La direzione scolastica regionale della Puglia
vieta alle scuole di utilizzarli come supplenti

Prof di sostegno e non tappabuchi.

Gli alunni disabili non possono essere privati del loro aiuto

  ItaliaOggi, 23.9.2008

I docenti di sostegno non possono essere utilizzati come tappabuchi per sostituire i colleghi assenti.

La funzione di questi insegnanti, infatti, è quella di consentire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. E non possono essere distratti da questa importante mansione per fronteggiare altre esigenze di servizio. E' quanto si evince da una nota emanata dalla direzione generale dell'ufficio scolastico regionale della Puglia l'11 settembre scorso (AOODRPU prot. n. 7938).

La nota, che è stata diffusa in forma di direttiva, è un atto di indirizzo e coordinamento che ha effetti imperativi solo per le istituzioni scolastiche della Puglia.
Ma può essere utile per orientare anche i dirigenti scolastici del resto della penisola. Se non altro perché si tratta di un precedente interpretativo autorevole, che potrebbe essere fatto valere dagli interessati in sede di contenzioso anche giurisdizionale.

L'ufficio ha spiegato ai dirigenti scolastici, alle associazioni e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili che l'insegnante di sostegno è lo strumento attraverso il quale lo stato realizza l'interesse pubblico all'integrazione scolastica dei disabili. E siccome l'integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, l'amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalla sue funzioni istituzionali utilizzandolo per le supplenze. La direttiva è stata emanata, infatti, proprio per evitare il protrarsi della prassi (peraltro diffusa su tutto il territorio nazionale) di utilizzare il personale docente assegnato su posti di sostegno per l'effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi. Una prassi illeggittima che priva del diritto allo studio gli stessi alunni disabili, che con la loro presenza determinano l'assegnazione in organico del docente di sostegno. Salvo poi esserne privati per motivi del tutto estranei al fine per cui l'assegnazione viene effettuata. La direzione regionale, inoltre, ha sgombrato il campo dagli equivoci che si sono accumulati nel corso degli anni per effetto di una intepretazione a maglie larghe dell'articolo 13 della legge 104/92: il dispositivo che definisce lo stato del docente di sostegno qualificandolo docente della classe. Prima di tutto perché, l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap è assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, «il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall'amministrazione scolastica».

E poi perché, relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe «non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario», si legge nel provvedimento, «dalla circostanza che l'articolo 13, comma 6, legge 104/92 faccia riferimento alla contitolarità della classe».

Ciò perché si tratta di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti cosiddetti curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.

Il provvedimento dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia si inquadra in un vero e proprio filone interpretativo, che finora non ha coinvolto l'amministrazione centrale. In tale ottica si collocano le circolari del provveditorato agli studi di Roma (n. 153 del 13.10.1997) e quella del provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998(n. 202, prot. 17337).

E infine la più recente nota del centro servizi amministrativi di Padova del 26 gennaio 2006 laddove si dice che «in ogni caso, salvo l'assenza degli alunni disabili seguiti o l'impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili , non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica di alunni in tale situazione».