Tutte le novità in arrivo di Nicoletta Cottone Il Sole 24 Ore, 18.9.2008 Torna alle elementari il maestro unico, mandato in pensione nel 1990 dal ministro della Pubblica istruzione Sergio Mattarella. Il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini ha spiegato che la novità entrerà a regime gradualmente: dall'anno scolastico 2009-2010 sarà introdotto solo nella prima classe del ciclo. È una delle novità contenute nel decreto legge 137/2008, entrato in vigore il 1° settembre e inviato in Parlamento per la conversione in legge entro i canonici 60 giorni. Cambia la valutazione del rendimento degli studenti, si torna ai voti accompagnati dal giudizio. Il voto in condotta diventa determinante per la promozione o l'ammissione agli esami: stop all'alunno se è inferiore a sei decimi. Sono comunque ammessi alla classe successiva, o all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Fra le news contenute nel provvedimento anche l'adozione dei libri scolastici per un quinquennio. Arriva una precisazione anche per l'accesso alle scuole di specializzazione medica: l'abilitazione alla professione medica deve essere conseguita entro l'inizio delle attività didattiche della scuola. Ecco, voce per voce, le novità contenute negli 8 articoli del decreto legge. Accesso alle scuole di specializzazione medica (articolo 7). Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. Questi laureati sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, se non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole immediatamente successiva al concorso espletato. Competenze su cittadinanza e Costituzione (articolo 1). Dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre a una sperimentazione nazionale, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. Lo scopo è quello di arrivare all'introduzione a regime di un nuovo insegnamento sulle tematiche relative a «Cittadinanza e Costituzione». All'attuazione dell'articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Entrata in vigore (articolo 8). Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (dunque il 1° settembre). Insegnante unico nella scuola primaria (articolo 4). Le istituzioni scolastiche costituiranno classi affidate a un unico insegnante, funzionanti con orario di 24 ore settimanali. Si terrà conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola. Sarà definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle disposizioni contrattuali. Libri di testo (articolo 5). Gli organi scolastici adotteranno libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie, da rendere separatamente disponibili. Cadenza quinquennale per l'adozione di libri di testo (salvo specifiche e motivate esigenze). Il dirigente scolastico dovrà vigilare sulle delibere del collegio dei docenti relative all'adozione dei libri di testo. Oneri del provvedimento (articolo 8). Le norme finali del provvedimento prevedono che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rendimento scolastico degli studenti (articolo 3). Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi. Sono ammessi alla classe successiva, o all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi. Un regolamento, su proposta del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si occuperà del coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e individuerà eventuali ulteriori modalità applicative. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria (articolo 5). L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Queste disposizioni si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in Scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e la data di entrata in vigore del decreto legge 137/2008.
Valutazione del comportamento degli
studenti (articolo 2). Nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado, in sede di scrutinio intermedio
e finale sarà valutato il comportamento di ogni studente durante
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in
relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della
propria sede. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la
valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul
comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione
al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Un
decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca preciserà i criteri e modalità applicative per correlare la
particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto
insufficiente. |