Tempi stretti per fare reclamo contro le graduatorie di istituto in via di pubblicazione

Docenti nella casbah dei ricorsi.

Più difficile accedere ai documenti di chi è davanti in lista

da ItaliaOggi del 30/10/2007

 

Ricorsi al buio per le graduatorie d'istituto che sono state pubblicate in questi giorni in quasi tutte le scuole o che stanno per esserlo. Le nuove norme sull'accesso agli atti amministrativi impediscono ai docenti precari di prendere visione celermente degli atti riguardanti i loro colleghi collocati in posizione sottostante in graduatoria. E siccome per sporgere reclamo il termine è fissato in dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'unico modo per tentare di indurre l'amministrazione a rivedere le posizioni dei controinteressati è quello di presentare ricorsi motivati in modo vago. Il tutto nella speranza che le scuole procedano effettivamente alle rettifiche del caso. Sempre che ne ricorrano i presupposti. A ciò si aggiungono le ulteriori limitazioni che sono state introdotte dall'amministrazione centrale, che non consentono più di accedere alle posizioni dei controinteressati tramite l'inserimento del codice fiscale nell'apposita applicazione via internet. Insomma è tutto un procedere a tentoni. E il risultato è l'aumento esponenziale del clima di diffidenza e di sospetto che aleggia comunque intorno a queste questioni. Quest'anno più degli anni scorsi.
 

Il rigetto si può impugnare

Il problema nasce da una previsione contenuta nell'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 184/2006: il regolamento di attuazione della legge 241 del 1990. In questo articolo, infatti, è previsto l'obbligo, per l'amministrazione a cui viene rivolta la richiesta di accesso, di notificare al controinteressato la domanda di accesso. E quest'ultimo, se lo ritiene opportuno, può opporvisi entro 10 giorni dalla notifica. Con il risultato di allungare a dismisura i tempi per l'accesso che, a quel punto, dipenderanno anche dalle successive azioni.

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, infatti, la domanda si intende rigettata, anche in assenza di provvedimento espresso e a quel punto non resta che l'esperimento dell'azione giudiziale davanti al Tar entro 60 giorni dal rigetto. Oppure, in alternativa, davanti alla commissione per l'accesso: un organo espressamente previsto dal decreto 184/2006, che ha il potere di accogliere il ricorso, ordinando all'amministrazione di consentire l'accesso o rigettarlo.
 

Scade il termine

Resta il fatto che i tempi di queste azioni legali sono molto più lunghi di quelli previsti per i reclami. E dunque, se un docente decide di attendere l'esito delle azioni, perde sicuramente la possibilità di far valere le relative informazioni per cercare di indurre l'amministrazione a correggere gli eventuali errori prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.Il termine per il reclamo avverso le graduatorie provvisorie d'istituto, infatti, è di soli dieci giorni.E quindi, se il docente dovesse decidere di procedere ulteriormente, dovrebbe nuovamente intentare l'azione giudiziale o, in alternativa, il ricorso straordinario al presidente della repubblica. Nel frattempo, infatti, la graduatoria sarà diventata atto definitivo. E a quel punto il reclamo non servirà più a nulla. Salvo che l'amministrazione, utilizzando il potere di autotutela non dovesse decidere di accogliere eventuali ulteriori reclami che, a quale punto, dovrebbero prendere la forma dell'opposizione.
 

Graduatorie inaccessibili

A complicare la possibilità di tutelare i propri interessi, per i docenti precari, ci si mette anche la difficoltà connessa al reperimento delle graduatorie d'istituto. Che non vengono pubblicate sui siti degli uffici scolastici provinciali. E spesso nemmeno sui siti delle istituzioni scolastiche. Ciò vuol dire che, per accedervi, gli interessati devono recarsi materialmente presso le scuole chiedendo di prenderne visione in formato cartaceo. Operazione, questa, particolarmente disagevole. Specie se si pensa che nelle scuole secondarie gli interessati hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie di 20 istituzioni scolastiche diverse. E possono anche essere inseriti in più elenchi per ognuna delle istituzioni scolastiche richieste.
 

Via internet la posizione

L'unico servizio informativo offerto dall'amministrazione è quello relativo all'accesso alla propria posizione nelle varie graduatorie e al relativo punteggio. Insomma, si può sapere in che posizione si è stati collocati e il punteggio attribuito, ma non si può sapere nulla di chi si trova collocato davanti o dietro all'interessato nelle relative graduatorie. Per accedere al servizio bisogna andare su sito e seguire le istruzioni. Al termine il sistema invia all'interessato per posta elettronica un nome utente, che coincide con il proprio codice fiscale, e una password.
 

Quale giudice competente

Insomma un passo indietro rispetto al passato per quanto riguarda la trasparenza che, in definitiva, si riflette negativamente sulla possibilità di tutelare legittimamente i propri interessi. E che però si traduce in una maggiore tutela dei dati personali e dei dati sensibili. Si pensi per esempio alle questioni relative all'handicap, che costituiscono il presupposto per le tutele offerta dalla legge 104/92. Resta il fatto che minore trasparenza significa anche impossibilità di accorgersi degli errori. E a coloro che non si rassegnano non resta che il giudice. Con un'ulteriore incognita.

Il giudice amministrativo e il giudice ordinario, nel corso degli anni, si sono pronunciati con costanza e regolarità in favore delle propria competenza e, contemporaneamente, della propria incompetenza a trattare controversie riguardanti le graduatorie.

E per tentare di sedare queste diatribe è intervenuta addirittura la Corte di cassazione a sezione unite, affermando la competenza del giudice ordinario in ordine a questioni che riguardano la gestione delle graduatorie. Materia, questa che, peraltro, continua ad essere trattata anche dal giudice amministrativo.