Viola la privacy il docente che . . .

 Bartolo Danzi, La Tecnica della Scuola del 5/3/2007

 

Un compito dato da un docente di lettere alla propria classe ove si chieda di riferire se tra i docenti conosciuti quest'anno ve ne sia uno "Speciale", preferito agli altri per le sue caratteristiche e qualità e quale tipo di rapporto si è instaurato con gli altri insegnanti assume il carattere di violazione della Privacy in quanto le informazioni richieste sono riconducibili alla nozione di dato sensibile, cioè idonee a rivelare aspetti della sfera psico-fisica degli altri docenti.

E' quanto emerge dalla lettura del Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs n.196/2003.

Infatti, chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e che possono essere trattati nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.(art. 2 D.lgs 196/2003).

E' fuor di dubbio che la c.d. libertà d'insegnamento costituisce un valore fondamentale del nostro ordinamento, tutelato a livello costituzionale (art. 33, comma 1, Cost.), nonché a livello di legge ordinaria (art. 1 D.lgs 297/94) e di norme pattizie (art. 26 comma II, CCNL scuola 2003). Al riconoscimento di tale libertà corrisponde l'attribuzione di un diritto soggettivo al singolo docente, il quale, in piena autonomia e senza condizionamenti, proprio perchè libero, deve poter decidere - entro i limiti fissati dalla legge- sia le modalità tecnico didattiche del proprio insegnamento, sia i valori formativi che intende trasmettere ai propri allievi.

Il trattamento dei dati ed informazioni personali da parte di privati o soggetti pubblici(profilazione) può avvenire solo con il consenso espresso dell'interessato.

Un compito come quello suddescritto assegnato a totale insaputa degli altri docenti e senza l'acquisizione dell'espresso consenso viola l'art. 23 del D.lgs 196/2003. Per poter svolgere il compito suddescritto il docente di lettere avrebbe dovuto dapprima informare i colleghi degli scopi dell'iniziativa e del fatto che la verifica era libera per gli alunni e non obbligatoria . In caso contrario verrebbe posto in essere un trattamento illecito di dati personali e per questo motivo le informazioni raccolte non sono utilizzabili. Inoltre non è lecito neanche sul piano deontologico sindacare sull'operato di altri colleghi , sul loro rapporto con gli alunni, non essendo tale operato giustificabile neanche con motivazioni di carattere educativo-didattico, nella specie del tutto inesistenti e facilmente qualificabili alla stregua di mobbing. Infatti particolare rigore deve essere osservato per quanto riguarda l'eventuale raccolta e registrazione di dati sensibili, i quali sono acquisibili, attraverso una valutazione obiettiva e selettiva, solo se realmente indispensabili per valutare il processo formativo. Principio di indispensabilità (art. 22, comma 3; aut. gen. nn. 2/2004 e 3/ 2004).

Laddove le finalità possono essere perseguite anche senza trattare dati personali, oppure dati identificativi, il trattamento deve riguardare solo dati anonimi (che non riguardano, cioè, interessati identificati o identificabili), oppure, rispettivamente, dati non identificativi (che permettono, cioè, di identificare direttamente un interessato).
 

A cura del prof. Bartolo Danzi
Segretario Provinciale e Regionale Unams-scuola
(Federazione nazionale Gilda/Unams) per la Puglia