"Inimicizie" e manifestazioni di volontà da Italiascuola del 3/1/2008
In alcuni quesiti, anche se non dichiarata, è
sottesa la questione delle forti "inimicizie", possibili in una
comunità ampia come quella scolastica, che condizionano alcuni
voti/decisioni degli organi collegiali della scuola. - la semplice denuncia dei tre commissari d'esame non può, di per se sola, valere quale indice di manifesta inimicizia tra denuncianti e denunciati e comportare, quindi, l'obbligo di astensione di questi ultimi. - l'obbligo di astensione del componente di un organo collegiale, per grave inimicizia con il soggetto interessato alla deliberazione da adottare, sussiste solo quando l'inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all'esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio, con la conseguenza che non può essere elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia nei confronti dell'incolpato anche la proposizione di denunce (cfr. anche CDS, Sez. IV, 9 giugno 2006 , n. 3467, Cass. S. U. n. 12345/2001, Cons. Stato, Sezione IV, ord. 6374 del 25 ottobre 2006, che ha escluso che la semplice proposizione di denuncia nei confronti dei membri del Collegio implicasse onere di astensione da parte dei medesimi nei riguardi di una controversia in cui era in causa il denunciante). - dunque la semplice denuncia avanzata dal genitore del minore nel confronti dei membri della commissione chiamata a rinnovare le operazioni di valutazione di quest'ultimo non vale a supportarne l'onere di astensione, non essendo stati forniti elementi atti a suffragare oggettive forme di inimicizia tra denunciante e denunciati al di fuori dell'occasione concretizzatasi nei giudizi espressi dalla commissione stessa nel precedente giudizio valutativo. - la semplice denuncia, non accompagnata, come detto, da fatti e circostanze concrete, che rivelino l'esistenza di ragioni di rancore o di avversione, non può costituire strumento atto a precostituire un onere di astensione da parte di componenti della commissione giudicante non graditi allo stesso denunciante.
- oltre alla detta denuncia da parte della
famiglia del discente, neppure risultava che si fossero registrati
elementi, anche sintomatici, atti a far supporre che la denuncia
stessa potesse avere innescato comportamenti o forme di reazione
negativa da parte degli esaminatori stessi, i quali, del resto,
avevano regolarmente svolto l'esame. |