Se l'integrazione si chiama solo sostegno. È già dalla fine degli anni Novanta che l'integrazione degli alunni con disabilità si fonda praticamente, in modo quasi esclusivo, sugli insegnanti di sostegno e la Magistratura - nell'intento di tutelare il diritto costituzionale allo studio - continua giustamente ad emanare sentenze che aumentano le ore di sostegno. Ma questo significa una profonda alterazione dello stesso processo di integrazione, che prevedeva, tra le altre cose, anche la formazione obbligatoria degli insegnanti curricolari. a cura di Salvatore Nocera* da Superando del 22.4.2008
Cominciano a farsi sentire, in ambito di integrazione scolastica, i primi effetti delle Leggi Finanziarie per il 2007 (Legge 296/06) e 2008 (Legge 244/07). Infatti la Legge 296/06 (articolo 1, comma 605, lettera "b") e la Legge 244/07 (articolo 2, commi 413 e 414) hanno abrogato il vecchio criterio per la formazione dell’organico di diritto dei posti di sostegno - precedentemente fissato in uno ogni 138 alunni comunque frequentanti - sostituendolo con uno più realistico e rispondente al principio costituzionalmente garantito del diritto all’integrazione scolastica, di rispettare le "effettive esigenze" dei singoli alunni. Tale cambiamento si è reso necessario perché in pratica il divario tra i posti individuati per legge nell’organico di diritto e quelli effettivamente risultanti necessari in organico di fatto è andato sempre più crescendo in questi ultimi dieci anni, donde la necessità di "deroghe" per potere aumentare le ore di sostegno in organico di fatto. Queste deroghe, però, venivano sino ad oggi autorizzate esclusivamente in presenza di una certificazione di handicap in situazione di gravità, come definito dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, posto a base della disposizione contenuta nell’articolo 35, comma 7 della Legge 289/02 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 185/06 sulle nuove certificazioni, applicativo della norma del 2002.
Il TAR ha accolto quindi l'istanza sospensiva e ha imposto, sia pure in via provvisoria e urgente, l'aumento delle ore di sostegno, in attesa che la questione venga decisa nel merito alcuni mesi più in là.
I risultati positivi stanno nel fatto che finalmente non si ragiona più in termini di parametri astratti, ma sulle "effettive esigenze" degli alunni con disabilità. Le derive negative potrebbero aversi se la Magistratura facesse coincidere le "effettive esigenze" degli alunni disabili "esclusivamente" con quelle da soddisfarsi con le ore di sostegno. Infatti, sin dalla Legge 360/76 e dagli articoli 2, 7 e 10 della Legge 517/77 (che hanno letteralmente "copiato" la precedente), le ore di sostegno sono soltanto una delle risorse da mettere in campo per soddisfare i bisogni educativi speciali cui l’integrazione scolastica deve far fronte, dal momento che le norme sopraccitate, oltre che di «insegnanti specializzati», parlano anche di «équipe medico-psicopedagogiche ed altre forme di sostegno fornite dallo Stato e dagli enti locali secondo le rispettive competenze». E tuttavia, negli anni successivi le uniche risorse - o quasi - per l’integrazione sono state fatte coincidere sempre più con le ore di sostegno, dimenticando le altre e soprattutto scordando la risorsa principale che aveva dato origine al processo innovativo e unico dell’integrazione scolastica e cioè il ruolo della presa in carico da parte degli insegnanti curricolari. In questo senso il contributo del Ministero della Pubblica Istruzione è stato certamente determinante e negativo: mentre infatti esso si è correttamente preoccupato di prevedere una specializzazione obbligatoria per gli insegnanti delle attività di sostegno, ha del tutto ignorato una, altrettanto obbligatoria, formazione iniziale e di servizio degli insegnanti curricolari. Ciò ha profondamente alterato lo stesso processo di integrazione che negli anni Settanta era fondamentalmente basato sulla presa in carico da parte degli insegnanti curricolari, mentre alla fine degli Anni Novanta si fondava di fatto esclusivamente sugli insegnanti per le attività di sostegno, al punto che in molti, troppi casi, quando mancano questi ultimi, gli alunni con disabilità vengono mandati fuori della classe o addirittura a casa.
Alcuni tribunali sono giunti ad assegnare tutte le ore di sostegno necessarie a coprire l'intero orario scolastico, anche di 36 o 40 ore settimanali. Né può essere condannata per questo la Magistratura, perché in presenza di un diritto costituzionale da garantire, qual è quello allo studio, e in mancanza della risorsa fondamentale, che è quella dei docenti curricolari preparati, essa ha fatto assegnamento sull'unica risorsa disponibile.
Ciò ha fatto sì che i numerosi miliardi di lire (e poi milioni di euro) che da quell’epoca vengono spesi dal Ministero per l’aggiornamento, vengano sprecati, in quanto la frequenza delle attività formative è facoltativa e di fatto si attesta a non più del 5% dei docenti curricolari, specie nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Queste vere e proprie assurdità si sono ripetute anche con l’ultimo Contratto Collettivo, sottoscritto nel dicembre del 2007, e con il bellissimo progetto di formazione sull’integrazione scolastica denominato I care, che sta costando oltre otto milioni di euro.
Forse, durante il procedimento di merito, il Ministero, in una disperata difesa tardiva, sosterrà che la nuova Legge Finanziaria ha abrogato le norme che consentivano le deroghe e ha fissato comunque un tetto massimo di un posto di sostegno mediamente ogni due alunni certificati in situazione di handicap, siano o meno in situazione di gravità. Ma a questo punto sarà ancor più facile, per i ricorrenti, impugnare tale limite presso la Corte Costituzionale, come si propone da più parti, in quanto contrastante proprio con le "effettive esigenze" fissate dalla norma e che, di fatto, continuano ad essere costituite solo dalle ore di sostegno le quali ultime diventano quindi l'unica garanzia di tutela costituzionale del diritto allo studio.
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