Un accordo governo-sindacati cancella l'intoccabilità
del posto per l'Rsu
che è in soprannumero.
Prof sindacalisti trasferibili d'ufficio.
All'amministrazione non servirà più il nullaosta
della sigla
da ItaliaOggi del
31/7/2007
I dirigenti sindacali potranno essere trasferiti
d'ufficio se soprannumerari. Anche senza il preventivo nullaosta
dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Il principio, che
contrasta apertamente con l'orientamento consolidato della
giurisprudenza, è contenuto in una modifica al contratto quadro del
1998, che è stato sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Cisal e Ugl
il 24 luglio scorso. L'accordo non è stato sottoscritto, invece, da
Cgu, Rdb-Cub, Confedir, Usae e Cse. L'effetto della nuova disciplina
contrattuale, che si applica solo alla scuola, consisterà
principalmente nella cessazione di alcune tutele previste per i
componenti delle rappresentanze sindacali unitarie. In altre parole, i
componenti delle Rsu, nel caso in cui dovessero risultare
soprannumerari rispetto all'organico d'istituto, potranno essere
trasferiti d'ufficio dall'amministrazione. Le cui decisioni non
saranno più soggette al nullaosta dell'organizzazione di appartenenza.
Si tratta, in pratica, di un trattamento peggiorativo rispetto alle
condizioni previste per i dirigenti sindacali che operano negli altri
comparti della pubblica amministrazione e nel settore privato. Che
continueranno, invece, a beneficiare di tali diritti, previsti
dall'articolo 22, legge 300/70, e dal contratto quadro del 1998
(articolo 18, comma 4).
Insomma, le tutele restano in vigore, ma non si applicheranno più ai
dirigenti sindacali che lavorano nella scuola. Compresi i componenti
delle Rsu. La nuova disciplina non dovrebbe applicarsi, invece, nel
caso di eventuali trasferimenti d'ufficio per incompatibilità
ambientale, i cui provvedimenti dovrebbero rimanere assoggettati al
nullaosta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Resta il
fatto che, non di rado, il trasferimento del componente della Rsu
coincide con l'azzeramento della rappresentanza sindacale di scuola
riferita all'organizzazione sindacale di appartenenza. Anche se tale
appartenenza non sempre è chiara.
La possibilità di entrare a far parte della Rsu, infatti, non è legata
all'iscrizione a un sindacato, ma alla mera presentazione del soggetto
nella lista di un qualsiasi sindacato.
E dopo l'elezione il soggetto in questione entra a far parte di un
organismo unitario, la Rsu, che, per lo meno astrattamente, non
dovrebbe più fare riferimento ad alcuna organizzazione sindacale.
Insomma, si tratta di una questione caratterizzata da una casistica
molto complessa, non sempre inquadrabile nelle fattispecie
espressamente regolate dalla legge e dalle norme contrattuali. Fermo
restando che la modifica contrattuale introdotta il 24 luglio
restringe il campo dei diritti sindacali così come delineati nella
statuto dei lavoratori del 1970. Si tratta dunque di un accordo
importante, unico nel suo genere. Che cambia il corso della storia del
movimento sindacale, da sempre incline a introdurre ampliamenti del
regime delle tutele dei lavoratori tramite i contratti. E che ora
sembrerebbe orientato ad assumere un atteggiamento di maggiore
collaborazione nei confronti della parte datoriale.