Nelle graduatorie dei prof spendibili solo i titoli rilasciati dalle università.

Fuori lista i master degli enti.

Entro il 19 aprile le domande di aggiornamento

di Antimo Di Geronimo da Italia Oggi del 27/3/2007

 

Al via la riapertura delle graduatorie permanenti provinciali. Il ministero dell'istruzione ha emanato i provvedimenti che dettano le regole per la compilazione degli elenchi e recano anche la modulistica per presentare le domande. Il decreto dirigenziale che fissa i termini porta la data del 16 marzo scorso ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, del 20 marzo.
E siccome il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto, l'ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze sarà il 19 aprile prossimo.

Le graduatorie, a partire da quest'anno, non saranno più permanenti, ma andranno a esaurimento. Ciò vuol dire che, dopo questa tornata di nuovi inserimenti, le graduatorie saranno chiuse a chiave e non entrerà più nessuno. Fermo restando che questa novità scatterà dal successivo aggiornamento, che è previsto nel 2009.

Stand by

In occasione della prossima tornata di integrazione e aggiornamento delle graduatorie non sarà possibile presentare contestualmente il modello per la scelta delle scuole dove si intende concorrere per le supplenze disposte tramite le graduatorie d'istituto. Come anticipato da ItaliaOggi, l'iter di formazione del nuovo regolamento per le supplenze non è ancora terminato. E, dunque, le necessarie direttive saranno impartite dall'amministrazione successivamente.

I moduli sul sito

Tutti i documenti necessari per compilare le domande sono disponibili sul sito internet del ministero della pubblica istruzione: www.pubblica.istruzione.it.

Depennamento

Per accertare l'anzianità di iscrizione in graduatoria, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali disporranno il depennamento dalle graduatorie a esaurimento dei nominativi di coloro che hanno avuto esito sfavorevole di un ricorso pendente e di coloro che non hanno ottenuto lo scioglimento della riserva, per mancato o tardivo conseguimento del titolo abilitante o specializzante, entro la conclusione dell'anno accademico 2004/05 (si veda la nota prot. n. 546 del 26/4/2006).

Nuovi punteggi

La tabella approvata con il decreto 27 del 15 marzo 2007 si applicherà ai titoli presentati per la prima volta (si veda ItaliaOggi del 20 marzo scorso). Mentre, per quelli già prodotti e riconosciuti in occasione dei precedenti aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie, il punteggio rimarrà invariato. Resta il fatto, però, che se il punteggio per le specializzazioni, i master e i corsi di perfezionamento avrà già raggiunto il massimo previsto non sarà possibile farsi valutare altri titoli.

Idem per il numero massimo di titoli valutabili, che resta fissato nell'ordine di tre, sia per i master che per i corsi di perfezionamento. A questo proposito, l'amministrazione ha richiamato l'attenzione degli uffici periferici sul fatto che sono valutabili, esclusivamente, titoli accademici rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute, con esclusione, pertanto, di titoli certificati da altri enti.

Montagna

La doppia valutazione per i servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna, compreso quello eventualmente prestato nelle pluriclassi della scuola primaria di montagna, sarà cancellata d'ufficio dal sistema informativo in adempimento della sentenza 11/2007 della Corte costituzionale. Per il mantenimento della doppia valutazione per il servizio prestato nelle pluriclassi della scuola primaria di montagna, di cui la Consulta ha dichiarato legittimo il doppio punteggio, gli interessati dovranno compilare l'apposita sezione dei modelli 1 e 2 per autocertificarne la prestazione, riferita al quadriennio 2003/2007, in quanto non individuabile dal sistema stesso.

Dal 1° settembre

In ogni caso, a decorrere dal 1° settembre 2007 non sarà più prevista la doppia valutazione per tutti i servizi di montagna in applicazione dell'articolo 1, comma 605 della legge 296/06.

No al cumulo

Tutti i servizi svolti contestualmente alla durata legale dei corsi abilitanti, ai quali si attribuisce il bonus di 30 punti (scuola di specializzazione all'insegnamento secondario, didattica della musica, Cobaslid - laurea in scienze della formazione primaria), non saranno valutati.

Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e del diploma di didattica della musica, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della nuova tabella, risulteranno già iscritti in graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.

Lauree triennali

Le lauree di durata triennale (L), non essendo titoli di accesso all'insegnamento, non saranno valutate come altro titolo, salvo che nelle graduatorie per le classi 75/A e 76/A e per gli insegnamenti tecnico-pratici, a cui si accede con il diploma di istruzione secondaria di II grado.

Lauree specialistiche

Per contro daranno diritto a punteggio le lauree specialistiche previste nel decreto ministeriale n. 22/05, a cui andranno aggiunti i diplomi di II livello rilasciati dai conservatori di musica e dalle accademie di belle arti e la laurea quadriennale in scienze motorie, dichiarata corrispondente alle lauree specialistiche LL/SS 53, 75 e 76, che verranno prossimamente previste quali titoli di accesso all'insegnamento con provvedimento formale.

Provincia di Trento

Per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli di Trento e per il trasferimento della propria posizione da Trento alle corrispondenti fasce delle graduatorie di altra provincia, il ministero della pubblica istruzione ha rinviato alla recente legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e al regolamento applicativo, di cui al decreto del presidente della provincia di Trento n.27-80 del 28 dicembre 2006.

Docenti di sostegno

I docenti che hanno conseguito l'abilitazione o specializzazione sul sostegno ai sensi del decreto ministeriale n. 21/05 dovranno essere nominati con priorità sui posti di sostegno. A questo proposito, il sistema informativo individuerà i docenti interessati. In merito all'insegnamento su posti di sostegno è stato espressamente specificato che nelle scuole secondarie di II grado il servizio, svolto anche in area diversa da quella di riferimento per assenza di candidati dell'area specifica, sarà valutato per intero.

Titoli esteri

L'articolo 3 del decreto dirigenziale prevede la costituzione presso la direzione scolastica regionale di un'apposita commissione, che definisca la corrispondenza tra servizi di insegnamento prestati nelle scuole riconosciute dell'Unione europea e quelli svolti nelle scuole italiane, ai fini della distinzione tra servizi specifici e non specifici e l'attribuzione del relativo punteggio, come previsto al punto B.3, lett. d) della tabella di valutazione. La commissione sarà presieduta da un dirigente e composta da due docenti titolari della disciplina di riferimento.

Iscrizioni con riserva

Coloro che stanno frequentando i corsi abilitanti o per il sostegno potranno chiedere l'inserimento in graduatoria con riserva. La riserva sarà sciolta nei modi e nei termini che saranno stabiliti dall'amministrazione con un successivo provvedimento. Gli iscritti ai primi due anni del corso di laurea in scienze della formazione primaria e del diploma di didattica della musica di durata quadriennale, invece, non dovranno dichiarare i titoli valutabili, ma saranno inclusi nella graduatoria provvisoria con punti 0, in attesa di aggiornare la propria posizione nel prossimo biennio 2009/2011.

Scuole d'eccellenza

L'allegato 4 del decreto dirigenziale riproduce, inoltre, i 10 diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca, già elencati nell'allegato 4 del precedente decreto dirigenziale 31 marzo 2005, integrati dall'ultimo in ordine di tempo, dichiarato equipollente nel 2006.

Precedenze ex 104/92

Anche questa volta sarà possibile chiedere la priorità nella scelta delle sede, secondo quanto previsto dalla legge 104/92. Tale beneficio sarà concesso ai disabili con grado di invalidità non inferiore ai 2/3 (articolo 21) e ai soggetti che assistono in via esclusiva un disabile grave (articolo 33). Per chiedere il riconoscimento delle tutele previste dalla legge gli interessati dovranno compilare un apposto modulo al quale dovranno allegare le certificazioni mediche ed eventualmente le autocertificazioni degli altri parenti o affini obbligati all'assistenza, dalle quali si evinca la impossibilità di questi ultimi ad adempiere a tale obbligo per motivi oggettivi.