Stranieri in Italia.
Lo studio serve a restare.
Marco Gasparini da ItaliaOggi del
31/7/2007
Permessi di soggiorno facilitati per gli
studenti extra Ue che frequentano le università o partecipino a
programmi di scambio e altre iniziative culturali. Queste le
principali novità del dlgs approvato in via definitiva venerdì scorso
dal governo per adeguare la disciplina della legge Bossi-Fini ai
principi della direttiva 2004/114/Ce. Il provvedimento modifica in
particolare l'art. 39 del testo unico sull'immigrazione (dlgs
286/1998) ed estende allo straniero titolare del permesso di soggiorno
la facoltà di proseguire gli studi anche se decide di iscriversi a un
corso di laurea diverso da quello richiesto al momento dell'ingresso.
Il rinnovo del permesso è tuttavia soggetto alla preventiva
autorizzazione dell'istituto universitario.
Ulteriori innovazioni anche per quanto riguarda la mobilità degli
studenti tra i paesi appartenenti all'Unione. Il decreto, proposto dal
ministro dell'interno, Giuliano Amato, prevede infatti una corsia
preferenziale d'ingresso senza necessità di visto a favore dei
cittadini entrati per ragioni di studio in un altro paese Ue e
intenzionati a proseguire o ad integrare il percorso formativo sul
territorio nazionale. Tale possibilità sarà tuttavia subordinata
all'approvazione di un programma di scambio comunitario o bilaterale
con il paese di origine, e si applicherà anche nel caso in cui lo
studente sia stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni in un
altro paese dell'Unione.
Quest'ultima ipotesi la richiesta di permesso di soggiorno dovrà
essere corredata da una documentazione dell'università di provenienza
in cui si attesta che il programma di studi da svolgere nello stato di
destinazione sia complementare rispetto a quello già effettuato.
La possibilità di richiedere il permesso di soggiorno sarà inoltre
estesa ai maggiorenni che intendono frequentare corsi di studio negli
istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e
formazione tecnica, ai minori di età non inferiore a 15 anni in
presenza di adeguate forma di tutela e ai minori di età non inferiore
a 14 anni che partecipino a programmi di scambio o di iniziative
culturali approvate a livello ministeriale presso scuole statali
paritarie e istituzioni accademiche.