Scuola e Finanziaria 2008.
di Mario Piemontese da
ReteScuole
dell'1/10/2007
Il testo della legge Finanziaria 2008 pare non
sia ancora definitivo. Rispetto alla prima
bozza clandestina, molte cose
sono cambiate. Le parti di seguito riportate sono state tratte dal
testo pubblicato lunedì 1° ottobre su
www.ilsole24ore.com.
La legge Finanziaria 2008 prevede anche un decreto fiscale collegato.
Le parti di seguito riportate sono state tratte dal
testo, non dato come definitivo,
pubblicato domenica 30 settembre su
www.repubblica.it.
Finanziaria 2008
CAPO XI
MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
(…….)
Art. 47
(Partiti politici – sicurezza edifici scolastici)
(....)
3.E' istituito un fondo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008,
destinato ad interventi di adeguamento strutturale ai fini della messa
in sicurezza, anche antisismica, degli edifici del sistema scolastico,
da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione. I predetti
interventi sono attuati avvalendosi dei competenti provveditorati
interregionali alle opere pubbliche.
Commento
20 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici è una
cifra ridicola
CAPO XVIII
MISSIONE 22 - ISTRUZIONE SCOLASTICA
Art. 66
(Norme per il rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola)
1 . Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da
realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale,
gradualmente nel triennio 2008/2010, sono adottati i seguenti
interventi:
a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale,
l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad
ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno
2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari
e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
Commento
L'intenzione è quella di ridurre il monte ore delle sperimentazioni
per ridurre il numero di insegnanti. Non è chiaro poi cosa si intenda
per "vigenti ordinamenti nazionali".
b)il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo
dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto
del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai
diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad
ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di
diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni
ordine e tipo di sezione;
Commento
Anche in questo caso il vincolo che si vuol porre è finalizzato a
ridurre il numero di classi e di conseguenza di insegnanti.
c)il primo comma, secondo periodo, dell'art. 3 della legge 20 agosto
2001 n. 333, è così modificato "Incrementi del numero delle classi,
ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato
previa autorizzazione del competente direttore generale regionale,
secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331";
Commento
Nella versione modificata non è prevista l'autorizzazione del
direttore scolastico regionale, quindi si vuole porre un ulteriore
vincolo all'aumento del numero di classi
d) l'assorbimento del personale di cui all'art. 1, comma 609, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine
dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto
personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico
titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite
corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui
è obbligatorio partecipare.
Commento
Si allungano i tempi di realizzazione di 2 anni
Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619
del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui
alle lett. a), b) c) e d) del presente comma sono complessivamente
determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897
milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro
1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire
l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli
interventi di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, si
applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lett. b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Commento
Secondo quanto pubblicato oggi 1° ottobre su
Repubblica i tagli del personale per
quest'anno, nonostante la finanziaria 2007 ne prevedesse 43.000 per il
2007 più altri 4.000 per il 2008, sono stati 15.000. Questo non ha
permesso di raggiungere economie di spesa pari a 448 milioni per il
2007, così come prevedeva la finanziaria dello scorso anno. La
finanziaria 2007 prevede una clausola di salvaguardia se l'obiettivo
non viene raggiunto. Visto che il fallimento, dal punto di vista del
Governo, è stato completo, pare che la clausola di salvaguardia non
valga più per il 2007, ma solo a partire dal 2008. Gli obiettivi di
economie di spesa sono stati dunque modificati a partire da quello per
il 2008. In termini di organici, secondo quanto riferito da
Repubblica oggi,
i lavoratori della scuola non tagliati nel 2007, dovranno esserlo nei
prossimi 3 anni, con la media di 11.000 all'anno. Si sono resi conto
al Governo di non essere riusciti a tagliare per non avere scelto gli
strumenti adeguati. Quest'anno invece ci vogliono provare in modo
ancora diverso rispetto allo scorso anno.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b) dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli
insegnanti di sostegno, a decorrere dall'a.s. 2008/09, non può
superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle
classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico
2006/2007.
Commento
Se il prossimo anno aumenteranno le classi, il numero di insegnanti di
sostegno non potrà aumentare perché vincolato al calcolo relativo
all'anno scolastico 2006/2007
Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce
modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al
precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con
riferimento alle effettive esigenze rilevate, ed in modo da non
superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni 2 alunni
diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra
province diverse.
Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, procede
alla ripartizione a livello territoriale dei posti di sostegno
complessivamente determinati con il decreto interministeriale di cui
al presente comma, assicurando lo sviluppo dei processi di
integrazione degli alunni diversamente abili e di specializzazione e
continuità didattica dei docenti.
La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è
progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al
raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza
organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente
attivatati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39,
comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Commento
L'intenzione è quella di aumentare l'organico di diritto, ma ....
Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo
personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonché
la possibilità", alle parole: "particolarmente gravi", fermo restando
il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente
abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
.... eliminando la possibilità di attivare posti in deroga.
Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con il
presente articolo.
3. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole "20.000 unità" sono sostituite
dalle parole "30.000 unità"
Commento
Il numero di assunzioni per il personale ATA previste per il triennio
2007- 2009 viene aumentato di 10.000 unità, a fronte però di almeno,
se non più, 70.000 posti vacanti. La piaga del precariato non viene
quindi minimamente sanata.
4. Con regolamento da emanare a sensi dell'articolo 17, comma 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale
docente, attraverso concorsi ordinari periodici, con conseguente
eliminazione delle cause che determinano la formazione di situazioni
di precariato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente per il reclutamento del personale scolastico e senza maggiori
oneri per il sistema universitario. Fermo restando il vigente regime
autorizzatorio delle assunzioni, vengono disciplinati:
a) i corsi di specializzazione universitari con una forte componente
di tirocinio, dimensionati sulla base delle previsioni territoriali
del fabbisogno di insegnanti nell'ambito della programmazione
universitaria e delle relative compatibilità finanziarie;
b) le procedure selettive di natura concorsuale e formazione in
servizio;
c) i profili della valutazione degli esiti dell'attività didattica al
termine della formazione in servizio.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dal presente articolo, dal quale non devono derivare maggiori oneri
per la finanza pubblica, sono abrogate le disposizioni, con esso
incompatibili, di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53
e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
Art. 67
(Sperimentazione modello organizzativo
per la qualità dell'istruzione e l'efficienza della spesa)
1. Con atto di indirizzo del Ministro per la pubblica istruzione, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato
entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un
modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di
istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La
sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e
2010/11 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati
nel medesimo atto di indirizzo.
Commento
Si vuole avviare la sperimentazione di un modello organizzativo che
produca risparmi
2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 contiene riferimenti relativi
a:
a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento
della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione
territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio
delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali
interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla
organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal
decreto ministeriale del 24 luglio 1998 n.331;
Commento
La sperimentazione potrà non rispettare le regole previste per la
formazione delle classi, in altri termini le classi potranno essere
più numerose.
b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le Regioni, gli
enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti
interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore
efficienza in termini di rapporto insegnanti/studenti;
Commento
Si vuole ridurre il numero di insegnanti per abbassare il rapporto
insegnanti/alunni.
d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni
demografiche e alla popolazione scolastica effettiva necessari per
predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di
cui sopra;
Commento
Si vuole procedere alla determinazione dell'organico attraverso
previsioni di crescita o decrescita demografica.
e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al
fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo
conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano
disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del
servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;
g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli
interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.
3. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del
comma 1, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da
rappresentanti regionali e/o provinciali dell'Amministrazione della
pubblica istruzione, delle Regioni, degli enti locali e delle
istituzioni scolastiche statali, con il compito di:
a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base
degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al
comma 1, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi
da raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui
alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al
piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle
previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il
raggiungimento degli obiettivi.
Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono
adottate, con propri provvedimenti, dalle Amministrazioni competenti.
L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
4. I piani di cui al comma 3 sono adottati fermo restando, per la
parte di competenza, quanto disposto dall'art. 1, comma 620, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
Commento
Gli obiettivi di economie di spesa fissati dalla legge stessa per il
periodo che va dal 2008 al 2011 devono essere rispettati,
5. L'Ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 3, ne
riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una
relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al
Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle
economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione
delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione.
6. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 5
confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle
istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli
obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore
della pubblica istruzione.
7. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/11, sulla base del
monitoraggio condotto ai sensi del comma 4 e della valutazione degli
effetti di tale sperimentazione di cui al comma 2, lettera g), il
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, adotta previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione
all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato
negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, tenendo
conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.
Commento
Dopo 3 anni la sperimentazione passa a ordinamento.
8. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse
afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del
fondo di cui al comma 6 può trovare applicazione l'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 68
(Alternanza scuola lavoro e attività di supporto)
1. A decorrere dall'anno
2008, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di
finanziamento degli interventi relativi all'alternanza scuola-lavoro
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, il finanziamento
previsto all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, pari a euro
30 milioni, è iscritto in uno specifico capitolo dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, avente la seguente
denominazione: "Interventi per l'alternanza scuola-lavoro", riducendo
corrispondentemente lo stanziamento del fondo di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440.
2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno
2008, fino ad un massimo del 15 per cento dell'importo è finalizzato:
ai Servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della
Pubblica Istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con
particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico
nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale
dell'Italia nell'Europa e nel mondo.
Decreto legge collegato alla
Finanziaria 2008
Art. 12
(Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione)
1. Ai fini di supportare
l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro
150 milioni per l'anno 2007. con decreto del Ministero dell'Istruzione
sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle
predette risorse.
2. La disposizione di cui all'art. 1, comma 621, lettera b), della
legge finanziaria 2007, non si applica limitatamente all'anno 2007.
Commento
Il decreto legge prevede che la clausola di salvaguardia non valga per
il 2007, ma quindi solo a partire dal 2008.
Di seguito altri articoli di sicuro interesse per i lavoratori della
scuola il cui contratto è ormai scaduto da quasi 2 anni e per il cui
rinnovo non sono stati stanziati fondi adeguati.
Finanziaria 2008
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
(…..)
Art. 123
(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse
rinnovi contrattuali biennio 2008-2009)
1.Ai sensi dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le risorse
per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio
2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di
1.081 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di
euro.
2.In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente
del comparto Scuola è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma
di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo
sviluppo professionale della carriera docente.
3.Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste
dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in
regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di
105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di
181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo
sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 150 milioni di euro da
destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le
specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela
economico-finanziaria, e della difesa nazionale da utilizzare anche
per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle
tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle
apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
del 1995.
4.In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al
comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di
stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono
esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini
del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.
5.In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al
comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
6.Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle
indicate ai commi 4 e 5, in deroga all'articolo 48, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto
previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, i corrispondenti
maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono
posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di
272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a
decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente XXX milioni di euro e XX
milioni di euro per le università ricompresi nel fondo di cui
all'articolo XX (riferimento a norma relativa a specifico Fondo per
incrementi retributivi del personale di ruolo delle università).
7.Le somme indicate ai commi 1, 2, 3 e 6 comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n.
468.
8.Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente
nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione
delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale
limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e
parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati
di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero
dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.
9.Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale, sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro
per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
10.Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici
del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e
in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica
destinazione, rispettivamente, di 78 e 116 milioni di euro per il
personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
11.Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni.
12.Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, nonché quelli derivanti
dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo
48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di
settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di
determinazione degli oneri, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 9. A tal fine, i Comitati
di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero
dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.
Decreto legge collegato alla Finanziaria 2008
Art. 15
(Rinnovi contrattuali 2006-2007 – autorizzazione di spesa)
1. Per far fronte ai
maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno
2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute
in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di
euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi
di stipendi per i quali gli atti negoziati indicati ai successivi
commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il
personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti
collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente
sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale
statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine
del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento
degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi
al biennio 2006-2007.
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei
confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore
pubblico non statale per il quale entro il 1° dicembre 2007 siano
stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali
relativi al biennio 2006-2007.
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4
costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio
2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del
disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.