

"Inimicizie" e manifestazioni di volontà
espresse all'interno di organi collegiali . . .
da
Italiascuola
del 3/1/2008
In alcuni quesiti, anche se non dichiarata, è
sottesa la questione delle forti "inimicizie", possibili in una
comunità ampia come quella scolastica, che condizionano alcuni
voti/decisioni degli organi collegiali della scuola.
Sul tema, abbiamo trovato una recente sentenza del Consiglio di Stato
- Sez. VI - Sent. 11/09/2007 n. 4759, che vale la pena riportare in
alcuni suoi passaggi essenziali. La sentenza affronta diversi temi
interessanti, noi ci concentreremo esclusivamente sul tema
dell'astensione dalle sedute degli organi collegiali.
Il caso è presto detto. I genitori di un alunno chiedono
l'annullamento di una delibera del Consiglio di classe della Sezione
xxxx del Liceo classico xxxxxxxxxxx che ha stabilito di non promuovere
l'alunno.
Il giudice del primo grado di giudizio gli dà ragione, anche sul
presupposto che, avendo i ricorrenti presentato querela nei confronti
del personale docente e/o amministrativo del suddetto Liceo classico,
tre su sette componenti del Consiglio di classe ben avrebbero potuto e
dovuto astenersi dal partecipare alla relativa riunione alla luce
delle ipotesi di reato oggetto d'indagine nei loro confronti da parte
della Procura della Repubblica.
Dunque, secondo il giudice del primo grado nei loro confronti era, in
effetti, configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 51 c.p.c. relativa
alla grave inimicizia, tenuto conto che il procedimento penale in atto
traeva origine proprio dalla querela presentata dai genitori
dell'alunno che doveva essere valutato.
La sentenza cita anche alcuni pronunciamenti del Consiglio di Stato,
per cui
"l'obbligo di astensione da parte del soggetto in posizione di
incompatibilità, espressamente enunciato in singole disposizioni
normative relative a determinati organi amministrativi, costituisce
espressione di un principio generale direttamente ricollegantesi al
dovere d'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 cost.)
applicabile, come tale, anche al di fuori delle ipotesi espressamente
previste (Cons. Stato Sez. V 9.12.1997, n. 1484; Sez. VI 23.12.1996,
1757); o per cui "stante la natura di collegi perfetti delle
commissioni per gli esami di Stato di maturità e la necessaria
partecipazione di tutti i commissari alle operazioni di esami, non è
possibile l'astensione di alcuno dei commissari a taluna soltanto di
tali operazioni, salva l'applicazione in materia dell'art. 51, 2°
comma c.p.c., nei casi espressamente quivi indicati, con conseguente
esigenza di ricomposizione della commissione con la previa
sostituzione dei commissari che siano in situazione d'incompatibilità
all'esercizio delle funzioni loro affidate (Cons. Stato Sez. VI
9.6.1997, n. 844)".
L'amministrazione dell'Istruzione fa ricorso contro la sentenza e il
Consiglio di Stato, organo di secondo grado, sovverte la decisione dei
giudici di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni:
- la semplice denuncia dei tre commissari
d'esame non può, di per se sola, valere quale indice di manifesta
inimicizia tra denuncianti e denunciati e comportare, quindi,
l'obbligo di astensione di questi ultimi.
- l'obbligo di astensione del componente di un
organo collegiale, per grave inimicizia con il soggetto interessato
alla deliberazione da adottare, sussiste solo quando l'inimicizia sia
determinata da motivi di interesse personale, estranei all'esercizio
della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio, con la
conseguenza che non può essere elemento sintomatico di una situazione
di grave inimicizia nei confronti dell'incolpato anche la proposizione
di denunce (cfr. anche CDS, Sez. IV, 9 giugno 2006 , n. 3467, Cass. S.
U. n. 12345/2001, Cons. Stato, Sezione IV, ord. 6374 del 25 ottobre
2006, che ha escluso che la semplice proposizione di denuncia nei
confronti dei membri del Collegio implicasse onere di astensione da
parte dei medesimi nei riguardi di una controversia in cui era in
causa il denunciante).
- dunque la semplice denuncia avanzata dal
genitore del minore nel confronti dei membri della commissione
chiamata a rinnovare le operazioni di valutazione di quest'ultimo non
vale a supportarne l'onere di astensione, non essendo stati forniti
elementi atti a suffragare oggettive forme di inimicizia tra
denunciante e denunciati al di fuori dell'occasione concretizzatasi
nei giudizi espressi dalla commissione stessa nel precedente giudizio
valutativo.
- la semplice denuncia, non accompagnata, come
detto, da fatti e circostanze concrete, che rivelino l'esistenza di
ragioni di rancore o di avversione, non può costituire strumento atto
a precostituire un onere di astensione da parte di componenti della
commissione giudicante non graditi allo stesso denunciante.
- oltre alla detta denuncia da parte della
famiglia del discente, neppure risultava che si fossero registrati
elementi, anche sintomatici, atti a far supporre che la denuncia
stessa potesse avere innescato comportamenti o forme di reazione
negativa da parte degli esaminatori stessi, i quali, del resto,
avevano regolarmente svolto l'esame.
