Sentenza sul sostegno del TAR di Catania
Insegnante di sostegno: se vengono violate "le
effettive esigenze rilevate" dell’alunno con disabilità il TAR le
ripristina. E così possiamo registrare per l'anno scolastico
2008-2009 una delle prime pronunce di un Tribunale Amministrativo
Regionale - quello di Catania - emesse a seguito delle ultime due
Leggi Finanziarie, tanto richiamate come "fonti di tagli" nel
settore della scuola. Ironia della sorte, l'udienza si è tenuta
proprio il 3 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti delle
Persone con Disabilità!
di Francesco Marcellino* da
Superando,
12.12.2008
Il fatto: tutti gli organi all’uopo
preposti segnalavano la necessità di un'insegnante di
sostegno per 24 ore, per uno studente frequentante la
seconda elementare (in piena fase evolutiva) e affetto da disabilità
grave. Ma nonostante questo, lo studente subisce una
drastica e immotivata riduzione delle ore di insegnamento di
sostegno (16 ore), rispetto anche a quelle di cui aveva
beneficiato l’anno precedente.
La notizia desta smarrimento e rabbia nella famiglia che tenta di
comprendere l’accaduto, ma presto, purtroppo, coglie che
l'unica soluzione possibile rimane quella di adire l'autorità
giudiziaria.
E così, quasi come per uno scherzo del destino, l’udienza viene
fissata per il 3 dicembre, Giornata Internazionale
delle Persone con Disabilità: inevitabile, dunque, farne un
richiamo… a tutela dei diritti universalmente riconosciuti.
Ecco quindi, per l’anno scolastico 2008-2009, una delle
prime pronunce di un Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR Sicilia, Sezione di Catania), emesse a seguito delle ultime due
Leggi Finanziarie, tanto richiamate come "fonte di tagli"
nel settore della scuola e, in particolare, dell’insegnamento di
sostegno.
La Legge
296/06 (la cosiddetta "Legge Finanziaria per il 2007"),
all’articolo 1, comma 605, lettera b, afferma che la
ri-organizzazione e la distribuzione degli organici dev'essere
compiuta in base «alle effettive esigenze rilevate,
tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici
regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche,
attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi
formativi [grassetto nostro]».
Successivamente, la Legge
244/07 (la cosiddetta "Legge Finanziaria per il 2008"),
all'articolo 3, commi 413 e 414, segue e rinforza la scia
delle effettive esigenze.
Il comma 413, infatti, non solo esordisce con «Fermo restando quanto
previsto dall’art. 1 comma 605 lett. B) della legge 27/12/2006 N°
296», ma continua sostenendo che i criteri e modalità di
assegnazione dei posti degli insegnanti di sostegno «devono essere
definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate,
assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni
diversamente abili». Insomma: tagli sì, ma prima valutare e
rispettare le «effettive esigenze rilevate» degli alunni con
disabilità.
E perciò, con le suddette argomentazioni e altre (giuridicamente
altrettanto rilevanti, ma che si evitano di esporre in questa sede),
si è riusciti a far riconoscere «il danno grave ed
irreparabile per cui va accolta la domanda cautelare e per l’effetto
va disposto che il Ministero intimato valuti le gravi concrete
esigenze dell’alunno XXXX al fine di attribuire allo stesso, anche
in deroga, un numero di ore di sostegno conformi alle
proprie esigenze ed a quelle evidenziate dagli organi
all’uopo preposti dell’istituto scolastico di appartenenza
[grassetto nostro]».
* Avvocato.