L'intesa Stato-Regioni del 2008
per l'accoglienza scolastica
e la presa in carico degli alunni con disabilità.
Salvatore Nocera* da
Educazione & Scuola del
20.4.2008
Il 20 Marzo 2008 la Conferenza Stato-regioni ha
espresso il parere favorevole al testo di un decreto
interministeriale, Pubblica Istruzione-Salute sui nuovi criteri di
presa in carico per l’integrazione scolastica, pervenendo così a
sancire un’Intesa. Il documento d’Intesa è assai interessante fin
dal titolo e dall’introduzione che sottolineano che esso è
“finalizzato a stabilire modalità e criteri” per il
coordinamento di tutti gli interventi delle diverse pubbliche
istituzioni coinvolte, le quali “si impegnano a realizzare gli
interventi di seguito descritti, prevedendo anche modalità di
valutazione e monitoraggio”.
I 5 articoli in cui si sostanzia l’Intesa sono sinteticamente i
seguenti:
1. L’art 1 prevede che la presa in carico del
progetto d’integrazione si realizza tramite accordi di programma
regionali, provinciali e territoriali,che necessitano di adeguate
informazioni offerte agli alunni ed alle loro famiglie circa i
percorsi da seguire. L’art 2 riguarda la certificazione delle
disabilità e la valutazione delle capacità e potenzialità su cui
intervenire.
Una prima novità riguarda la semplificazione amministrativa delle
certificazioni, in quanto, per gli alunni già in carico al’ASL,
basta la certificazione iniziale per l’iscrizione scolastica,
evitando così le lungaggini previste dal dpcm n. 185/06, che quindi,
per questo aspetto, viene modificato.
Solo per gli alunni che fanno il loro ingresso a scuola , privi di
certificazione, si applica l’obbligo di una apposita certificazione
che va effettuata secondo i criteri dell’ICD10 dell’OMS, da
effettuarsi, di regola, non oltre la scuola dell’infanzia e
Primaria, salvo disabilità sopravvenute.Ciò evita la strana
lievitazione del numero di certificazioni nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria di secondo grado, assai raramente dovuta ad
effettiva insorgenza di disabilità.Troppo spesso tali nuove
certificazioni erano spiegabili con una incapacità del nuovo grado
di scuola di prendersi in carico soggetti difficili.
2. L’art 2 descrive inoltre finalità e modalità
di effettuazione della diagnosi funzionale, introducendo un’altra
novità, l’abolizione del profilo dinamico funzionale ed il suo
assorbimento nella diagnosi funzionale, in quanto la DF viene
redatta, per l’individuazione delle professionalità e le risorse
necessarie, anche con la presenza di un esperto in didattica
speciale, nominato dall’Ufficio scolastico provinciale
e(probabilmente insegnante specializzato) e la famiglia, sulla base
dei criteri bio-psico-dinamici degli ICF dell’OMS.
La DF dovrà essere aggiornata nel passaggio da un grado all’altro di
scuola, “obbligatoriamente, “come precisa l’art. 2.
3. L’art 3 concerne il PEI,Piano educativo
personalizzato alla cui formulazione deve partecipare anche
“l’intero Consiglio di classe”, E’ appena il caso di precisare che
il PEI, dovendo essere redatto da tutti questi soggetti, non è
ancora il progetto didattico personalizzato, ma il progetto di
integrazione scolastica ed extrascolastica dell’alunno. Il piano
degli studi personalizzato è predisposto , sulla base delle
indicazioni del PEI, esclusivamente da tutti i docenti del consiglio
di classe, come espressamente previsto dall’art 41 del decreto
ministeriale n. 331/98.
Inoltre l’art 3 precisa i contenuti del PEI che riguardano gli
interventi didattici, di riabilitazione e di socializzazione, in
quanto formulato anche dalla famiglia e dagli operatori dell’ASL e
degli enti localie prevede anche l’indicazione di tutte le risorse
necessarie, quindi non solo le ore di sostegno, ma anche quelle
eventuali di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, di cui
all’art 13 comma 3 L. n. 104/92, nonché, se necessaria, l’assistenza
igienica dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche, il
trasporto gratuito a scuola, l’eliminazione delle barriere
architettoniche e senso percettive, ausilii e sussidi etc.
Si precisa che il PEI deve essere verificato ed eventualmente
modificato durante l’anno ed “aggiornato all’inizio di ogni anno”.
Nell’ultimo anno di ciascun ciclo di scuola il Dirigente deve
concordare col Dirigente della nuova scuola scelta dall’alunno la
continuità della presa in carico del progetto d’integrazione.
Nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado deve essere
avviato un periodo di orientamento alla scelta di un istituto di
scuola superiore ed all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo
grado, è necessario che il Dirigente prenda accordi con i servizi di
territorio per il possibile avvio ad attività di formazione
professionale e lavorative e comunque di socializzazione, nel quadro
dei servizi predisposti nei piani di zona.
Ciò dovrebbe evitare la richiesta di ripetenze nell’ultimo anno,
dovute alla mancanza di sbocchi successivi alla scuola, che spesso
la rendono un parcheggio, snaturandone le finalità di integrazione
scolastica
Da quanto detto emerge con chiarezza che il PEI va redatto durante
il periodo precedente la frequenza dell’alunno, onde consentire
l’acquisizione programmata e preventiva delle risorse necessarie.
Soccorre a tale interpretazione la nota ministeriale prot. n.
4798/05 che prevede l’obbligo di un periodo di programmazione del
progetto d’integrazione all’inizio di ogni anno scolastico, proprio
per rivedere definitivamente ed aggiornare la bozza di PEI
effettuata in precedenza (Maggio o Giugno) in occasione della
richiesta delle ore di sostegno in organico di fatto e delle altre
risorse.
4. L’art 4 concerne le procedure di indicazione,
proposta ed individuazione delle risorse umane e materiali
necessarie. Il Gruppo di lavoro di istituto, di cui all’art 15 comma
2 L. n. 104/92 raccoglie tutti i PEI della scuola e propone
all’Ufficio scolastico provinciale ed agli Enti locali presenti nel
Piano di zona la richiesta delle risorse necessarie interne ed
esterne alla stessa.
Importante l’affermazione che tutte le richieste alle diverse
Amministrazioni vanno effettuate contestualmente e le risorse vanno
programmate e fornite contemporaneamente.
5. L’art 5 riguarda l’assegnazione dei docenti
per il sostegno. Anche qui è prevista una novità. Il contingente
assegnato dall’Ufficio scolastico regionale ad ogni provincia viene
assegnato a ciascun ambito territoriale coincidente con l’ambito del
piano di zona. I docenti sia a tempo determinato che indeterminato
vengono incardinati come sede a singole scuole-polo, a seconda della
specificità di tipologie diverse di disabilità. Da esse i docenti
vengono di anno in anno assegnati alle diverse scuole dell’ambito
del piano di zona dove si iscrivono o continuano la frequenza gli
alunni con disabilità. Ciò dovrebbe garantire una maggiore
continuità didattica.
Bisognerà sapere quanti tipi di scuole-polo verranno attivati, ad
es. solo per ciechi o sordi, oppure anche per autistici, cerebrolesi,
Down etc? Data la novità, ciò sarà tutto da vedere.
L’Ufficio scolastico provinciale, avvalendosi della competenza degli
Ispettori tecnici e dei referenti per l’integrazione scolastica
provvedono all’individuazione di “indicatori di risultato ed alla
valutazione dell’efficacia e dell’efficienza” dell’ integrazione
scolastica realizzata.
Ciò significa che nulla è immutato circa la persistenza delle figure
professionali citate, che però dovrebbero lavorare anche nell’ambito
dei piani di zona, ad es. tramite la previsione, negli accordi di
programma, di Gruppi interistituzionali di zona.
Osservazioni
In conclusione, il quadro delineato sembra logico, coerente e
decisamente rispettoso dell’esigenza di rispondere alla qualità
dell’integrazione scolastica, in un sistema istituzionale mutato,
rispetto alla Legge-quadro n. 104/92, in quanto nella Premessa
dell’Intesa sono richiamate espressamente il dpr n. 275/99
sull’autonomia scolastica, la L. n. 328/00 sui piani di zona e le
modifiche costituzionali che hanno attribuito alle regioni una
competenza legislativa quasi esclusiva in materia di organizzazione
scolastica, sanitaria e dei servizi sociali.
Il nuovo quadro istituzionale, previsto dall’Intesa, potrà
cominciare a funzionare solo dall’a.s. 2009/010. Infatti occorre,
come prevede l’Intesa l’emanazione di un decreto interministeriale
Pubblica Istruzione-tesoro per la quantificazione degli organici di
diritto e di fatto per il sostegno.
Occorre inoltre che le regioni stipulino gli accordi di programma
regionali e gli enti Locali promuovano a cascata gli accordi
provinciali ad es. per le scuole secondarie di secondo grado,
comunali, nei Comuni metropolitani, per le scuole del primo ciclo e
nell’ambito dei piani di zona per il coinvolgimento anche delle
scuole singole o, meglio, in rete.
Le Associazioni debbono darsi da fare per sollecitare la stipula
degli accordi di programma regionali per poi passare ai successivi.
I modelli possono essere costituiti dall’Accordo regionale del Lazio
del Marzo 2008 e del Municipio XII di Roma della fine del 2007.
Roma 7/04/08
Salvatore Nocera
Responsabile del Setore giuridico
dell’Osservatorio scolastico dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Accoglienza Alunno con Disabilità