Scuola e Finanziaria 2008.
di Mario Piemontese da
ReteScuole
del 29/9/2007
Scuola e Finanziaria 2008
Oggi è circolata in rete una
bozza
del testo della finanziaria 2008. Le parti che riguardano la scuola le
trovate di seguito.
Mentre è ancora in corso l'approvazione definitiva del documento da
parte del Consiglio dei Ministri, sulla scuola sono state date su
www.repubblica.it le seguenti notizie:
In arrivo misure contro il caro-scuola
La Finanziaria conterrà anche interventi di "defiscalizzazione" sulle
spese scolastiche. Lo ha annunciato il sottosegretario alla presidenza
del Consiglio Enrico Letta, in un briefing a Palazzo Chigi.
Scuola.
Al ministero di Fioroni sono stati destinati 304 milioni. La somma
servirà a supportare sia l'adempimento dell'obbligo di istruzione,
introdotto con la manovra di bilancio dello scorso anno (circa 150
milioni), che le spese per il funzionamento delle scuole. Sembrano
scongiurati, dunque, almeno in parte, i tagli paventati negli scorsi
giorni dal Tesoro per il comparto istruzione. Secondo quanto detto dal
ministro Letta dovrebbero essere previsti anche sconti fiscali per
l'acquisto dei libri scolastici. Fioroni si è dichiarato soddisfatto.
Pubblico impiego.
Le risorse per i contratti pubblici per il biennio 2006-7 sono
aumentate, rispetto a quanto previsto dalla finanziaria 2007, di 1,6
miliardi a valere sull'anno 2008 e di 220 milioni a decorrere dal
2009. In aggiunta, per il personale docente è stanziata la somma di
210 milioni di euro dal 2008 da utilizzare per la valorizzazione e lo
sviluppo professionale, secondo quanto prevede l'accordo dell'aprile
scorso. Per il personale della sanità, sempre sulla base di accordi
già intervenuti, le risorse vengono incrementare di 661 milioni di
euro per il 2008 e di 398 milioni a decorrere dal 2009. Per i prossimi
rinnovi contrattuali riferiti al biennio 2008-2009 previsti
rispettivamente 240 milioni e 355 milioni.
Aspettiamo quindi di poter leggere il testo approvato dal consiglio
dei Ministri, e soprattutto la Relazione tecnica allegata, per
esprimere un giudizio.
Milano, 29 settembre 2007
Mario Piemontese
Bozza Finanziaria
2008
Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’art.
1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall’anno scolastico 2008/09, per l’istruzione liceale,
l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad
ordinamento, ai sensi del
decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000,
è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei
piani di studio ai vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo
dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto
del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai
diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad
ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di
diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni
ordine e tipo di sezione;
c) il primo comma, secondo periodo, dell’art.
3 della legge 20 agosto 2001 n. 333 è
così modificato “Incrementi del numero
delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico
interessato previa autorizzazione del competente direttore generale
regionale, secondo i parametri di cui al
D.M. 24 luglio 1998, n. 331”;
d) l’assorbimento del personale di cui all’art.
1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la
riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal
possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il
reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione
intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio
partecipare.
2. Sono fatti salvi l’applicazione ed i relativi effetti della
procedura di cui all’art. 1, comma 621 lett.
b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In aggiunta agli interventi di cui al comma 1, per una maggiore
qualificazione dei servizi scolastici attraverso misure di carattere
strutturale, da attuare gradualmente nel triennio 2008/2010, che
consentano il razionale utilizzo della spesa, con uno o più decreti,
adottati dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, si procede alla
revisione dei criteri e dei parametri vigenti
in materia di formazione delle classi e di determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale docente e non
docente, che tra l’altro riduca il divario tra l’organico di diritto e
la situazione di fatto anche mediante il ridimensionamento del sistema
derogatorio vigente in materia di dotazioni organiche del personale
docente.
4. Dall’attuazione del comma
3, del presente articolo, devono
derivare per il bilancio dello Stato
economie di spesa, da verificarsi
annualmente, non inferiori a 40
milioni di euro per l’anno 2008, a 160 milioni di euro per
l’anno 2009, a
280 milioni di euro per l’anno 2010 ed a
360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.
5. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento delle economie di
spesa di cui al commi 4,
del presente articolo, si applica la procedura prevista dall’art.
1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Sperimentazione nuovo modello di
gestione organici
1. Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare
la gestione, su base territoriale, dell’organico del personale docente
ed A.T.A., determinato sulla base della normativa vigente. Con decreto
adottato dal del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri, la
durata e l’ambito della sperimentazione, sulla base dei seguenti
principi:
a) miglioramento dei rapporti
docenti/alunni e ata/alunni, rispetto
a quanto registrato nell’anno scolastico 2006/2007;
b) la gestione flessibile nella formazione delle classi, sulla base
degli obiettivi dati, eventualmente anche in deroga ai parametri
previsti dal
decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;
c) coordinamento con gli enti locali competenti per la definizione di
eventuali interventi di razionalizzazione della rete scolastica;
d) individuazione delle modalità di verifica dei risultati conseguiti,
al fine della quantificazione delle relative economie di spesa.
Alternanza scuola lavoro
1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza e la
celerità dei processi di finanziamento degli interventi relativi
all’alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 77, il finanziamento previsto all’articolo 9 del medesimo
decreto legislativo, pari a euro 30 milioni, è iscritto in uno
specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, avente la seguente denominazione: "Interventi per
l’alternanza scuola-lavoro", riducendo corrispondentemente lo
stanziamento del fondo di cui alla legge n. 440/97.
Rifinanziamento attività di formazione
nell’ambito dell’apprendistato
1. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le
parole “e di 100 milioni di euro per l’anno 2003, 2004, 2005 e 2006”
sono sostituite dalle parole “e di 100 milioni di euro per l’anno
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008”.
Integrazione risorse rinnovi
contrattuali biennio 2006-2007
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e al fine di dare attuazione alle intervenute
intese ed accordi fra Governo e Organizzazioni sindacali in materia di
pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste per il biennio
2006-2007 dall’articolo
1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
a carico del bilancio statale sono incrementate
per l’anno 2008 di 1.631 milioni di euro
e a decorrere dall’anno 2009 di 220
milioni di euro.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale
docente del comparto Scuola, in
attuazione dell’Accordo sottoscritto dal Governo e dalle
Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere
dall’anno 2008, la somma di 210
milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo
professionale della carriera docente.
Risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009
1. Per il biennio 2008-2009,
in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per
la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati
complessivamente in 240 milioni di
euro per l’anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009.
Art. 1, comma 620, della legge 27
dicembre 2006, n. 296
Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di
spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni
per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro
1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.
Decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000
Primo comma, secondo periodo,
dell’art. 3 della
legge 20 agosto 2001 n. 333
1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna
istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla
situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi
autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente.
Parte sostituita
Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono
disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.
Nuova parte
Incrementi del numero delle
classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico
interessato previa autorizzazione del competente direttore generale
regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331.
******
D.M. 24 luglio 1998, n. 331
Art. 1, comma 609, della legge 27
dicembre 2006, n. 296
Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano
di riconversione professionale del personale docente in soprannumero
sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo
personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati,
e' finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie
affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza
professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di
specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno.
L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.
Art. 1, comma 621 della legge 27
dicembre 2006, n. 296
Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di
risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori
economie, si provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di
bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese
quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in
maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 483;
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di
bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di
quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione,
in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 620.
Articolo 1, comma 546, della legge 27
dicembre 2006, n. 296
546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo
1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del
bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di
euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.