L'editoriale.

Libertà d’insegnamento
garanzia di pluralismo nella scuola.

 di di Marcello Vigli da Italialaica del 12/10/2007

 

In questi giorni la chiusura accelerata del contratto degli insegnanti ha richiamato l’attenzione dei media sulla scuola. In quelli precedenti erano di moda il prezzo dei libri di testo, gli attacchi ai docenti fannulloni o pedofili, la reintroduzione degli esami di riparazione. Pochi in verità sono stati i commenti alla sottrazione di risorse alla scuola statale per concedere finanziamenti alle private. Silenzio pressoché totale, invece, sulle gravissime conseguenze del voto che alla Camera il 3 ottobre scorso ha convertito in legge il decreto Norme urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2007/08: all’art. 2 modifica le norme riguardanti i provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti aumentando notevolmente il potere discrezionale del Dirigente scolastico.

Sono abrogate le norme in vigore - contenute nel Testo Unico delle leggi sulla scuola ma risalgono ai Decreti delegati del 1974 - che affidano la tutela della libertà di insegnamento al controllo degli atti da parte degli organi collegiali elettivi. Cessa infatti di essere “vincolante” il parere dei Consigli di disciplina di tali organi per quanto riguarda i provvedimenti di “sospensione dall’insegnamento e destituzione” e di “trasferimento per incompatibilità ambientale.

Le norme abrogate erano state poste a salvaguardia della “libertà d’insegnamento” cioè della libertà culturale dell’insegnante dal controllo politico e da ogni altro condizionamento.

La nuova normativa mette di fatto i docenti sotto il controllo diretto dell’amministrazione attraverso il Dirigente scolastico, terminale dell’azione ministeriale e, al tempo stesso, “sensibile” agli umori dei genitori e alle pressioni dei centri locali confessionali e/o politici.

La libertà d’insegnamento, come recita l’articolo 1 del T.U. non è un “optional”. Non solo è riconosciuta all’insegnante come diritto soggettivo, ma gli è attribuita come diritto/dovere perché è essenziale alla funzione istituzionale della scuola statale, laica e pluralista.

Esercitata, per legge, all’interno della collegialità è posta a garanzia della libertà degli alunni Gli è attribuita, infatti, per garantire allo studente l’esercizio del suo diritto a ricevere, particolarmente nel tempo in cui è obbligato per legge a frequentare la scuola, gli strumenti culturali per orientarsi nelle sue scelte di vita. Per garantirgli, al tempo stesso, spazi di autonomia nei confronti della famiglia, dell’ambiente sociale, delle autorità, ma anche del gruppo etnico, religioso, associativo in cui è inserito.

Costituisce l’insegnante come punto d’incontro, tra il diritto dei giovani ad autoformarsi e l’esigenza della società ad avere cittadini formati alla democrazia, ostacolando un uso ideologico della scuola pubblica da parte delle maggioranze di turno al governo del Paese.

Cittadini, però, non si nasce, cittadini si diventa acquistando conoscenza e autonomia di giudizio, attraverso un processo formativo finalizzato a promuovere identità personali disponibili ad integrarsi criticamente e a solidarizzare con identità diverse. A questo serve la scuola con la sua azione formativa che nasce dai contenuti culturali, dal metodo, con cui sono proposti, ma anche dalla relazione che l’insegnante riesce a stabilire con gli studenti, e si sviluppa nell’interazione tra loro attraverso la trasmissione del sapere.

Questo compito trasforma l’insegnante da semplice dipendente statale in responsabile dell’esercizio di una funzione istituzionale dello Stato. La scuola non è un ufficio, ma un luogo di formazione. Non può essere considerata un pezzo qualsiasi della Pubblica Amministrazione, né tanto meno un’azienda, che vende cultura, formazione, competenze. Per questo al suo interno l’insegnante ha l’anomala condizione lavorativa di dipendente non subordinato: ha la libertà di esercizio della sua funzione al pari del giudice.

Attentare quindi alla libertà d’insegnamento significa colpire quel pluralismo, su di essa fondato, che consente alla scuola statale di assolvere alla sua funzione istituzionale di formare i giovani alla libertà, all’esercizio dei diritti, all’assolvimento dei doveri, in una parola alla cittadinanza. È questa che la rende diversa da tutte le altre agenzie educative e scuole di tendenza facendone la sede in cui ci si forma alla laicità, come coscienza di non poter assolutizzare nessun credo particolare e come diritto alla contaminazione.

Attentare alla libertà d’insegnamento significa perciò eliminare la vera discriminante fra scuola pubblica e scuole private, che si caratterizzano per avere docenti tenuti per contratto a essere fedeli ai principi etici e agli orientamenti culturali delle scuole che li hanno assunti. Si assesta così alla scuola statale un colpo anche più grave della stessa sottrazione di risorse da destinare al finanziamento delle scuole private.