Scuola e Finanziaria 2008.

di Mario Piemontese da ReteScuole del 29/9/2007

 

Scuola e Finanziaria 2008
Oggi è circolata in rete una bozza del testo della finanziaria 2008. Le parti che riguardano la scuola le trovate di seguito. Mentre è ancora in corso l'approvazione definitiva del documento da parte del Consiglio dei Ministri, sulla scuola sono state date su www.repubblica.it le seguenti notizie:

In arrivo misure contro il caro-scuola
La Finanziaria conterrà anche interventi di "defiscalizzazione" sulle spese scolastiche. Lo ha annunciato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Enrico Letta, in un briefing a Palazzo Chigi.

Scuola.
Al ministero di Fioroni sono stati destinati 304 milioni. La somma servirà a supportare sia l'adempimento dell'obbligo di istruzione, introdotto con la manovra di bilancio dello scorso anno (circa 150 milioni), che le spese per il funzionamento delle scuole. Sembrano scongiurati, dunque, almeno in parte, i tagli paventati negli scorsi giorni dal Tesoro per il comparto istruzione. Secondo quanto detto dal ministro Letta dovrebbero essere previsti anche sconti fiscali per l'acquisto dei libri scolastici. Fioroni si è dichiarato soddisfatto.

Pubblico impiego.
Le risorse per i contratti pubblici per il biennio 2006-7 sono aumentate, rispetto a quanto previsto dalla finanziaria 2007, di 1,6 miliardi a valere sull'anno 2008 e di 220 milioni a decorrere dal 2009. In aggiunta, per il personale docente è stanziata la somma di 210 milioni di euro dal 2008 da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale, secondo quanto prevede l'accordo dell'aprile scorso. Per il personale della sanità, sempre sulla base di accordi già intervenuti, le risorse vengono incrementare di 661 milioni di euro per il 2008 e di 398 milioni a decorrere dal 2009. Per i prossimi rinnovi contrattuali riferiti al biennio 2008-2009 previsti rispettivamente 240 milioni e 355 milioni.

Aspettiamo quindi di poter leggere il testo approvato dal consiglio dei Ministri, e soprattutto la Relazione tecnica allegata, per esprimere un giudizio.

Milano, 29 settembre 2007

Mario Piemontese
 


Bozza Finanziaria 2008


Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’
art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall’anno scolastico 2008/09, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del
decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio ai vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c)
il primo comma, secondo periodo, dell’art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333 è così modificato “Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331;

d) l’assorbimento del personale di cui all’
art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

2. Sono fatti salvi l’applicazione ed i relativi effetti della procedura di cui all’
art. 1, comma 621 lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. In aggiunta agli interventi di cui al comma 1, per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici attraverso misure di carattere strutturale, da attuare gradualmente nel triennio 2008/2010, che consentano il razionale utilizzo della spesa, con uno o più decreti, adottati dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, si procede alla
revisione dei criteri e dei parametri vigenti in materia di formazione delle classi e di determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e non docente, che tra l’altro riduca il divario tra l’organico di diritto e la situazione di fatto anche mediante il ridimensionamento del sistema derogatorio vigente in materia di dotazioni organiche del personale docente.

4. Dall’attuazione del
comma 3, del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie di spesa, da verificarsi annualmente, non inferiori a 40 milioni di euro per l’anno 2008, a 160 milioni di euro per l’anno 2009, a 280 milioni di euro per l’anno 2010 ed a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

5. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento delle economie di spesa di cui al
commi 4, del presente articolo, si applica la procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Sperimentazione nuovo modello di gestione organici
1. Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare la gestione, su base territoriale, dell’organico del personale docente ed A.T.A., determinato sulla base della normativa vigente. Con decreto adottato dal del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri, la durata e l’ambito della sperimentazione, sulla base dei seguenti principi:

a)
miglioramento dei rapporti docenti/alunni e ata/alunni, rispetto a quanto registrato nell’anno scolastico 2006/2007;

b) la gestione flessibile nella formazione delle classi, sulla base degli obiettivi dati, eventualmente anche in deroga ai parametri previsti dal
decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;

c) coordinamento con gli enti locali competenti per la definizione di eventuali interventi di razionalizzazione della rete scolastica;

d) individuazione delle modalità di verifica dei risultati conseguiti, al fine della quantificazione delle relative economie di spesa.


Alternanza scuola lavoro
1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento degli interventi relativi all’alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, il finanziamento previsto all’articolo 9 del medesimo decreto legislativo, pari a euro 30 milioni, è iscritto in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, avente la seguente denominazione: "Interventi per l’alternanza scuola-lavoro", riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo di cui alla legge n. 440/97.


Rifinanziamento attività di formazione nell’ambito dell’apprendistato
1. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole “e di 100 milioni di euro per l’anno 2003, 2004, 2005 e 2006” sono sostituite dalle parole “e di 100 milioni di euro per l’anno 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008”.


Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare attuazione alle intervenute intese ed accordi fra Governo e Organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio
2006-2007 dall’articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del bilancio statale sono incrementate per l’anno 2008 di 1.631 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2009 di 220 milioni di euro.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il p
ersonale docente del comparto Scuola, in attuazione dell’Accordo sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall’anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.


Risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009

1. Per il
biennio 2008-2009, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l’anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.



Art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.



Decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000



Primo comma, secondo periodo, dell’art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente.

Parte sostituita
Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.


Nuova parte
Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331.

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D.M. 24 luglio 1998, n. 331



Art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, e' finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.



Art. 1, comma 621 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:

a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483;

b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.



Articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.