Solo a colpi di sentenze. Dopo analoghe decisioni nel Lazio e nel Molise, anche il TAR della Lombardia sospende i provvedimenti di riduzione delle ore di sostegno, coinvolgendo questa volta l'intera normativa regionale. Un percorso quasi logico e obbligato, di fronte ad un'Amministrazione Scolastica ben lontana dall'attuare la formazione di tutti gli insegnanti curricolari, ciò che costituiva le basi stesse del progetto di integrazione degli alunni con disabilità. di Salvatore Nocera* da Superando del 5/11/2007
Dopo che il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio aveva annullato il provvedimento che costituiva classi con più di venti alunni di cui due con disabilità [ce ne siamo occupati nel testo disponibile cliccando qui, N.d.R.] e dopo le reiterate ordinanze dei Tribunali Civili e del TAR del Molise [si veda il testo disponibile cliccando qui, N.d.R.] che hanno aumentato le ore di sostegno ingiustificatamente ridotte, anche la Sezione di Brescia del TAR della Lombardia, tramite un'Ordinanza emanata il 29 ottobre 2007, ha sospeso i provvedimenti di riduzione delle ore di sostegno. Si tratta di un passaggio particolarmente importante perché va oltre la decisione molisana, in quanto non si limita a sospendere la riduzione delle ore solo nei confronti dei ricorrenti, ma investe la stessa normativa regionale che ha determinato tale riduzione.
Ciò significa che i TAR sono divenuti competenti non solo sugli interessi legittimi, ma anche sui diritti soggettivi, come sono ad esempio quelli all'integrazione scolastica da parte degli alunni con disabilità. Sino ad allora, trattandosi appunto di diritti soggettivi, erano sempre stati i Tribunali Civili ad intervenire, anche con provvedimenti d'urgenza, per assegnare un maggior numero di ore a seguito dei tagli operati dagli Uffici Scolastici Regionali. Dopo la decisione della Cassazione, invece - resa addirittura a Sezioni Unite - i cittadini dovrebbero rivolgersi solo ai TAR i quali però non possono emettere provvedimenti d'urgenza nei confronti di atti negativi, quale il rifiuto di aumentare le ore di sostegno. E tuttavia, da allora in poi, i ricorrenti che si sono rivolti ai TAR non hanno seguito la consueta procedura di diffidare l’amministrazione ad aumentare le ore di sostegno, impugnando quindi il silenzio-rifiuto, ma hanno direttamente impugnato il provvedimento che riduceva le ore di sostegno, ottenendo così la sospensione dello stesso e l’ordine all’Amministrazione di adeguarsi alla decisione. Nel caso del TAR della Lombardia, la situazione è ancora più interessante. Infatti, la riduzione di ore di sostegno di alcuni alunni era stata determinata da un provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale il quale, accogliendo un orientamento interno del Ministero della Pubblica Istruzione di fine luglio, aveva stabilito che per l'anno scolastico 2007-2008 non sarebbero aumentati i posti di sostegno assegnati nell’anno precedente, anche se fosse aumentato - come di fatto è successo - il numero dei nuovi iscritti con certificazione di handicap. A questo punto, dunque, l’Ordinanza del TAR della Lombardia, avendo sospeso l’efficacia stessa del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale, fa venir meno non solo gli atti presupposti, lesivi dei diritti dei ricorrenti, ma anche il ridotto numero di ore di sostegno di tutti gli alunni lombardi con disabilità che hanno subìto il provvedimento. Pertanto, anche senza una richiesta degli interessati, l’Ufficio Scolastico Regionale dovrebbe provvedere automaticamente al ripristino nei loro confronti del numero di ore dello scorso anno e all’attribuzione di nuove ore ai neoiscritti. Con tutta probabilità l’Amministrazione interporrà appello contro la sospensiva, ma la sentenza di merito, stando alle premesse, dovrebbe essere ormai di pieno accoglimento dei ricorsi.
A quel punto, allora, ci
si appellerà contro la stessa sentenza di merito, ma l’orientamento
del Consiglio di Stato non sembrerebbe dover
contrastare quello del TAR della Lombardia. Infatti,
come già in precedenza aveva fatto il TAR del Lazio, anche il
Tribunale Lombardo ha seguito il criterio secondo cui il sostegno
didattico è l’unica risorsa che possa soddisfare il diritto
allo studio degli alunni con disabilità, costituzionalmente
garantito. In verità risorse ve ne sarebbero altre - come ben sa chi ci legge abitualmente sempre su queste colonne - sia di carattere non didattico, come gli assistenti all’autonomia o alla comunicazione, forniti dagli Enti Locali, sia di carattere didattico, come gli insegnanti curricolari. L’Amministrazione, però, non è in grado di dimostrare che questi ultimi siano formati per prendersi cura didattica dell’integrazione, poiché non esiste un obbligo di formazione da parte loro, né a livello iniziale universitario, né in servizio.
Fino a quando,
dunque, l’Amministrazione non si adopererà seriamente a questa
formazione, dimostrandolo anche nei fatti, tutti i Tribunali, sia
quelli Civili che quelli Amministrativi, continueranno a
condannarla a dare sempre più ore di sostegno.
* Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).
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