È cambiato il sistema delle sospensioni dei docenti.
Ma capire come funzionerà non è facile.

Con le nuove norme del decreto legge sulla scuola, competenze e garanzie meno chiare.

Mica detto che sospendere i docenti sarà più facile

da ItaliaOggi del 6/11/2007

 

È cambiato il sistema delle sospensioni dei docenti. Ma capire come funzionerà non è facile. L'approvazione definitiva da parte del parlamento del decreto legge 147/2007 relativo all'avvio dell'anno scolastico, ha modificato infatti il sistema delle fonti in materia di sospensione dal servizio e di trasferimento per incompatibilità ambientale dei dirigenti scolastici è stato infatti modificato. L'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legge, come modificato dalla legge di conversione, sostituendo l'art. 468 del d.l. n. 297/1994, stabilisce che il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale possa essere disposto dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale anche in corso d'anno scolastico. Una norma analoga, tuttavia, esiste già nel contratto dei dirigenti scolastici, che all'art. 36 prevede il mutamento d'incarico, senza che se ne debba attendere la conclusione, se sono emerse responsabilità del dirigente od una valutazione non positiva del suo operato. Se ricorrono ragioni d'urgenza, prosegue il decreto, può essere disposta la sospensione dal servizio con provvedimento che deve essere convalidato entro dieci giorni dall'adozione dal competente capo del dipartimento del ministero, al quale il provvedimento va comunicato. Se non interviene la convalida, il provvedimento è revocato di diritto. Ma l'art. 21 del dlvo n. 165/2001 prevede un'altra forma di allontanamento dal servizio del dirigente scolastico: il collocamento a disposizione. Nei casi estremi, il contratto prevede il recesso (art. 30 del ccnl). A sua volta questo può essere preceduto da un periodo di sospensione dal servizio di durata non superiore a 30 giorni. Entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento, dispone il decreto, il dirigente può produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. Il contratto, in fatto di ricorsi, già dispone tuttavia che ci si possa rivolgere al giudice del lavoro o alle procedure arbitrali (art. 30, 4° comma, ad esempio).

Rispetto all'iniziale previsione, la legge di conversione riscrive il primo comma dell'art. 503 del d.l.vo n. 297, individuando nel dirigente dell'ufficio scolastico regionale l'organo competente a disporre le sanzioni superiori alla censura, ma relativamente a questa dimentica di individuare l'organo tenuto ad irrogarla al personale docente. Era il provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 502 del decreto legislativo n. 297, ma non è certo che ora debba essere il dirigente scolastico. Anche il trasferimento per accertata incompatibilità ambientale del personale docente può essere adottato in corso d'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, il docente può essere sospeso dal dirigente scolastico, sentito il collegio, con provvedimento che il direttore regionale deve convalidare entro dieci giorni.

Il trasferimento per incompatibilità era adottato su conforme parere dei consigli di disciplina, ora può essere adottato a prescindere dal parere, che deve essere reso entro 30 giorni, prorogabili motivatamente di altri trenta. Nei casi di grave turbativa della scuola e di comprovati fattori di pregiudizio del rapporto fiduciario con le famiglie è sparita l'utilizzazione in altri compiti dei docenti ma resta la sospensione, però senza sentire il collegio dei docenti.