Piano programmatico: da TuttoscuolaNews, N. 368, 17 novembre 2008 Il Senato della Repubblica, lo scorso 11 novembre, ha concluso l'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, approvando, tra l'altro, l'emendamento all'art. 3, concordato tra le Regioni ed il Governo, che ha "cancellato" l'ipotesi di commissariamento per Regioni ed Enti territoriali qualora i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche non fossero "...ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica ... giā a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno". L'emendamento ha previsto anche, "... per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza Unificata per disciplinare l'attivitā di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f)-ter, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico". Le Regioni "... per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'art. 2 del ...decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 23, da realizzarsi comunque non oltre il 31 dicembre 2008". La decisione del Senato ha consentito il superamento della pregiudiziale posta dalle Regioni e la ripresa del confronto di merito sullo schema di piano programmatico. Le Regioni nella seduta dello scorso 13 novembre della Conferenza Unificata non hanno espresso una posizione unitaria ma articolata in distinte posizioni: la maggioranza delle Regioni ha espresso un parere fortemente negativo, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Molise si sono espresse favorevolmente; la Sicilia si č astenuta.
Non
essendo prevista una co-determinazione del contenuto dello schema di
piano programmatico, il parere negativo espresso dalla Conferenza ha
soltanto un valore formale e non determina l'impossibilitā di
adottare l'atto da parte del Governo. |