L'opera avviata dal Governo Prodi
è stata portata a termine
dal Governo Berlusconi.
Mario Piemontese da
ReteScuole,
16.7.2008
Tramonta definitivamente la possibilità che
l'obbligo di istruzione si possa assolvere esclusivamente a scuola.
Ieri la V Commissione Bilancio della Camera ha accolto
definitivamente l'emendamento del Governo all'art. 64 del DL n.112/08,
da oggi in discussione in aula per essere convertito in legge entro
venerdì, che stabilisce che il canale dell'istruzione e quello della
formazione professionale sono equivalenti. D'ora in avanti da un
punto di vista legislativo per un giovane andare a scuola o avviarsi
precocemente al lavoro sarà esattamente la stessa cosa. Di fatto
sappiamo bene tutti che non è così.
L'opera avviata dal Governo Prodi è stata
portata a termine dal Governo Berlusconi. I criteri per accreditare
gli enti della formazione professionale presso i quali assolvere
l'obbligo non saranno definiti dallo Stato, ma dalle singole
Regioni. La norma prevista dalla Finanziaria 2007 e ora abrogata,
non è mai stata applicata, tutto continuerà a funzionare come prima.
Sulla questione Fioroni e Formigoni lo scorso anno si sono dati
battaglia a suon di ricorsi, solo comunque per esercitare il potere,
in modo del tutto clientelare, su un settore come quello della
formazione professionale all'interno del quale circolano un sacco di
soldi che possono essere facilmente dirottati da chi li gestisce,
nelle direzioni che ritiene più opportune.
Di seguito il comma originale, l'emendamento e
il comma modificato.
Milano, 16 luglio 2008
Mario Piemontese
Comma 622 dell'art.1 della Legge n.296/07
(Legge Finanziaria 2007)
L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e'
finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di
scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta'
per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a
sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli
articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di
istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio
conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle
competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un
apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Nel rispetto degli obiettivi di
apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula,
possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione
e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di
prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative
che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti
devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto
del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto e'
redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di
istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/ 2008.
Emendamento del Governo
all'art. 64 del Decreto Legge n. 112/08 che modifica
il Comma 622 dell'art.1 della Legge n.296/07 (Legge Finanziaria
2007)
Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma
4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui
al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con
l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1,
comma 622, della legge n. 296/06, sono soppressi i periodi da: «Nel
rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici...»
sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» e sostituiti dal
seguente: «L'obbligo di istruzione
si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05,
e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi
contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 624 della
legge, 27 dicembre 2006, n. 296».
64. 47. Il Governo.
Comma 622 dell'art.1 della Legge n.296/07
(Legge Finanziaria 2007) modificato secondo l'emendamento.
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed
e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio
di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta'
per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a
sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli
articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di
istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio
conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle
competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un
apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L'obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale
di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05, e, sino alla
completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui all'articolo 1, comma 624 della legge, 27 dicembre 2006, n. 296.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento
dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/ 2008.