Un insegnamento ... screditato. di Maurizio Tiriticco da Pavone Risorse del 2/6/2007
Grande era stata la mia perplessità quando, leggendo la nuova ordinanza sugli esami di Stato, mi sono imbattuto in quel comma 13 dell’articolo 8 in cui si afferma che gli insegnanti di religione cattolica “partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento”. Neanche la Moratti era giunta a tanto! Ci ha pensato un ministro di centro-sinistra! La legge 425/97, istitutiva del “nuovo” esame di Stato, introdusse il regime dei crediti, ma non fece alcun cenno in merito all’insegnamento della religione cattolica, in ordine al principio che si tratta di una materia che, se è “obbligatoria” per lo Stato – in ordine a quanto sancito dal Concordato – non è obbligatoria per gli alunni che non intendano avvalersene. Va anche considerato che per i non avvalentisi vennero istituite le cosiddette attività alternative, sulla cui obbligatorietà o meno si discusse per lungo tempo. Di fatto però, non potevano rendersi obbligatorie per alcuni alunni delle attività solo per il fatto che altri alunni avevano liberamente scelto di avvalersi di un insegnamento “obbligatorio” sì, ma solo per lo Stato. Infine, le sentenze 203/89 e 13/91 della Corte costituzionale stabilirono che gli studenti che non intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non possono essere costretti ad altre attività egualmente obbligatorie. Ed è per questi motivi che la legge 425/97, che riformava gli esami di maturità, fece proprio tale assunto e implicitamente considerò l’insegnamento della religione cattolica come un fuor d’opera, quindi riguardante solo alcuni studenti, rispetto al percorso di studi curricolare che, invece, è a tutti comune. Per tutte queste ragioni, ho applaudito alla sentenza del Tar del Lazio che, in accoglimento di una serie di eccezioni avanzate da molte associazioni di cittadini, ha sospeso l’efficacia del citato comma dell’ordinanza. Ora siamo di fronte a un fatto nuovo. Il MInistero PI ci comunica che il Consiglio di Stato ha sospeso a sua volta la sospensiva del Tar! E tutto nel giro di 24 ore, poco più, poco meno! Il che significa che, quando la nostra Amministrazione vuole, e quando c’è una “buona causa”, si fanno salti mortali per superare ogni ostacolo! Tale speditezza vorremmo che si verificasse anche per altre buone cause! Ad esempio, nulla si sa come scuole ed insegnanti si dovranno comportare a settembre per quanto riguarda l’avvio dell’obbligo di istruzione decennale! Si tratta di un evento importante, ma di non facile realizzazione, per il quale una certa tempestività nella iniziativa non guasterebbe affatto! Ma è sulla “bontà” della causa che occorre riflettere. E’ corretto, sotto un profilo formale costituzionale ed educativo che l’insegnamento della religione cattolica costituisca oggetto di credito scolastico? E’ corretto che i tanti alunni che non si sono avvalsi né dell’insegnamento della religione cattolica né di attività alternative non possano vantare alcun credito? Sembra prevalere il principio del cuius regio eius religio! Perché dal prossimo anno scolastico non avremo più non avvalentisi! La conseguenza… morale – si fa per dire – di questo ultimo provvedimento è palmare! Parigi val bene una messa! Per un credito in più si fa questo ed altro! E i non avvalentisi ebrei? E i non avvalentisi mussulmani? E ne avremo tanti in futuro! Che si convertano! Alla faccia della nostra Repubblica democratica, in cui tutte le religioni sono “egualmente libere” (art. Cos. 8) e della nostra Costituzione laica! Eppure oggi è la festa della Republica e il 27 dicembre celebreremo il cinquantenario della nostra Costituzione!
Ma ciò che più mi addolora è che un insegnamento
importante, quale quello della religione cattolica, verso la quale va
tutto il mio rispetto di cittadino di una Repubblica non confessionale
ed aperta a tutte le confessioni, verrà completamente… screditato!!!
Una moneta di scambio… per qualche credito in più! |