Gli esami di licenza media.

La recente Circolare n. 32 del Ministero della Pubblica Istruzione definisce le norme per lo svolgimento degli esami di licenza media degli alunni con disabilità, estendendo tra l'altro anche alla quarta prova il diritto - già consolidato per le precedenti - di prove differenziate che abbiano comunque pari valore ai fini della valutazione dell'alunno.

a cura di Salvatore Nocera* da Superando del 16.4.2008

 

La Circolare n. 32 del Ministero della Pubblica Istruzione (14 marzo 2008), definisce, al paragrafo 5, lettera b), le norme per lo svolgimento degli esami di licenza media per gli alunni con disabilità.

Nel documento viene sostanzialmente ribadito l'obbligo per le commissioni di valutare i progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti, sulla base del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e del conseguente Piano degli Studi Personalizzato, che vanno impostati tenendo conto delle effettive capacità e potenzialità dei singoli alunni con disabilità.

Viene poi esteso anche alla quarta prova il diritto - già consolidato per le precedenti - di prove differenziate che abbiano comunque «valore equipollente ai fini della valutazione dell'alunno».
 

In generale, la Circolare richiama espressamente le disposizioni dell'articolo 16 (commi 1, 2 e 3) della Legge 104/92 (articolo 318 Decreto Legislativo 297/94, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e Ordinanza Ministeriale n. 90/01, articolo 11, commi 11 e 12). Vengono quindi ribaditi:

- il diritto all'uso dI tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove;

- la trascrizione in braille dei testi delle prove per gli alunni minorati della vista;

- il divieto di menzione sul Diploma circa l'uso delle prove differenziate;

- il diritto dell'insegnante per le attività di sostegno ad essere membro a pieno titolo della commissione d'esame;

- il diritto dell'alunno che non consegue la licenza ad ottenere un attestato con la certificazione dei crediti formativi realizzati, che è titolo valido per l'iscrizione alla scuola superiore ai soli fini del conseguimento di un attestato finale.

Successivamente alla Circolare, la Direttiva Ministeriale n. 16/08, rivolta all'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione), per la predisposizione della nuova quarta prova nazionale, in riferimento agli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento in italiano e matematica, stabilisce che: «Nella predisposizione delle attività in questione, l’INVALSI avrà cura di considerare in particolare: [...] l’opportunità di consentire, in base alla normativa vigente, l’adattabilità della prova da somministrare agli studenti diversamente abili».
 

Osservazioni

Per quanto riguarda la Circolare n. 32, innanzitutto va detto che essa nulla scrive rispetto alla possibilità di assistenza durante le prove d'esame da parte dello stesso insegnante per le attività di sostegno o dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, ove ritenuto opportuno.
Si tratta certamente di un'omissione colmabile con l'applicazione per analogia dell'disposto dell'articolo 17, comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale n. 30/08 [a quest'ultima il nostro sito ha dedicato il testo disponibile cliccando qui, N.d.R.], riguardante gli esami di stato conclusivi degli studi che recita: «per il loro svolgimento [prove d'esame] [la Commissione] si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico».

Infatti, se il Ministero ha previsto tale possibilità per l'esame finale di stato, a maggior ragione deve intendersi consentita tale possibilità anche per un esame di stato intermedio.

I presidenti di Commissione dovranno dunque tenere ben presente tale aspetto, onde evitare discussioni in sede di esame che turberebbero l'alunno con disabilità e potrebbero portare ad un contenzioso giurisdizionale, con il rischio di dover ripetere la prova con tutte le spese a carico dei presidenti stessi.

Va infine ricordato che la mancata ammissione agli esami di un alunno con disabilità, qualora non sia stata preordinata a una ripetenza, impedisce all'alunno stesso di poter proseguire gli studi nelle scuole secondarie di secondo grado, dal momento che solo la Commissione può rilasciare l'attestato che consente una regolare iscrizione alle scuole superiori ai fini del conseguimento di un altro attestato (e non del Diploma), con la certificazione dei crediti formativi maturati.
Si rende pertanto necessario ammettere comunque gli alunni all'esame, per dar modo alla Commissione di rilasciare tale attestato.



Salvatore Nocera
Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).