Incarichi allungati ai supplenti.

La pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto
non basterà più a mandare a casa i prof
Restano al loro posto se la sostituzione non supera i dieci giorni

di Antimo Di Geronimo da ItaliaOggi del 6/11/2007

 

Proroghe automatiche degli incarichi brevi di supplenza. Se durante una sostituzione, la graduatoria degli aventi diritto dovesse essere pubblicata, il supplente comunque non va a casa ma resta al suo posto purché l'incarico residuo non superi i dieci giorni.

E in ogni caso non sarà licenziato fin quando il supplente chiamato dalla nuova graduatoria non avrà firmato il contratto di sostituzione. Insomma, la semplice pubblicazione della lista aggiornata non è di per se più sufficiente a far cambiare il prof. Sono queste le novità più importanti contenute in una di circolare sulle supplenze conferite dalle graduatorie di circolo e d'istituto, emanata dal ministero della pubblica istruzione il 31 ottobre scorso (prot.20893).


Supplenze annuali e fino al 30 giugno

Il dirigente scolastico, prima di licenziare il supplente nominato sulla base delle vecchie graduatorie, dovrà scorrere tutta la nuova graduatoria di I fascia. E se non riuscirà ad individuare nessun aspirante disposto ad accettare la supplenza, dovrà attendere la pubblicazione della seconda e della terza fascia.

Dopo avere scorso entrambi i nuovi elenchi, se nemmeno in quel caso sarà possibile individuare un soggetto disposto ad accettare la supplenza, dovrà procedere allo scorrimento delle graduatorie delle scuole dei paesi vicini. Se nemmeno così riuscirà a trovare un supplente, dovrà confermare il supplente già assunto, tratto dalle vecchie graduatorie.


Supplenze brevi, quanto durano

La stessa procedura dovrà essere seguita per l'individuazione del soggetto avente diritto all'eventuale incarico di supplenza breve. Con una eccezione però. A questa operazione si darà luogo esclusivamente per quelle supplenze che, al momento in cui la scuola disporrà delle nuove graduatorie definitive, avranno un periodo ulteriore di durata pari o superiore a 10 giorni. Se il periodo risulterà inferiore, rimarrà in servizio il precedente supplente.


Il dietrofront dell'amministrazione

Resta il fatto che l'amministrazione scolastica sembra avere preso atto della illegittimità della prassi in uso. Che consiste nella risoluzione automatica del rapporto di lavoro all'atto della pubblicazione delle nuove graduatorie.

In buona sostanza, l'orientamento dell'amministrazione fino a qualche tempo fa risultava attestato sulla convinzione, che il diritto del supplente alla conservazione del posto di lavoro non derivasse dal contratto in sé, quanto invece dalla vigenza di un atto presupposto. E cioè dalla vigenza della graduatoria.

In buona sostanza, dunque, l'amministrazione aveva automaticamente declassato il diritto soggettivo del titolare del rapporto a diritto affievolito.

Vale a dire, ad una situazione intermedia tra il diritto e l'interesse legittimo. Salvo poi rendersi conto che il diritto del supplente a restare in carica non può discendere dalla vigenza di un atto amministrativo, quale è la graduatoria dalla quale è stato tratto.

Quanto, invece, dal termine contenuto nel contratto. Che non è individuabile nella pubblicazione della nuova graduatoria, ma nella nomina dell'avente diritto.


Cosa dicono le norme ...

Questi elementi peraltro rilevano dalla stessa normativa pubblicistica.

Il termine «fino a nomina dell'avente diritto», infatti, è contenuto nella Finanziaria del 1998 (articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449). E quindi la prassi della risoluzione del rapporto di lavoro all'atto della pubblicazione della nuova graduatoria, non solo collide con la normativa privatistica che regola la vigenza dei contratti, ma anche con la stessa norma di legge sussustante.


... e cosa dicono invece i tribunali

Tale è peraltro l'orientamento del tribunale di Agrigento che, in una sentenza di qualche anno fa (Tribunale di Agrigento, sentenza n.2260 del 15.10.2003) ha affermato che in assenza di una clausola contrattuale che espressamente preveda la risoluzione del rapporto di lavoro per collocazione nella nuova graduatoria d'istituto in posizione non più utile alla nomina, è illegittimo, secondo i principi generali in materia contrattuale, il licenziamento del supplente nominato in base alla graduatoria d'istituto già vigente.


La specificità del sostegno

Gli incarichi di supplenza sul sostegno dovranno essere conferiti necessariamente agli aspiranti docenti muniti del titolo di specializzazione.

Qualora gli elenchi del sostegno d'istituto dovessero esaurirsi, i dirigenti procederanno allo scorrimento degli elenchi delle scuole dei comuni vicini. Se nemmeno in questo modo dovessero riuscire ad individuare un docente specializzato disposto ad accettare l'incarico, dovranno procedere allo scorrimento delle graduatorie normali, avendo cura di contattare in via prioritaria i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione oltre i termini della presentazione delle domande, ma comunque entro il 30 ottobre. Questi docenti per far valere il titolo conseguito tardivamente dovranno, però, darne comunicazione alle scuole dove sono presenti in graduatoria entro il 3 dicembre.

Dopo quella data, se nella scuola non fosse stato possibile reperire un supplente diplomato, il dirigente procederà a conferire l'incarico a un insegnante individuato tramite lo scorrimento delle graduatorie del posto comune, nella scuola primaria e dell'infanzia e, nelle scuole secondarie, tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie delle classi di concorso.