Il numero degli alunni per classe
e l'obbligo dell'assistenza.
È bene ricordare come una sentenza del TAR del
Lazio di qualche mese fa abbia ribadito l'obbligo di non superare il
numero massimo di venti studenti in una classe che veda la presenza di
due alunni con disabilità, fra i quali uno solo in stato di gravità.
Obbligo anche per i Comuni di fornire assistenti per l'autonomia e la
comunicazione e per le scuole di assegnare personale che garantisca
l'assistenza igienica.
Salvatore
Nocera*
da
Superando del
21/10/2007
Con la sentenza dell'11
aprile 2007, di fronte al ricorso presentato da due genitori, la Terza
Sezione del
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio ha
dichiarato illegittima la presenza di
due alunni con
disabilità,
di cui uno grave,
nella stessa
classe composta da più di venti studenti,
applicando in tal senso il Decreto Ministeriale 141/99.
Ed è proprio questo il senso principale di tale decisione ovvero il
dare rilievo al citato Decreto sulla composizione delle
classi frequentate anche da alunni con disabilità, che
non debbono
appunto superare i venti alunni, fra i quali uno
solo disabile in situazione di gravità.
Solo eccezionalmente possono aversi due alunni con disabilità “non
gravi”.
La sentenza ha anche affrontato e risolto la questione riguardante
l'obbligo
dei Comuni di fornire assistenti per l’autonomia e la comunicazione,
non generici, ma
specificamente
formati,
ribadendo poi la necessità, da parte delle singole
istituzioni scolastiche, di garantire la presenza di collaboratori e
collaboratrici scolastiche
formati per
l’assistenza igienica degli alunni con disabilità.
Ma analizziamo uno per uno i tre diversi, importanti aspetti.
Il Decreto
141/99
Tale
provvedimento era stato emanato per correggere il precedente Decreto
Ministeriale
331/98, al fine esplicito di
consentire a tutto il Consiglio di Classe (docente di sostegno e
docenti curricolari) di potersi
meglio occupare
dell'integrazione
dell’alunno con disabilità, avendo un minor
numero di alunni in classe.
Nella prassi, però, l’Amministrazione scolastica - per motivi di tagli
alla spesa pubblica - aveva sostanzialmente consentito
l’abbattimento dei paletti di venti alunni,
portando ad un massimo di due la quota di alunni con disabilità, a
patto che fossero “non gravi". Poi, incoraggiata dalle mancate
reazioni a questa prassi illegittima, con la Circolare Ministeriale
19/2007 aveva addirittura
"legittimato
questa illegalità",
portando a
22
il
numero massimo di alunni delle classi con due alunni disabili e a
27
il
numero massimo degli studenti nelle classi frequentate da un solo
alunno con disabilità.
La sentenza del TAR del Lazio è arrivata dunque a mettere un po' di
ordine, condannando anche l’Amministrazione Scolastica al pagamento
delle spese di causa. Né l’Amministrazione ha dedotto a propria difesa
la citata Circolare 19/2007, dal momento che anche questa sarebbe
stata dichiarata illegittima, come la
FISH
(Federazione Italiana
per il Superamento dell'Handicap) ha subito sostenuto, sia perché
non si può modificare un decreto con una semplice circolare,
sia perché essa è in contrasto con l’affermazoione contenuta
nell’articolo 1, comma 605, lettera “b” della Legge Finanziaria per il
2007 (Legge
296/2006), circa l’obbligo di garantire
agli alunni con disabilità «il rispetto delle loro effettive
esigenze».
Assistenti per l'autonomia e la comunicazione
La sentenza ribadisce poi l’obbligo per i Comuni di
assegnare alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado, assistenti per l’autonomia e la comunicazione, specificamente
formati
in forza dell’articolo 13, comma 3 della Legge
104/92. E ciò disattendendo la richiesta
del Comune di Roma di essere estromesso dal processo, poiché esso
deve, ove necessario, garantire servizi sociali ed educativi ai sensi
della stessa Legge 104/92 (articolo 40).
Assistenza igienica agli alunni con disabilità
Infine il TAR del Lazio riafferma l’obbligo delle scuole - poco
rispettato nella prassi - di assegnare bidelli e bidelle «formati per
assicurare, ove necessario, l’assistenza igienica agli alunni con
disabilità». Ciò in base al
Contratto Collettivo di Lavoro della Scuola del 2003
(articoli 47 e 48, Allegato A).
Per questo personale, inoltre, c’è l’obbligo di frequentare
un breve
corso di aggiornamento
e scatta il diritto ad
un aumento di stipendio, che diviene pensionabile.
Da segnalare in
conclusione che la sentenza non fa alcun cenno
all’obbligo
della presa in carico dell’integrazione da parte dei docenti
curricolari,
puntando solamente sugli insegnanti di sostegno e sugli assistenti.
Evidentemente, sino a quando l’Amministrazione non sarà in grado di
dimostrare che anche questi docenti, specie nelle scuole secondarie,
sono preparati e intervengono attivamente, vedremo
sentenze che
aumenteranno sempre di più il numero delle ore di sostegno,
a garanzia del diritto allo studio degli alunni con disabilità.
*
Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione
Italiana per il Superamento dell'Handicap).