
          
           
          
           Il decreto legge sull'ordinato avvio di 
          quest'anno scolastico 
          innova anche il sistema delle sanzioni disciplinari.
          
          Sanzioni, arriva il preside sceriffo.
			
          Mario d'Adamo da ItaliaOggi dell'11/9/2007
          
           
          
          Il decreto legge sull'ordinato avvio di 
          quest'anno scolastico innova anche il sistema delle sanzioni 
          disciplinari al personale e delle utilizzazioni in altri compiti dei 
          docenti, modificando e integrando gli artt. 468, 503 e 506 del dlgs 16 
          aprile 1994, n. 297, con lo scopo di rendere più incisive e sollecite 
          le procedure di irrogazione delle sanzioni, dei provvedimenti di 
          sospensione cautelare e di utilizzazione in altri compiti. Il parere 
          del competente consiglio di disciplina, relativo alle sanzioni della 
          sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e della destituzione, da 
          obbligatorio e vincolante diventa solo obbligatorio. L'organo 
          competente a irrogarle (ministro e dirigente dell'ufficio scolastico 
          regionale) prima poteva solo «disporre in modo più favorevole al 
          dipendente»: d'ora in poi potrà decidere senza vincoli. 
          Se il parere non viene reso entro 60 giorni, prorogabili di altri 30 
          per esigenze istruttorie, la sanzione può essere senz'altro inflitta 
          (art. 2, primo comma, lett. a), n. 1, del decreto legge). 
          
          Ogni procedimento si deve concludere entro 90 giorni, prorogabili di 
          altri 30, dal suo inizio. Fa eccezione il procedimento sospeso in 
          pendenza di processo penale che deve giudicare sugli stessi fatti, nel 
          qual caso non si contano i tempi processuali (art. 2, primo comma, 
          lett. a), n. 2, del decreto legge). La nuova disposizione sui tempi di 
          conclusione non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla 
          data di entrata in vigore del decreto legge (art. 2, secondo comma, 
          del decreto legge). 
          
          D'ora in poi un procedimento disciplinare non potrà essere protratto 
          all'infinito. Prima poteva durare anche anni, purché tra un atto e 
          l'altro l'amministrazione non facesse passare più di 90 giorni. La 
          sospensione cautelare obbligatoria in pendenza di processo penale è 
          disposta per tutto il personale della scuola dal dirigente 
          dell'ufficio scolastico regionale (art. 2, primo comma, lett. b), n. 
          1, del decreto legge). In tutti i casi in cui ricorrano ragioni di 
          particolare urgenza, la sospensione cautelare di un docente può essere 
          disposta dal dirigente scolastico. Il parere del collegio dei docenti, 
          che prima doveva essere acquisito, è eliminato del tutto dal decreto 
          legge. Pena la sua decadenza, il provvedimento deve essere convalidato 
          dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale entro dieci giorni. Se 
          destinatario della sospensione è un dirigente scolastico, il 
          provvedimento deve essere confermato entro dieci giorni dallo stesso 
          dirigente regionale che lo ha adottato, altrimenti decade di diritto 
          (art. 2, primo comma, lett. b), n. 2, del decreto legge). Quando uno o 
          più docenti abbiano assunto comportamenti lesivi della dignità della 
          persona o del prestigio e del decoro dell'amministrazione, il 
          dirigente scolastico, se ricorrono gravi fattori di turbamento 
          dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra 
          l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, può disporne 
          l'utilizzazione in altri compiti. 
          
          Il provvedimento, pena la sua decadenza, deve essere convalidato, 
          entro 15 giorni, dal direttore regionale, il quale, se il dirigente 
          scolastico è rimasto inerte, può disporre direttamente l'utilizzazione 
          (art. 2, primo comma, lett. c), n. 2, del decreto legge). Questo tipo 
          di utilizzazione è alternativo alla sospensione in attesa del 
          trasferimento d'ufficio.
          
 
          
          