Il docente non è responsabile
dell'indisciplina dell'alunno.

di Gilda/Unams La Tecnica della Scuola del 21/3/2007

 

Il docente non può essere considerato responsabile dell'intemperanza o caratterialità dell'alunno o degli atti di indisciplina dello stesso essendo essi ascrivibili alla c.d. "culpa in educando" sussistente esclusivamente in capo ai genitori.

Tale principio è desumibile dall'art. 2048 comma 1 C.C. rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore nel momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti.(Cass. 21 settembre 2000 n.12501).

Il genitore quindi, per andare esente da qualsiasi responsabilità giuridica relativa al fatto del figlio-alunno, deve superare la presunzione di culpa in educando ex art. 2048 C.C.

Vi è presunzione di responsabilità di culpa in educando del genitore nel caso in cui l'alunno appartenga a famiglia disadattata con gravi problemi di inserimento sociale e civile.

La legge n. 312 /1980 art. 61 libera gli insegnanti dalla responsabilità civile verso terzi (assunta appunto dallo Stato), fatti salvi i casi di colpa grave o dolo (dolo significa la volontà cosciente di infrangere la legge). Vuol dire che lo Stato ( il M.P.I.) risarcisce i danneggiati , ed esercita poi solo in caso si dimostri una effettiva responsabilità di culpa in vigilando degli insegnanti propri dipendenti per atteggiamenti dolosi o di grave negligenza.

L'azione di rivalsa si promuove innanzi alla Corte dei Conti. L'onere della prova della culpa in vigilando ricade, comunque, sulla parte attrice (Decisione 9 Novembre 1977 n.199 - Corte dei Conti sez. II).

La parte attrice è chiamata a dimostrare il rapporto causale tra l'azione di un allievo e il danno subito dall'infortunato, altrimenti viene a mancare la stessa configurazione giuridica del danno ingiusto (Cfr. Cass. n.5268/95).

In particolare si è stabilito il nesso causale tra l'assenza ingiustificata in aula dell'insegnante ed il danno subito da uno degli allievi in conseguenza di una condotta imprudente del compagno di classe(Cass. Civ. 9742/97). La presunzione di colpa a carico dell'insegnante deve ritenersi superata ove risulti la mancanza di assenza del docente dalla classe, il positivo esercizio di vigilanza da parte dello stesso, essendosi l'evento dannoso verificato in maniera del tutto repentina ed imprevedibile. La Giurisprudenza più recente ha confermato la responsabilità diretta dell'Amministrazione scolastica e non del singolo docente(Cass. Civ. Sez. III 6331/98; Corte deiConti Sez. Giur. Lazio n.40 del 15.5.98; Corte Conti Sez. Giur. Piemonte n.1590 dell'11/X/1999).

Pertanto, in un eventuale giudizio per il risarcimento dei danni è legittimata passiva solo Amministrazione scolastica e non il singolo docente, che non può essere citato, quindi in giudizio.

A cura del Prof. Bartolo Danzi
Segretario Provinciale e Regionale
UNAMS-SCUOLA
(FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS) per la PUGLIA