Lettera aperta al Ministro Gelmini. Maurizio Tiriticco ScuolaOggi, 23.6.2008 Gentile Ministro, Le invio una nota brevissima – altrimenti non mi leggerà – circa un eventuale riordino degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione. La legge 119 del ’69 prevedeva che “l’esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato (art.5)” e che “a conclusione dell’esame viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall’esito dell’esame, del curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione (art. 8)”. Con la legge 425/97 il concetto di maturità è stato abbandonato e si è stabilito che i nuovi esami “hanno come fine la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi (art. 1, c. 1)”. Di fatto si volle sostituire il giudizio di maturità con la certificazione delle competenze. Ciò non solo per essere in linea con quanto suggerisce la ricerca educativa, ma anche per rendere leggibili i nostri titoli di studio nei Paesi dell’Unione europea. Pertanto, all’articolo 6 della legge di riforma 425/97 si legge: “Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea”. Tale articolo viene ripreso ed ampliato nel Regolamento applicativo della legge 425/97, il dpr 323/98, che così recita: “L’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite” (art. 1. c.3). Il dm 450/98, concernente le certificazioni, contiene due modelli nei quali, però, i commissari d’esame sono tenuti a dichiarare – tra altre indispensabili informazioni – solo i punteggi ottenuti dal candidato, i crediti formativi documentati ed “ulteriori specificazioni valutative della Commissione con riferimento anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo”. Non c’è alcun accenno alla certificazione delle competenze da accertare e da verificare, come previsto, invece, dal regolamento. Di fatto il Ministero si concedeva un congruo lasso di tempo per procedere all’innovazione che avrebbe dovuto aggiornare e riqualificare l’esame di Stato. Nel citato dm 450/98 leggiamo infatti: “I modelli delle certificazioni integrative del diploma hanno carattere sperimentale e si intendono adottate limitatamente agli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000”. Tali modelli sono stati reiterati di anno in anno e – quel che è peggio – sono diventati definitivi con il dm 8/2006! In un decennio la nostra Amministrazione non è stata capace di condurre in porto una riforma che, a suo tempo, era stata definita…epocale! Così il “nuovo” esame di Stato non è né nuovo né vecchio: non è più di maturità, ma non certifica neanche competenze. Così i nostri giovani e l’Unione europea possono attendere! E’ da tale ambiguità che discendono anche gli errori di cui ci si lamenta per quanto riguarda la somministrazione delle prove. Un solo esempio: dobbiamo accertare la competenza nella lingua inglese o nel global english? Al limite, ogni scelta sarebbe possibile, purché a monte sia debitamente giustificata in un contesto in cui le competenze siano chiaramente definite. Riordinare la macchina organizzativa dell’intera operazione avrà un senso a patto che, in primo luogo, si risolva l’ambiguità che Le ho rappresentata. Mi permetto di ricordarLe che nel mese di giugno del prossimo anno gli insegnanti dei nostri istituti secondari di secondo grado saranno tenuti a certificare le competenze raggiunte dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione. Sarebbe ridicolo se non fossimo ancora in grado di certificare competenze al termine dell’intera istruzione secondaria! Ovviamente, non sarà cosa facile individuare, definire e descrivere le competenze terminali dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore! Ma è una operazione a cui bisogna attendere con celerità e, soprattutto, con… competenza!
Con stima e l’augurio di buon lavoro! |