Recupero debiti scolastici: di A.T. La Tecnica della Scuola del 6/11/2007. Ieri il ministro Fioroni ha firmato l’O.M. che riguarda le attività di recupero dei debiti formativi. Le disposizioni decorrono già da questo anno scolastico, ma per i candidati all’esame di Stato che si svolgerà la prossima estate si continuano ad applicare le disposizioni della legge n. 1/2007. Nell’ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 si precisa che le attività di recupero dei debiti, essendo parte integrante del lavoro scolastico, vengono programmate dai consigli di classe. Previsti interventi didattici intermedi e a conclusione dell’anno scolastico. Le scuole di istruzione secondaria di II grado hanno l’obbligo di attivare corsi di recupero nelle discipline in cui gli studenti risultano carenti. In caso di insufficienze dei propri figli, i genitori potranno decidere se far seguire loro i corsi organizzati dalle scuole oppure se avvalersi (comunicandolo per iscritto alla stessa scuola) di altre modalità di recupero, il cui esito sarà sempre, ovviamente, posto al vaglio delle verifiche del consiglio di classe. Le istituzioni scolastiche devono prevedere interventi di durata non inferiore a 15 ore; in aggiunta si potrà utilizzare anche la quota del 20% delle ore riservate all’autonomia delle scuole. Per chi volesse optare per lo “studio individuale” è prevista l’attivazione di uno sportello di consulenza e assistenza che verrà affidato a uno o più docenti: toccherà al consiglio di classe individuare gli insegnanti e le modalità. L’ordinanza firmata da Fioroni, che dà attuazione alle disposizioni del decreto n. 80 dello scorso 3 ottobre inerente le attività di recupero dei debiti scolastici, prevede la “sospensione del giudizio” (questa l’indicazione che verrà riportata nell’albo dell’istituto) per gli studenti che allo scrutinio di giugno abbiano insufficienze che non portino ad un'immediata bocciatura: in questi casi, la formulazione del giudizio finale (ammissione o non ammissione alla classe successiva) avverrà dopo le verifiche disposte dal consiglio di classe entro la fine dell’anno scolastico di riferimento, “salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate”; l'ordinanza precisa che "in ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo". In questa prima fase, per i corsi di recupero sono stati stanziati 210 milioni di euro e i docenti impegnati avranno - così come prevede il contratto collettivo nazionale di lavoro - un compenso orario di 50 euro lordi. Le attività di recupero dei debiti formativi potranno essere svolte, oltre che con i docenti della scuola, tramite collaborazioni con soggetti esterni (esclusi gli “enti profit”). Già nel suddetto decreto del 3 ottobre si precisa, però, che “in tutti i casi i consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo”. Per i candidati all’esame di Stato, nell’anno scolastico in corso si continuano ad applicare le disposizioni della legge n. 1/2007.
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