Un accordo governo-sindacati cancella l'intoccabilità del posto per l'Rsu
che è in soprannumero.

Prof sindacalisti trasferibili d'ufficio.

All'amministrazione non servirà più il nullaosta della sigla

 da ItaliaOggi del 31/7/2007

 

I dirigenti sindacali potranno essere trasferiti d'ufficio se soprannumerari. Anche senza il preventivo nullaosta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Il principio, che contrasta apertamente con l'orientamento consolidato della giurisprudenza, è contenuto in una modifica al contratto quadro del 1998, che è stato sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Cisal e Ugl il 24 luglio scorso. L'accordo non è stato sottoscritto, invece, da Cgu, Rdb-Cub, Confedir, Usae e Cse. L'effetto della nuova disciplina contrattuale, che si applica solo alla scuola, consisterà principalmente nella cessazione di alcune tutele previste per i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie. In altre parole, i componenti delle Rsu, nel caso in cui dovessero risultare soprannumerari rispetto all'organico d'istituto, potranno essere trasferiti d'ufficio dall'amministrazione. Le cui decisioni non saranno più soggette al nullaosta dell'organizzazione di appartenenza.
Si tratta, in pratica, di un trattamento peggiorativo rispetto alle condizioni previste per i dirigenti sindacali che operano negli altri comparti della pubblica amministrazione e nel settore privato. Che continueranno, invece, a beneficiare di tali diritti, previsti dall'articolo 22, legge 300/70, e dal contratto quadro del 1998 (articolo 18, comma 4).

Insomma, le tutele restano in vigore, ma non si applicheranno più ai dirigenti sindacali che lavorano nella scuola. Compresi i componenti delle Rsu. La nuova disciplina non dovrebbe applicarsi, invece, nel caso di eventuali trasferimenti d'ufficio per incompatibilità ambientale, i cui provvedimenti dovrebbero rimanere assoggettati al nullaosta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Resta il fatto che, non di rado, il trasferimento del componente della Rsu coincide con l'azzeramento della rappresentanza sindacale di scuola riferita all'organizzazione sindacale di appartenenza. Anche se tale appartenenza non sempre è chiara.

La possibilità di entrare a far parte della Rsu, infatti, non è legata all'iscrizione a un sindacato, ma alla mera presentazione del soggetto nella lista di un qualsiasi sindacato.

E dopo l'elezione il soggetto in questione entra a far parte di un organismo unitario, la Rsu, che, per lo meno astrattamente, non dovrebbe più fare riferimento ad alcuna organizzazione sindacale. Insomma, si tratta di una questione caratterizzata da una casistica molto complessa, non sempre inquadrabile nelle fattispecie espressamente regolate dalla legge e dalle norme contrattuali. Fermo restando che la modifica contrattuale introdotta il 24 luglio restringe il campo dei diritti sindacali così come delineati nella statuto dei lavoratori del 1970. Si tratta dunque di un accordo importante, unico nel suo genere. Che cambia il corso della storia del movimento sindacale, da sempre incline a introdurre ampliamenti del regime delle tutele dei lavoratori tramite i contratti. E che ora sembrerebbe orientato ad assumere un atteggiamento di maggiore collaborazione nei confronti della parte datoriale.