Più indifese le classi con alunni disabili.

Lo Schema di Decreto trasmesso da una recente Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione sembra mettere ulteriormente a repentaglio la qualità dell'integrazione scolastica, in contrasto anche con la stessa Legge Finanziaria per il 2007. Vediamo perché.

di Salvatore Nocera* da Superando del 24/3/2007

 

Con la Circolare n. 19 del 13 febbraio 2007, il Ministero della Pubblica Istruzione ha trasmesso lo Schema di Decreto sulla formulazione degli organici di diritto del personale docente per l'anno scolastico 2007/2008.


Sia la Circolare che lo Schema di Decreto si riferiscono in più punti alle
classi frequentate da alunni con disabilità. In particolare lo fa l'articolo 2, comma 5 del Decreto, precisando che, in applicazione dell'articolo 1, comma 605, lettera A della Legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007), si può derogare al numero massimo di alunni nelle classi con alunni disabili, costituito da non più di 25 alunni in presenza di un alunno con disabilità e da non più di 20 alunni in presenza di 2 o più alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale 141/1999.

Ciò significa che mentre sino ad oggi, superati quei numeri massimi, era obbligatorio lo sdoppiamento della classe, d'ora in poi, come dicono sia la Circolare che il Decreto, si potranno avere sino ad un massimo rispettivamente di 27 e 22 alunni, senza la possibilità di sdoppiamento.


L'
articolo 9 del Decreto conferma poi la consistenza dei posti di sostegno in organico di diritto pari a quella dello scorso anno e consente le deroghe secondo la normativa precedente - riferita all'articolo 40, comma 1 della Legge 449/1997 - in attesa di una più puntuale individuazione «delle effettive esigenze» che dovranno essere individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera B della stessa Legge Finanziaria per il 2007.

Infine, l'articolo 11 del Decreto ribadisce il principio secondo cui non è possibile lo sdoppiamento di una prima classe, anche se con un numero eccedente di alunni, dopo il 31 agosto.

A questo punto si può dire che la normativa sopradescritta
non sembra conforme alla disposizione garantista contenuta nell'articolo 1, comma 605, lettera A della Legge 296/2006, secondo la quale occorre realizzare l'obiettivo di aumentare dello 0,4% il numero medio di alunni per ciascuna classe, «nel rispetto della normativa vigente». E nella normativa vigente è presente il Decreto Ministeriale 141/1999, che non ha avuto alcuna modifica sino all'entrata in vigore della Legge Finanziaria per il 2007.

Pertanto, se la Legge Finanziaria non ha modificato il numero massimo di alunni previsto da tale Decreto - anzi lo fa espressamente salvo - non crediamo possano essere una Circolare e un Decreto ad andare contro una norma di legge, abbattendo dei paletti che sono stati finora di garanzia per la qualità dell'integrazione scolastica e che neppure la Riforma Moratti ha osato scalfire.
Al Ministero assicurano che con l'organico di fatto si ridurrà al minimo il numero della classi che sfonderanno i tetti previsti dal Decreto 141/1999 e tuttavia
ciò non rappresenta la garanzia legale che sino ad oggi è stata costituita dai tetti fissati da tale decreto.

Si tratta dunque di norme, probabilmente illegittime, che offrono un'ulteriore occasione, agli insegnanti curricolari, per delegare al solo insegnante di sostegno la presa in carico degli alunni con disabilità, dovendosi occupare di un numero di alunni superiore a quello degli anni precedenti e senza avere alcuna formazione di regola sull'integrazione scolastica.
 

*  Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).