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La continuità didattica,
nodo irrisolto.

La normativa sembra innovativa, anche se ripropone cose che parevano superate. Infatti viene ribadita l'abolizione del criterio per istituire posti organici di diritto di sostegno, già introdotta con la Finanziaria per il 2007, ma viene ripristinato il rapporto 'uno a due' .

di Salvatore Nocera da Superabile del 19.8.2008

La normativa sembra notevolmente innovativa, anche se ripropone cose che sembravano superate. Infatti viene ribadita l'abolizione del criterio per istituire posti organici di diritto di sostegno, già introdotta con la Finanziaria per il 2007, ma viene ripristinato il rapporto uno a due. Vengono abolite formalmente le deroghe, però rimangono la possibilità e la necessità di supplenze annuali per coprire il fabbisogno sino al tetto massimo di 94 mila posti. Si dice di voler ridurre il precariato, però l'organico di diritto al suo massimo nel 2010 lascerà un vuoto di circa 30 mila posti da coprire con supplenze annuali. Le soluzioni introdotte non risolvono comunque l'annoso ed irrisolto problema della continuità didattica, che solo un radicale aumento dei posti organici di sostegno avrebbe potuto superare. Infatti le supplenze annuali continueranno a creare discontinuità didattica con gravissimo danno, specie per gli alunni con disabilità intellettiva. Anche l'aumento dei posti organici di sostegno non risolve il problema della continuità didattica, poiché rimane la norma che consente ai docenti di sostegno a tempo indeterminato di passare su cattedra comune dopo cinque anni di sostegno. Per questi motivi la Fish aveva presentato una serie di emendamenti alla legge (non accolti) con la proposta di un innalzamento a dieci anni del periodo di permanenza su sostegno dei docenti di ruolo ed una durata pluriennale delle supplenze, prevedendo di individuare con successivo decreto ministeriale i criteri per assicurare la continuità didattica del docente con lo stesso alunno.

Inoltre, avere abolito per legge le deroghe non risolverà il problema della loro concessione tramite ricorso ai giudici. Infatti l'integrazione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito dalla sentenza della Corte costituzionale numero 215 del 1987. Quindi, il divieto di deroghe non potrà impedire a chi lo voglia di sollevare la questione di costituzionalità, con conseguenze gravissime anche per l'erario, oltre che per il contenzioso cui andranno incontro molte famiglie. Ciò avviene perché la giurisprudenza ormai consolidata ritiene le ore di sostegno un diritto individuale degli alunni con disabilità, anzi ritiene tali ore l'unica risorsa a tutela del diritto allo studio degli alunni con disabilità; tanto è vero che ha assegnato ore di sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico di singoli alunni. Per questo la Fish aveva presentato anche un emendamento (non accolto) con la richiesta che le deroghe fossero consentite nei casi in cui l'amministrazione scolastica non dimostri che esiste un'altra risorsa fondamentale per l'integrazione e cioè la preparazione dei docenti curricolari, documentata almeno con un corso di aggiornamento per ciascun docente curricolare della classe.

Queste nuove norme, quindi, non sembrano risolvere decisamente i problemi aperti e da tempo denunciati dalle associazioni aderenti alla Fish, fra cui in particolare l'Aipd. È da aggiungere che anche la fissazione del tetto massimo di 94 mila posti di sostegno, indipendentemente dall'eventuale aumento del numero di alunni certificati con handicap, è di dubbia legittimità. Infatti, a fine settembre il Tar del Veneto ed il 29 ottobre 2007 il Tar della Lombardia hanno annullato, con ordinanze provvisorie, i rispettivi provvedimenti degli Uffici scolastici regionali che fissavano un tetto massimo al numero dei posti di sostegno. Ed in vero sino a quando amministrazione e sindacati non troveranno una soluzione per la formazione obbligatoria iniziale ed in servizio dei docenti curricolari, continueranno i ricorsi al Tar delle famiglie, a cui ora si aggiungeranno quelli alla Corte costituzionale.