Parità/2.
Il nodo del "senza oneri per lo Stato".

 Tuttoscuola, 12 giugno 2008

L'ostacolo che ha finora impedito allo Stato italiano, qualunque fosse il governo in carica, di finanziare direttamente le scuole non statali trae origine, com'è noto, da una disposizione della Costituzione, contenuta nell'art. 33, che mentre riconosce a enti e privati la libertà di istituire scuole, stabilisce che ciò avvenga "senza oneri per lo Stato".

L'Italia è uno dei pochi Paesi al mondo che contempla una norma di questo tipo, inserita addirittura nella Costituzione (quasi ovunque la materia scolastica è trattata da leggi ordinarie). L'inciso "senza oneri per lo Stato", non previsto nella versione iniziale dell'articolo 33, fu aggiunto in sede di Assemblea costituente, in forma di emendamento al comma 2, su proposta di Epicarmo Corbino (liberale) e Tristano Codignola (socialista proveniente dal Partito d'Azione), con il voto favorevole del PCI e quello contrario dei cattolici rappresentati dalla DC. Fu uno dei pochi casi in cui i cattolici furono battuti da uno schieramento laico trasversale.

Per la verità gli stessi proponenti dell'emendamento chiarirono che la loro intenzione era quella di vietare il finanziamento automatico delle scuole non statali da parte dello Stato, non quella di vietare in assoluto allo Stato di finanziare motu proprio determinate scuole non statali (furono citate quelle dei Salesiani). Fu fatta la distinzione tra l'obbligo (di finanziare), che per lo Stato non poteva che riguardare le sole scuole statali, e la facoltà (di finanziare o meno), esercitabile su base discrezionale.