forma di intervento del Parlamento in una materia interamente
delegata in bianco al potere regolamentare del Governo.
Il TAR però al fine di “salvare” i provvedimenti, richiamando la
delibera della Corte dei Conti, afferma che nel DPR n. 81/09 in
premessa “si fa riferimento al predetto documento datato 4
settembre 2008, elevando quindi lo “schema” di cui sopra
al rango di Piano Programmatico, in conseguenza delle
sottoscrizioni apposte in calce al Regolamento dei due Ministri
competenti”.
In tal modo si sarebbe attuata la sanatoria del provvedimento
invalido attraverso il riconoscimento, in via di convalida,
della sua legittimità”.
Il riferimento al Piano contenuto nei regolamenti non ha però
alcuna finalità di convalida di uno schema di Piano “invalido”,
ma si tratta di un riferimento, oggettivamente errato
(se non è un falso ideologico); in ogni caso in data 4
settembre 2008 il piano non poteva esistere, né era
suscettibile di sanatoria; difatti, a quella data, mancavano i
prescritti pareri che dovevano precedere l’adozione del Piano;
nè in sede di adozione dei Regolamenti detti pareri possono
essere stati esaminati.
I regolamenti quindi sono illegittimi perché qualificano
“Piano” quello che in realtà era ed è uno schema.
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in merito alla C.M. n.38 relativa
alla determinazione degli organici il TAR, invece di prendere
atto che con la C.M. il Ministero aveva impartito istruzioni
sulla base di uno schema di D.I., privo di alcuna efficacia, ha
chiesto al Ministero chiarimenti per comprendere la ragione per
la quale avrebbe inviato agli uffici scolastici regionali uno
bozza di D.I. piuttosto che le sole tabelle allegate al Piano
programmatico.
Ma anche tale richiesta del TAR non tiene conto della lettera e
della ratio dell’art. 64 D.L. n.112/08.
L’art. 64 come ha precisato anche la Corte Costituzionale è una
disposizione di legge di delega con efficacia differita al
momento dell’entrata in vigore dei regolamenti.
Il Piano programmatico è un atto programmatorio, necessario in
quanto presupposto dell’esercizio del potere regolamentare ed
aveva lo scopo di definire, con il coinvolgimento delle
Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata (per
questo i pareri non possono essere vanificati), i criteri per la
determinazione degli organici; quindi, successivamente
all’adozione del Piano ed in attuazione di esso, era necessario
definire i criteri ed avviare il procedimento per la
determinazione degli organici; a tale fine il regolamento
attuativo del Piano prevede uno specifico D.I. che avrebbe
dovuto disciplinare tutto il procedimento concernente gli
organici.
Il Piano Programmatico, anche quando fosse stato regolamento
adottato, non sarebbe stato in ogni caso sufficiente, perchè con
il regolamento attuativo del Piano era stato previsto uno
specifico procedimento che prevedeva appunto un D.I. sulla base
del quale il Ministero avrebbe dovuto determinare gli organici.
Tale regolamento n. 81/09 è stato pubblicato il 2 luglio ed è
entrato in vigore il 3 luglio.
Di conseguenza è evidente che
anteriormente al 3 luglio erano ancora in vigore le disposizione
anteriori al D.L. n. 112/08; la CM n. 38/08 pertanto non poteva
anticipare disposizioni ancora inesistenti nè il Ministero
poteva dare applicazione ad uno schema di D.I.
inesistente.
Non c’è dubbio quindi che gli
organici sono stati determinati nell’assoluta illegittimità
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Si deve infine rilevare che il TAR
ha esaminato sommariamente tutte le altre questioni concernenti
la legittimità costituzionale dell’art. 64 D.L.n.112/08 e del
D.L. n.137/08 e, richiamandosi alla sentenza della Corte
Costituzionale n.200 del 2 luglio 2009, stranamente apprezzata
da molti esponenti del PD, ha disatteso tutti i diversi profili
che con i ricorsi erano stati proposti; non è quindi censurabile
l’ampia delegiferazione senza puntuali criteri generali, non
sono censurabili i tagli alla spesa per la scuola nell’attuale
situazione di crisi economica, non è censurabile la decretazione
d’urgenza per provvedimenti che ancora dopo oltre un anno non
sono stata adottati e così via.
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In conclusione il TAR ha tentato
un’operazione di vero e proprio “salvataggio”:
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Ha anzitutto “elevato” a Piano
programmatico quello che il realtà era soltanto uno schema.
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Ha attribuito ai regolamenti
che dovrebbero essere attuativi del Piano, un’efficacia
convalidante di quello che in realtà era uno schema di
Piano.
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Ha valorizzato il Piano
Programmatico al punto di ritenere irrilevante il
regolamento sugli organici e di ricondurre tutte le
disposizioni, anteriori ai regolamenti, al Piano
Programmatico.
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Ha disatteso la procedura in
qualche modo partecipativa prevista dall’art. 64 che
subordinava l’adozione del Piano Programmatico
all’acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari e
della Conferenza unificata (che peraltro hanno espresso
riserve e la Conferenza parere negativo), dando rilevanza
giuridica allo schema predisposto anteriormente ai pareri.
Il Tar ha cercato di “salvare” il
“salvabile, ma con molte discrepanze tanto è vero che il Governo
, resosi conto della fragilità di tali “salvataggi” (prima il
Consiglio di Stato, dopo la Corte dei Conti ed ora il TAR), con
l’arroganza che lo contraddistingue, utilizzando un Parlamento
sempre più inerme, ha ieri approvato un emendamento al D:L: n.78/09
in cui si afferma che “ l’art. 64 ….si interpreta nel senso
che il Piano programmatico si intende perfezionato con
l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima
disposizione e all’eventuale recepimento si provvede con
i regolamenti attuativi dello stesso”
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La vertenza si deve considerare
conclusa come ha scritto qualche frettoloso commentatore ?
In realtà la materia del contendere, nonostante tutti gli
interventi di salvataggio messi in atto , è ancora aperta;
difatti se si considera che gli organici sono stati determinati
sulla base della CM n. 38/09 che anticipava un D.I. non ancora
esistente, detti organici si devono ritenere illegittimi. Se gli
organici sono illegittimi tutti gli atti di gestione
(trasferimenti, mancate nomine, ecc.) sono illegittimi.
Il TAR per definire tale aspetto ha fissato una nuova udienza al
22 ottobre; a tale data però l’anno scolastico sarà iniziato da
quasi due mesi, gli organici illegittimi saranno operanti a
tutti gli effetti ed ovviamente il Governo sarà pronto, se del
caso, a varare un qualche decreto legge per sanare tutto il
sanabile; la questione degli organici è quindi ancora aperta. La
domanda è: c’è la volontà politica di continuare a contestare la
politica dei tagli? E soprattutto c’è la consapevolezza che una
battaglia di tale portata deve essere portata avanti a tutti i
livelli ( politico, istituzionale e sociale) in modo coordinato
ed unitario?
Se questa volontà politica c’è, può avere senso continuare anche
l’impegno a livello giudiziario; se invece si deve continuare
ognuno per la propria strada, rassegnamoci alle arroganze del
Governo. Ognuno però deve assumersi le proprie responsabilità.
Corrado Mauceri
(collettivo legali del Tavolo regionale toscano per la difesa
della scuola statale)
* il testo delle sentenze è reperibile nel sito
www.giustizia-amministrativa.it
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