Sindacati, basta il contratto biennale.
da ItaliaOggi
del 27/11/2007
Il sindacato che firma il contratto del biennio
economico deve essere considerato firmatario del contratto di lavoro e
ha diritto di accesso alla contrattazione integrativa e
all'informazione.
Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Napoli con un'ordinanza
depositata il 12 novembre scorso (rg 25800/07, rgc 484/07). La
sentenza si inquadra in un vero e proprio filone giurisprudenziale dal
quale si evince la validità della firma del biennio economico ai fini
dell'accesso ai diritti tipici dei sindacati firmatari. E riguarda una
questione sollevata dalla
Gilda-Unams per
effetto dell'esclusione del proprio rappresentante territoriale da un
tavolo negoziale di una scuola di Napoli. In particolare, la questione
verteva sulla mancata informazione preventiva sugli organici.
A questo proposito il giudice monocratico dopo avere verificato
l'esistenza della condotta antisindacale da parte del dirigente
scolastico ha chiarito che «la finalità dell'incontro tra le parti
sociali», si legge nel provvedimento, «è quella di contemperare una
serie di interessi giuridicamente rilevanti, al fine di migliorare le
condizioni di lavoro e la professionalità dei dipendenti e nel
contempo mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi per
la collettività».
Il giudice monocratico ha spiegato, inoltre, che l'attività del
sindacato non si esaurisce solo sul posto di lavoro, ma si estende a
tutti quei casi nei quali la contrattazione riconosce al sindacato
posizioni partecipative ai processi decisionali.
E dunque, ogni volta che il dirigente scolastico elude tale
prerogativa, rendendo nullo il ruolo del sindacato nella fase di
informativa e di consultazione, sussiste la condotta antisindacale.
Quanto all'attualità della condotta, il giudice ha informato il
proprio giudizio all'insegnamento delle sezioni unite della Corte di
cassazione, secondo il quale perché vi sia condotta antisindacale non
è necessario, ma nemmeno sufficiente, uno specifico intento lesivo da
parte del dirigente scolastico nei confronti degli interessi
dell'organizzazione sindacale. Ciò che conta è l'effettiva lesione del
diritto. Di qui la condanna del dirigente scolastico al pagamento di 9
mila euro di spese legali e alla rimozione della condotta
antisindacale