Sostegno in classe, ricorsi al Tar. I giudici: esigenze non rispettate, ma l'anno è finito. R.D.R. da La Nuova Venezia del 10.5.2008 VENEZIA. Undici ore di insegnate di sostegno, in classe, per aiutare un bambino disabile nella sua vita di studente della scuola dell'obbligo? Troppo poche, secondo i genitori, che dopo una diffida all'Ufficio Scolastico Regionale e al ministero della Pubblica Istruzione (cadute nel vuoto) si sono rivolti ai giudici del Tribunale amministrativo, chiedendo l'applicazione della norma nazionale, che prevede un sostegno reale, per tutta la durata dell'attività didattica dell'allievo. Una rete di assistenza didattica che, però, negli anni si è andata progressivamente riducendo, a fronte dei tagli alla spesa pubblica. Decine le coppie che si sono rivolte al Tar nelle ultime settimane, partendo da situazioni di reale difficoltà che si riscontrano in molte scuole elementari e medie della provincia: chiedono l'immediata sospensiva del decreto di assegnazione «mini», nell'attesa della sentenza definitiva da parte dei giudici. Magistrati che, ieri, si sono espressi sulla prima delle varie richieste di sospensiva, negandola, ma non senza una valutazione di massima che suona come un indirizzo per il giudizio di merito. Secondo il Tar, infatti, «l'Amministrazione, mediante gli atti del procedimento con cui è stato complessivamente stabilito il fabbisogno orario per ciascuno studente disabile, tra cui il figlio dei ricorrenti, non pare avere adeguatamente considerato le esigenze specifiche di tali alunni, sia pure in relazione alle dotazioni di personale e alle limitazioni di bilancio, comunque valicabili giusta articolo 40 legge 449/1997».
Dunque, i giudici amministrativi riconoscono -
seppur non nella sentenza di merito - l'insufficiente assistenza
garantita dallo Stato agli alunni e studenti disabili della scuola
pubblica. Ma non al punto di concedere la sospensiva del
provvedimento, dal momento che «la vicina conclusione dell'anno
scolastico da una parte e la presenza di un'assistenza continua in
favore del minore dall'altra, privano il danno sofferto del
prescritto requisito di gravità, dovendosi escludere che un
eventuale provvedimento favorevole potrebbe eccedere il limite,
anche organizzativo, di ciascun anno scolastico». Il problema
esiste. |