Esami di stato nelle scuole italiane all’estero di Angelo Luongo La Tecnica della Scuola del 30.1.2008. Il Mae ha inviato alle proprie rappresentaznze diplomatiche e consolari due messaggi datati 29 gennaio 2008 riguardanti le nomine conferibili al personale docente in servizio in Italia per funzioni di commissario e quelle a presidente o commissario d'esame al personale della scuola in servizio all'estero. Le domande entro il 29 febbraio 2008. Con la Circolare n. 267/P0034693 del 29 gennaio 2008 il Ministero degli Affari Esteri ha emanato le disposizioni relative agli esami conclusivi di stato nelle scuole italiane all’estero per l’anno scolastico 2007/08, per ciò che concerne le nomine conferibili al personale docente in servizio in Italia per funzioni di commissario. La domanda va inoltrata (compilando gli appositi modelli allegati (all. B e D) entro e non oltre il 29 febbraio 2008. Il termine del 29 febbraio 2008 è perentorio anche per gli aspiranti che intendano esprimere preferenze per sedi con esami in calendario australe. I requisiti: a) docenti nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado in servizio nelle scuole metropolitane, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo della classe di concorso di titolarità, e a condizione che abbiano svolto per almeno una volta le funzioni di commissario negli esami già di maturità o finali di Stato; b) docenti nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado in servizio presso il MAE, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo della classe di concorso di titolarità, e a condizione che abbia svolto almeno una volta le funzioni di commissario negli esami già di maturità o finali di Stato. Le esclusioni: Non possono essere valutate domande prive del prescritto nulla-osta, o inviate oltre la data su indicata, ovvero contenenti dati personali incompleti o illeggibili, o prive di firme in originale non sono prese in considerazione. Non sono nominati coloro che, in caso di indisponibilità delle sedi richieste, non abbiano esplicitamente dichiarato nella domanda la disponibilità per qualsiasi sede. Non possono produrre domanda i docenti che abbiano ricevuto incarico di commissario di esame presso una scuola italiana all’estero nell’anno scolastico 2006-2007. I titoli valutabili: a) Anzianità nel ruolo della scuola secondaria di II grado (scuola media superiore); servizio di ruolo prestato all’estero servizio di ruolo (art. 626 del D. L.vo n. 297/1994); servizio di ruolo prestato presso il Mae (l'art. 626 del D. L.vo n. 297/1994) Titoli di studio e di cultura: a) Dottorato di ricerca b) ulteriore diploma di laurea oltre quello che ha dato accesso all’attuale posizione lavorativa c) specializzazione post-universitaria di durata biennale ovvero master di formazione post-laurea di durata biennale d) specializzazione post-universitaria di durata annuale ovvero master di formazione post-laurea di durata annuale e) superamento delle prove di accertamento per la destinazione all’estero del personale della scuola f) abilitazione o idoneità all’insegnamento per classi di concorso diverse da quella di attuale titolarità Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum sono rese ai sensi delle Leggi nn. 15/68 e 127/97 sotto la personale responsabilità del dichiarante. L’accettazione, incondizionata, deve essere comunicata urgentemente e comunque non oltre tre giorni lavorativi (sabato incluso) dalla ricezione: o telegraficamente, o via fax. Per il personale in servizio all’estero il Ministero degli esteri ha disciplinato in una distinto Messaggio, n.267/P0034706, le disposizioni per le nomine per il personale in servizio all’estero. Per ciò che concerne gli esami conclusivi dei corsi di studio secondari di secondo grado nelle scuole italiane statali o paritarie all’estero,il personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di presidente: Dirigenti scolastici Dirigente di istituto statale di istruzione secondaria superiore o inclusivo di istituto di istruzione secondaria superiore funzionante all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L. vo n. 297/94, ovvero Dirigente scolastico assegnato agli Uffici scolastici consolari. Docenti Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto statale di istruzione secondaria superiore, in servizio all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94, purché non impegnati come commissari interni nella sede di servizio. Tali docenti sono tenuti a presentare domanda quale che sia la classe di concorso di appartenenza. Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori (docenti di istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado), previo nulla osta della competente Autorità accademica, oltre che della Rappresentanza competente. In caso di assoluta necessità, ai docenti può essere conferito l’incarico di Presidente, purché abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo in Italia e due all’estero, e purché abbiano fatto parte almeno una volta di commissioni di esami finali di Stato. In caso di assoluta necessità l’Amministrazione nomina quali commissari in esami finali di Stato anche docenti, in servizio all’estero, di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, purché in possesso di titolo di studio e /o abilitazione previste. Per ciò che concerne gli esami di licenza media il personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di presidente: Dirigenti scolastici Dirigenti scolastici della media statale o inclusiva di scuola media statale, in servizio all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94, ovvero Dirigente scolastico assegnato agli Uffici scolastici consolari Docenti Docenti di ruolo della scuola in servizio all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94, ( I docenti delle scuole secondarie all’estero, medie e superiori, in servizio all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94 sono tenuti a presentare domanda quale che sia la classe di concorso di appartenenza. Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori, previo nulla osta della competente autorità Accademica, oltre che della Rappresentanza competente. Il personale in servizio all’estero dovrà far pervenire la domanda, per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica o consolare, al Ministero degli affari esteri, DGPCC – Uff. IV. La domanda deve essere trasmessa al Ministero degli esteri, per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica o consolare entro e non oltre il 29 febbraio 2008, anticipata via fax al numero 06-36912799. Ai fini dell’accertamento del termine fa esclusiva fede la data acquisita al protocollo della stessa Rappresentanza diplomatica o consolare. Sono escluse le domande prive del prescritto nulla-osta, incluse quelle dei dirigenti scolastici, o inviate oltre la data su indicata, ovvero contenenti dati personali incompleti o illeggibili, o prive di firme in originale, non sono prese in considerazione.
Non sono nominati coloro che, in caso di
indisponibilità delle sedi richieste, non abbiano esplicitamente
dichiarato nella domanda la disponibilità per qualsiasi sede.
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