Sentenza del Tar
Docenti di RC esclusi
dalla banda di oscillazione per i crediti
I docenti di religione partecipano agli scrutini, ma non a pieno titolo

da Tuttoscuola, 11 agosto 2009

Nei primi commenti alla sentenza del Tar sugli insegnanti di religione c'è chi ha parlato di esclusione dei docenti di religione dagli scrutini. Non è così.

I docenti di religione continuano a far parte di diritto del consiglio di classe, come prevede da sempre il comma 3 dell'art. 309 del Testo Unico sulla scuola: I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

La sentenza del Tar, togliendo efficacia alla Ordinanza ministeriale n. 30/2008 (art. 8, comma 13), ha soltanto escluso che essi possano partecipare "a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.

C'è da ritenere che la sentenza abbia anche annullato la seconda parte del medesimo comma che dispone(va): Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

La ragione della sentenza è probabilmente da ricercare nel comma 14 successivo che prevede la banda di oscillazione del punteggio del credito scolastico.

Il credito scolastico viene calcolato sostanzialmente sulla media complessiva dei voti ottenuti nello scrutinio finale degli ultimi tre anni della secondaria superiore. Nel calcolo di questa media non viene compresa la valutazione della religione cattolica che non si esprime con un voto.

Se il voto di religione non fa media, per cosa non può concorrere al credito scolastico?

Alla media dei voti non corrisponde automaticamente un punteggio fisso, bensì una banda di oscillazione, ad esempio, tra i 5 e i 7 punti, che consente al consiglio di classe di superare la semplice media aritmetica dei voti, tenendo conto discrezionalmente, ad esempio, di assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

L'Ordinanza, colpita dalla sentenza del Tar, aveva compreso, in aggiunta, tra i possibili elementi da utilizzare nella banda di oscillazione anche "l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico".

Secondo il Tar, dunque, il docente di religione non concorre, con l'apporto della propria disciplina, a determinare la banda di oscillazione per fissare il punteggio del credito scolastico.