Modifiche alla Legge 104/1992:
ritirato l’emendamento.

di Carlo Giacobini* da Handy Lex, 4.10.2008

Avevamo dato notizia nei giorni scorsi di un comunicato del Ministero della Funzione pubblica, relativo alle intenzioni del Governo di modificare l’articolo 33 della Legge 104/1992 per la parte relativa ai permessi ai lavorativi che assisto parenti e affini con handicap grave. L’intenzione era stata formalizzata in uno specifico emendamento a progetto di legge 1441-quater (Collegato alla Finanziaria) in discussione alla Camera. Al momento della pubblicazione il testo dell’emendamento non era ancora disponibile.

Nel frattempo l’emendamento presentato alla Camera è stato pubblicato e, nella giornata di ieri, ritirato dallo stesso Governo in Commissione Lavoro alla Camera, sotto la spinta delle critiche degli stessi membri di quella Commissione.

È comunque molto interessante conoscere i contenuti di quell’emendamento (che riportiamo integralmente in fondo a questo articolo).

 

Madri casalinghe

L’emendamento proposto dal Governo prevedeva l’abrogazione dell’articolo 20 della Legge 53/2000. Quella disposizione modificava il testo originario dell’articolo 33 della Legge 104/1992 prevedendo che i permessi potessero essere concessi al lavoratore dipendente anche quando il coniuge non ne aveva diritto (perché lavoratore autonomo o perché disoccupato o perché casalinga).
Si tratta di una norma che accoglie un’istanza seria e motivata in particolare dalla considerazione che il carico assistenziale di un figlio non può essere completamente a carico del genitore non lavoratore.
L’emendamento proposto riportava la situazione a prima del 2000, anno di approvazione, a larghissima maggioranza, della Legge 53.

 

Durata dei permessi

La modificazione proposta dal Governo era, nell’emendamento ritirato, piuttosto subdola. Dalla locuzione “tre giorni di permesso mensile” si passava a un permesso pari a tre giorni”. La nuova definizione apriva la strada ad un contingentamento orario nella fruizione di tali permessi.

 

Condizioni sanitarie

Altra modificazione proposta, apparentemente innocua, riguardava i requisiti sanitari per accedere ai permessi. Come è noto la fruizione è condizionata da uno specifico accertamento di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), verbale rilasciato dalle Commissioni operanti nelle Aziende Usl.
Nel testo proposto dal Governo non è più presente il riferimento a quello specifico verbale, ma alla “grave disabilità”, concetto comprensibile nel senso comune, ma non definito sotto il profilo medico legale e non dimostrabile automaticamente con alcun certificato. Anche questa nuova definizione apriva la strada a successive probabili evoluzioni in cui il certificato di handicap grave non sarebbe stato più sufficiente e, verosimilmente, sarebbe stata richiesta una ulteriore valutazione medico legale.
Esclusività e continuità dell’assistenza
I concetti di continuità ed esclusività di assistenza sono stati finora mal definiti dal Legislatore, ma rappresentano i due requisiti che consentono la fruizione dei permessi lavorativi anche in assenza di convivenza.
Nell’emendamento il Governo non reintroduce l’obbligo della convivenza, ma enfatizza il concetto di esclusività. Avendo abrogato – come già detto – l’articolo 20 della legge 53/2000, ne deriva che i permessi non sarebbero più stati concessi nel caso in cui il disabile convivesse con un altro familiare.
Inoltre il Ministero precisa che i permessi possono essere concessi solo nel caso di convivenza o di distanza massima dall’abitazione della persona disabile da assistere di 100 chilometri. Un’indicazione simile esiste già nella prassi adottata da INPS.
 

Parenti e affini

L’emendamento previsto dal Governo prevede la restrizione al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il secondo grado della platea di soggetti che possono fruire dei permessi per assistere il portatore di handicap.
Ad oggi i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992 sono concessi ai parenti e affini fino al terzo grado oltre che al coniuge. Sono parenti di primo grado i figli e genitori. Fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni sono parenti di secondo grado. Zii e nipoti (figli di un fratello o una sorella) sono parenti di terzo grado.
Controlli
Il Ministero si riserva esplicitamente la possibilità di controlli serrati sui requisiti alla concessione dei permessi lavorativi ai dipendenti pubblici. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a raccogliere dati specifici, con deroghe anche alla normativa sulla privacy, sulla fruizione dei permessi lavorativi suddivisi per dipendente. Questi dati devono essere inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce una specifica banca dati.
Anche questa parte dell’emendamento è stata ritirata.

Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

 

Emendamento del Governo al progetto di Legge 1441-quater
in esame alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

Art. 38-bis (Modifiche alla disciplina in materia di permessi
per portatori di handicap grave)

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste, in via esclusiva, persona affetta da grave disabilità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, convivente ovvero residente in Comune che si trovi ad una distanza massima non superiore ai 100 chilometri dal proprio Comune, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, ha diritto a fruire, anche in maniera continuativa, di un permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, pari a tre giorni..”,

b) Al comma 5 le parole da: “Il genitore” fino a: “handicappato” sono sostituite dalle seguenti: “Il lavoratore di cui al comma 3” e le parole: “al proprio domicilio” sono sostituite con le seguenti: “al domicilio della persona da assistere”;

2) Fatto salvo quanto previsto dal Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 3, secondo periodo, dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, è sostituito dal seguente: “Tali permessi spettano a condizione che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, assista, in via esclusiva, il proprio figlio affetto da grave disabilità, convivente ovvero residente in Comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri dal proprio Comune, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno.”.

3. L’art. 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è abrogato.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accodati i permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri o delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore in situazione di handicap grave, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza alla persona in situazione di handicap grave, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto di dipendenza con un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità, il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre la specificazione della minore o maggiore età del figlio;

e) il contingente complessivo di ore di permesso fruite da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese;

f) il comune di residenza del lavoratore che fruisce dei permessi.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in via elettronica e non, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. E’ inoltre consentita la pubblicazione e divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in maniera anonima. Le attività di cui al comma 4, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico.