Solo a colpi di sentenze.

Dopo analoghe decisioni nel Lazio e nel Molise, anche il TAR della Lombardia sospende i provvedimenti di riduzione delle ore di sostegno, coinvolgendo questa volta l'intera normativa regionale. Un percorso quasi logico e obbligato, di fronte ad un'Amministrazione Scolastica ben lontana dall'attuare la formazione di tutti gli insegnanti curricolari, ciò che costituiva le basi stesse del progetto di integrazione degli alunni con disabilità.

di Salvatore Nocera* da Superando del 5/11/2007

 

Dopo che il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio aveva annullato il provvedimento che costituiva classi con più di venti alunni di cui due con disabilità [ce ne siamo occupati nel testo disponibile cliccando qui, N.d.R.] e dopo le reiterate ordinanze dei Tribunali Civili e del TAR del Molise [si veda il testo disponibile cliccando qui, N.d.R.] che hanno aumentato le ore di sostegno ingiustificatamente ridotte, anche la Sezione di Brescia del TAR della Lombardia, tramite un'Ordinanza emanata il 29 ottobre 2007, ha sospeso i provvedimenti di riduzione delle ore di sostegno.

Si tratta di un passaggio particolarmente importante perché va oltre la decisione molisana, in quanto non si limita a sospendere la riduzione delle ore solo nei confronti dei ricorrenti, ma investe la stessa normativa regionale che ha determinato tale riduzione.


A questo punto è bene premettere che all’inizio dell’anno la Corte di Cassazione, con discutibile interpretazione dell’articolo 7 della Legge
205/00 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), tramite l'Ordinanza 144/07, aveva  affermato la competenza esclusiva dei TAR per le controversie concernenti i servizi pubblici.

Ciò significa che i TAR sono divenuti competenti non solo sugli interessi legittimi, ma anche sui diritti soggettivi, come sono ad esempio quelli all'integrazione scolastica da parte degli alunni con disabilità. Sino ad allora, trattandosi appunto di diritti soggettivi, erano sempre stati i Tribunali Civili ad intervenire, anche con provvedimenti d'urgenza, per assegnare un maggior numero di ore a seguito dei tagli operati dagli Uffici Scolastici Regionali. Dopo la decisione della Cassazione, invece - resa addirittura a Sezioni Unite - i cittadini dovrebbero rivolgersi solo ai TAR i quali però non possono emettere provvedimenti d'urgenza nei confronti di atti negativi, quale il rifiuto di aumentare le ore di sostegno.

E tuttavia, da allora in poi, i ricorrenti che si sono rivolti ai TAR non hanno seguito la consueta procedura di diffidare l’amministrazione ad aumentare le ore di sostegno, impugnando quindi il silenzio-rifiuto, ma hanno direttamente impugnato il provvedimento che riduceva le ore di sostegno, ottenendo così la sospensione dello stesso e l’ordine all’Amministrazione di adeguarsi alla decisione.

Nel caso del TAR della Lombardia, la situazione è ancora più interessante. Infatti, la riduzione di ore di sostegno di alcuni alunni era stata determinata da un provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale il quale, accogliendo un orientamento interno del Ministero della Pubblica Istruzione di fine luglio, aveva stabilito che per l'anno scolastico 2007-2008 non sarebbero aumentati i posti di sostegno assegnati nell’anno precedente, anche se fosse aumentato - come di fatto è successo - il numero dei nuovi iscritti con certificazione di handicap.

A questo punto, dunque, l’Ordinanza del TAR della Lombardia, avendo sospeso l’efficacia stessa del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale, fa venir meno non solo gli atti presupposti, lesivi dei diritti dei ricorrenti, ma anche il ridotto numero di ore di sostegno di tutti gli alunni lombardi con disabilità che hanno subìto il provvedimento.

Pertanto, anche senza una richiesta degli interessati, l’Ufficio Scolastico Regionale dovrebbe provvedere automaticamente al ripristino nei loro confronti del numero di ore dello scorso anno e all’attribuzione di nuove ore ai neoiscritti.

Con tutta probabilità l’Amministrazione interporrà appello contro la sospensiva, ma la sentenza di merito, stando alle premesse, dovrebbe essere ormai di pieno accoglimento dei ricorsi.

A quel punto, allora, ci si appellerà contro la stessa sentenza di merito, ma l’orientamento del Consiglio di Stato non sembrerebbe dover contrastare quello del TAR della Lombardia. Infatti,  come già in precedenza aveva fatto il TAR del Lazio, anche il Tribunale Lombardo ha seguito il criterio  secondo cui il sostegno didattico è l’unica risorsa che possa soddisfare il diritto allo studio degli alunni con disabilità, costituzionalmente garantito.
 

In verità risorse ve ne sarebbero altre - come ben sa chi ci legge abitualmente sempre su queste colonne - sia di carattere non didattico, come gli assistenti all’autonomia o alla comunicazione, forniti dagli Enti Locali, sia di carattere didattico, come gli insegnanti curricolari.

L’Amministrazione, però, non è in grado di dimostrare che questi ultimi siano formati per prendersi cura didattica dell’integrazione, poiché non esiste un obbligo di formazione da parte loro, né a livello iniziale universitario, né in servizio.

Fino a quando, dunque, l’Amministrazione non si adopererà seriamente a questa formazione, dimostrandolo anche nei fatti, tutti i Tribunali, sia quelli Civili che quelli Amministrativi, continueranno a condannarla a dare sempre più ore di sostegno.
Si tratta di una vera e propria "omissione formativa" che rende l’Amministrazione scolastica la più importante responsabile dell’aumento delle ore di sostegno, contribuendo così al perpetuarsi della delega dell’integrazione ai soli docenti per il sostegno e all’inquinamento dei principi dell’integrazione, basata fin dall'inzio sulla presa in carico di tale progetto da parte di tutti i docenti della classe, sostenuti dai docenti specializzati.
Speriamo quindi che questa e le altre decisioni della Magistratura, precedenti e successive, diano all’Amministrazione la spinta decisiva ad intervenire sulla formazione di tutti i docenti. Diversamente, la nomina degli insegnanti di sostegno avverrà sempre più tramite sentenze e verrà irrimediabilmente leso il valore pedagogico-didattico corale dell’integrazione.

 

* Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).


Notizia di queste ore che ben volentieri forniamo ai lettori e che conferma sostanzialmente quanto scritto da Salvatore Nocera, è un ulteriore provvedimento in Campania, nei confronti dell'Ufficio Scolastico Provinciale e del Liceo Scientifico Assteas di Buccino (Salerno), ove l'approvazione di un ricorso d'urgenza, ex articolo 700 del Codice di Procedura Civile, ha portato un alunno con disabilità ad ottenere diciotto ore di sostegno, a fronte delle nove che gli erano state assegnate all'inizio dell'anno scolastico.
Ringraziamo Giuseppe Tuozzo per la segnalazione.

(S.B.)