La privacy e i rapporti di lavoro nelle scuole: da Italiascuola del 10/9/2007
Inizia con l’articolo di oggi una disamina,
svolta in più parti, del provvedimento del Garante della privacy
dedicato alla gestione dei rapporti di lavoro da parte delle Pubbliche
Amministrazioni. Diritto di accesso delle organizzazioni sindacali
Più volte siamo stati sollecitati ad intervenire
su questo tema. 1) o la possibilità di presentare istanze di accesso a dati personali attinenti ad uno o più lavoratori, in presenza di una delega o di una procura a compiere questi atti da parte di un lavoratore (art. 9, comma 2, del Codice); 2) o la facoltà di esercitare il diritto d'accesso a documenti amministrativi in materia di gestione del personale, nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità previsti dalle norme vigenti, con lo scopo di salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante di cui sia portatore il sindacato stesso (artt. 59 e 60 del Codice).
Comunicazione di dati personali al lavoratore: modalità operative
Fuori dei casi in cui forme e modalità di
divulgazione di dati personali siano regolate specificamente da
puntuali previsioni (cfr. art. 174, comma 12, del Codice),
l'amministrazione deve adottare le misure più opportune per prevenire
la conoscibilità ingiustificata di dati personali, in particolare se
sensibili, da parte di soggetti diversi dal destinatario. Tra i
suggerimenti, segnaliamo l’opportunità di inoltrare le comunicazioni
in plico chiuso o spillato; oppure, quello di invitare l'interessato a
ritirare personalmente la documentazione presso l'ufficio competente;
infine, l’opportunità di preferire comunicazioni telematiche
individuali e non di “gruppo”, ove vengano in rilievo dati personali
dei singoli lavoratori. Utilizzo del Fax
L'utilizzo del telefax come mezzo di
comunicazione è ovviamente consentito. In taluni casi, specifiche
disposizioni prevedono apposite modalità di inoltro delle
comunicazioni, come, ad esempio, nell'ambito di procedimenti
disciplinari. Dati relativi a concorsi e selezioni: pubblicazione all’albo e sul sito internet della scuola
Nel quadro delle attività delle pubbliche
amministrazioni si procede, di regola, alla pubblicazione di
graduatorie e di esiti di concorsi e selezioni pubbliche. Pubblicazione di informazioni riferite a singoli lavoratori.
A meno che non ricorra una delle ipotesi
previste da specifiche disposizioni legislative o regolamentari, che
prevedano espressamente la pubblicazione di dati riferiti a singole
persone, non è di regola lecito diffondere informazioni personali
riferite a singoli lavoratori attraverso la loro pubblicazione in
comunicazioni e documenti interni affissi nei luoghi di lavoro o atti
e circolari destinati alla collettività dei lavoratori, come nelle
ipotesi di informazioni riguardanti contratti individuali di lavoro,
trattamenti stipendiali o accessori percepiti, assenze dal lavoro per
malattia, ferie, permessi, iscrizione e/o adesione di singoli
dipendenti ad associazioni. Pubblicazione delle delibere di organi dell’ente.
In presenza di disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono forme di pubblicazione obbligatoria delle
deliberazioni adottate da una pubblica amministrazione o degli atti
conclusivi di taluni procedimenti amministrativi occorre, poi,
valutare con attenzione le stesse tecniche di redazione dei
provvedimenti. Nel rispetto dell'obbligo di adeguata motivazione degli
atti amministrativi vanno pertanto selezionate le informazioni da
diffondere alla luce dei princìpi di pertinenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti, anche in
relazione al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute (artt. 11 e 22 del Codice). I dati sensibili vanno inseriti
negli atti da pubblicare solo se è davvero indispensabile, fermo
restando, comunque, il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute (art. 68, comma 3, del Codice). Dati biometrici per la rilevazione delle presenze.
Il principio di necessità impone a ciascuna
amministrazione titolare del trattamento di accertare se la finalità
perseguita possa essere realizzata senza dati biometrici o evitando
ogni eccesso nel loro utilizzo che ne comporti un trattamento
sproporzionato (artt. 3 e 11 del Codice). Devono essere quindi
valutati preventivamente altri sistemi, dispositivi e misure di
sicurezza fisiche e logicistiche che possano assicurare una puntuale e
attendibile verifica delle presenze e degli ingressi sul luogo di
lavoro. Assenze per ragioni di salute: diagnosi, visite mediche di controllo, segnalazioni di lavoratori “assenteisti”, terapie invalidanti, accertamenti clinici.
Come più volte evidenziato, in assenza di
speciali disposizioni di natura normativa, il datore di lavoro
pubblico non è legittimato a raccogliere certificazioni mediche
contenenti anche l'indicazione della diagnosi. Visite medico-legali: idoneità al servizio, dipendenza da causa di servizio, accertamenti a fini pensionistici.
Le pubbliche amministrazioni possono trattare
legittimamente dati idonei a rivelare lo stato di salute dei propri
dipendenti, non solo per accertare, anche d'ufficio, attraverso le
strutture sanitarie pubbliche competenti, la persistente idoneità al
servizio, alle mansioni o allo svolgimento di un proficuo lavoro, ma
anche per riconoscere la dipendenza da causa di servizio, per
concedere trattamenti pensionistici di privilegio o l'equo indennizzo
ovvero per accertare, sempre per fini pensionistici, la sussistenza di
stati invalidanti al servizio o di inabilità non dipendenti da causa
di servizio (artt. 20 e 112, comma 2, lett. d) del Codice). Legge 104, permessi e congedi per gravi infermità o altri gravi motivi familiari.
Devono essere presi in considerazione altri casi
nei quali può effettuarsi un trattamento di dati relativi alla salute
del lavoratore (e anche di suoi congiunti), al fine di permettergli di
godere dei benefici di legge: si pensi, ad esempio, alle agevolazioni
previste per l'assistenza a familiari disabili, ai permessi retribuiti
e ai congedi per gravi motivi familiari. Lavoratori tossicodipendenti.
Allo stesso modo, il datore di lavoro può venire
a conoscenza dello stato di tossicodipendenza di un proprio dipendente
o di un familiare di questi, in caso di richieste di accesso o
concorso a programmi riabilitativi o terapeutici con conservazione del
posto di lavoro (senza retribuzione), atteso l'onere di presentare
(nei termini prescritti dai contratti collettivi e dagli accordi di
lavoro per il pubblico impiego) specifica documentazione medica al
datore di lavoro. Dati idonei a rivelare le convinzioni religiose dei lavoratori.
Analoghe cautele devono essere osservate nel
trattamento di altre tipologie di informazioni sensibili relative al
lavoratore, quali quelle idonee a rivelarne le convinzioni religiose.
Il trattamento di queste informazioni deve ritenersi in via generale
lecito soltanto ove risulti indispensabile per la gestione da parte
dei soggetti pubblici del rapporto di lavoro e di impiego, e, in
particolare, per consentire l'esercizio delle libertà religiose
riconosciute ai lavoratori appartenenti a determinate confessioni, in
conformità alle disposizioni di legge e di regolamento che regolano i
rapporti tra lo Stato e le medesime confessioni. |