Le ore di sostegno
vanno assegnate
secondo le effettive esigenze.
Salvatore Nocera* da
Educazione & Scuola del
20.4.2008
I primi effetti delle finanziarie per il 2007 e
per il 2008 con riguardo all’integrazione scolastica cominciano a
farsi sentire.
Infatti la L.n. 296/06 all’art 1 comma 605 lettera “b” e la L.n.
244/07 art 2 commi 413 e 414 hanno abrogato il vecchio criterio per
la formazione dell’organico di diritto dei posti di sostegno,
precedentemente fissato in un posto ogni 138 alunni comunque
frequentanti, sostituendolo con uno più realistico e rispondente al
principio costituzionalmente garantito del diritto all’integrazione
scolastica,di rispettare “ le effettive esigenze” dei singoli
alunni.
Questo cambiamento si è reso necessario, poiché in pratica il
divario fra i posti individuati per legge nell’organico di diritto e
quelli effettivamente risultanti necessari in organico di fatto è
andato sempre più crescendo in questi ultimi dieci anni.
Di qui la necessità di “deroghe” per poter aumentare le ore di
sostegno in organico di fatto.
Tali deroghe però sino ad oggi venivano autorizzate esclusivamente
in presenza di una certificazione di handicap in situazione di
gravità, come definito dall’art 3 comma 3 L.n. 104/92, posto a base
della disposizione contenuta nell’art 35 comma 7 L.n. 289/02 e del
dPCM n. 185/06, sulle nuove certificazioni, applicativo della norma
del 2002.
La famiglia di un alunno della Campania , in presenza di una
assegnazione di ore di sostegno ritenuta insufficiente rispetto alle
“effettive esigenze” ha proposto , tramite lo Studio Campa, ricorso
al TAR Campania, il quale con l’Ordinanza
n. 1112 del 7 Aprile 2008 ha rigettato le difese
dell’Amministrazione scolastica, stavolta costituitasi in giudizio
in tempo utile, che invocava il principio contenuto nelle
disposizioni che consentivano le deroghe solo in presenza della
certificazione di handicap in situazione di gravità.
Il TAR ha quindi accolto l’istanza sospensiva ed ha imposto, sia pur
in via provvisoria ed urgente, l’aumento delle ore di sostegno, in
attesa che la questione venga decisa nel merito alcuni mesi più in
là.
Questa decisione fondata sulle ultime due finanziarie, prima in
assoluto per quanto mi risulta, è di estremo interesse e può portare
a risultati positivi, ma anche a derive negative.
I risultati positivi stanno nel fatto che finalmente non si ragiona
più in termini di parametri astratti, ma sulle “effettive esigenze”
degli alunni con disabilità.
Le derive negative potrebbero aversi se, la Magistratura facesse
coincidere le “effettive esigenze” degli alunni con disabilità “
esclusivamente” con quelle da soddisfarsi con le ore di sostegno.
Infatti fin dalla L.n. 360/06 e dagli art 2,7 e 10 della L.n. 517/77
( che hanno letteralmente copiato la L.n. 360/76) le ore di sostegno
sono una delle risorse per soddisfare i bisogni educativi speciali
che l’integrazione scolastica deve soddisfare.Le norme sopraccitate
parlano infatti , oltre che di “insegnanti specializzati”, anche di
“equipes medico-psicopedagogiche ed altre forme di sostegno fornite
dallo Stato e dagli enti locali secondo le rispettive competenze”.
Negli anni successivi “ le uniche o quasi risorse per l’integrazione
sono state fatte coincidere sempre più con le ore di sostegno,
dimenticando le altre risorse e soprattutto dimenticando la risorsa
principale che aveva dato origine al processo innovativo ed unico
dell’integrazione scolastica e cioè il ruolo della presa in carico
da parte degli insegnanti curricolari.
Il Ministero della P.I. ha contribuito in modo determinante e
negativo a far passare in secondo piano il ruolo degli insegnanti
curricolari. Infatti, mentre si è preoccupato correttamente di
prevedere una specializzazione obbligatoria per gli insegnanti per
le attività di sostegno didattico, ha del tutto ignorato una ,
altrettanto obbligatoria , formazione iniziale ed i servizio degli
insegnanti curricolari. Ciò ha profondamente alterato il processo
d’integrazione che negli Anni Settanta era fondamentalmente basato
sulla presa in carico da parte degli insegnanti curricolari, mentre
alla fine degli Anni Novanta ormai si fondava di fatto
esclusivamente sugli insegnanti per le attività di sostegno, al
punto che in molti, troppi casi, quando manca l’insegnante per il
sostegno, gli alunni con disabilità vanno mandati fuori della classe
o addirittura a casa. Il fenomeno involutivo è divenuto talmente
macroscopico che a partire da quegli anni la Magistratura sia
ordinaria prima e poi dei TAR ha aumentato sempre più le ore di
sostegno, data la totale carenza della stragrande maggioranza dei
docenti curricolari nel saper affrontare le problematiche didattiche
dell’integrazione scolastica ed addirittura data la totale delega da
loro effettuata ai colleghi per il sostegno. Alcuni tribunali sono
giunti addirittura ad assegnare tutte le ore di sostegno necessarie
a coprire tutto l’orario scolastico , anche di 36 o 40 ore
settimanali.
E la Magistratura non può essere condannata per questo, perchè, in
presenza di un diritto costituzionale da garantire, qual è quello
allo studio, ed in mancanza della risorsa fondamentale che è quella
dei docenti curricolari preparati, ha fatto assegnamento sull’unica
risorsa disponibile.
La situazione si è ulteriormente aggravata nei primi Anni 2000,
poiché i Contratti collettivi di lavoro del comparto scuola non
hanno più chiaramente previsto, come in precedenza, l’aggiornamento
dei docenti curricolari come un “ obbligo di servizio”, oltre che
come un diritto. Ciò ha fatto sì che i numerosi miliardi di lire che
da quell’epoca vengono spesi dal Ministero per l’aggiornamento,
vengono sprecati, in quanto la frequenza delle attività formative è
opzionale e di fatto si attesta a non più del 5 % dei docenti
curricolari, specie nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.Questi
assurdi si sono ripetuti con l’ultimo CCNL sottoscritto nel Dicembre
2007 e col bellissimo progetto di formazione sull’integrazione
scolastica “I care”, che sta costando oltre otto milioni di Euro.
In queste condizioni, se i Sindacati ed il Ministero non
affronteranno coraggiosamente questo problema, vedremo sempre più
crescere il numero delle Ordinanze e delle Sentenze che aumentano le
ore di sostegno, adesso saldamente fondate sulle ultime norme
legislative che pretendono giustamente il rispetto “ delle effettive
esigenze”.
Forse durante il procedimento di merito il Ministero , in una
disperata difesa tardiva, sosterrà che la nuova legge finanziaria ha
abrogato le norme che consentivano le deroghe ed ha fissato comunque
un tetto massimo di un posto di sostegno mediamente ogni due alunni
certificati in situazione di handicap, siano o meno in situazione di
gravità.
Ma a questo punto sarà facile ai ricorrenti impugnare in Corte
costituzionale , come si propone da più parti, tale limite, in
quanto contrastante proprio con le “effettive esigenze” fissate
dalla norma e che , di fatto, continuano ad essere costituite solo
dalle ore di sostegno, che così divengono l’unica garanzia di tutela
costituzionale del diritto allo studio.
Roma 19 Aprile 2008
Salvatore Nocera
Vicepresidente nazionale della f i s h
Responsabile del Settore giuridico dell’Osservatorio scolastico
dell’A I P D.