Pronto per il consiglio dei ministri
lo schema di decreto legge del dicastero dell'istruzione.

A scuola tornano buoni e cattivi.

Riecco il voto di condotta. Che potrà far perdere l'anno

  da ItaliaOggi del 27.8.2008

Torna il voto di condotta a scuola. Oggi il preconsiglio dei ministri esaminerà, in vista della riunione di domani, lo schema di decreto legge annunciato qualche settimana fa dal ministro dell'istruzione, università e ricerca Mariastella Gelmini, che punta, tra l'altro, a coprire un vuoto normativo creatosi con l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il voto di condotta, infatti, previsto dall'art. 193, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, del dpr 8 marzo 1999, n. 275. Il dlgs 226, all'art. 13, comma 3, ha previsto che al termine dei due bienni di istruzione secondaria di secondo grado, i docenti effettuino una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo e al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. Ma la disposizione non ha ancora trovato applicazione, in quanto l'entrata in vigore dell'ordinamento scolastico dell'istruzione secondaria di secondo grado cui fa riferimento il decreto, è stato rinviato dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007 all'anno scolastico 2009/2010. Ecco dunque che al momento, come si spiega nella relazione illustrativa del dl: non è più in vigore la tradizionale normativa; non è ancora in vigore l'impostazione prevista dal dlgs 226/2005; il comportamento dello studente concorre comunque all'attribuzione del credito scolastico utile per l'esame di Stato, tanto che sono anche previste sanzioni disciplinari per comportamenti di particolare gravità. Il dl al vaglio del governo prevede adesso che nel percorso del primo e del secondo ciclo, in sede di scrutinio intermedio e finale venga valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. Nel primo ciclo la valutazione è espressa nella forma di giudizio mentre nel secondo ciclo essa è espressa in decimi. Il giudizio e la votazione sul comportamento degli studenti attribuiti dal consiglio di classe concorrono alla valutazione complessiva dello studente e, nei casi più gravi, afferma il dl, possono determinare, con specifica motivazione, «la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo e, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo, la riduzione fino a un massimo di cinque punti del credito scolastico». Tra le altre novità del dl, il debutto di una nuova disciplina scolastica che punta a favorire l'acquisizione dei saperi e delle competenze relative alla convivenza e alla cittadinanza. Si tratta di «Cittadinanza e Costituzione», disciplina inserita nell'area storico-geografica e storico-sociale che a regime sarà oggetto di specifica valutazione.

Università

Per quanto riguarda l'università, l'art. 3 ristabilisce la validità abilitante ai fini dell'insegnamento, della laurea in scienze della formazione primaria. Per quanto riguarda invece le modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica, una norma ad hoc limita la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, ancorché non ancora abilitati, a condizione che l'abilitazione venga conseguita prima dell'inizio dei corsi.