Punteggi di montagna nelle graduatorie,
gli scenari possibili.

da Tuttoscuola, 16/6/2007

 

Impugnare l’ordinanza del Tar davanti al Consiglio di Stato, chiedendo al Presidente di sospenderne gli effetti (articolo 21 della legge 1034/71) e, nel frattempo, emanare un decreto legge per cancellare i commi della Finanziaria che dispongono il mantenimento del punteggio di montagna dal 2003 ad oggi.

Sarebbero queste le ipotesi sulle quali stanno lavorando i tecnici del Ministero della pubblica istruzione per reggere l’urto dell'ordinanza 2849 del Tar Lazio, depositata il 15 maggio scorso. La pronuncia, infatti, sospende gli effetti del decreto sull’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, nella parte in cui dispone il mancato riconoscimento del doppio punteggio di montagna.

L’ordinanza, se applicata, determinerebbe infatti la necessità di congelare gli adempimenti degli uffici scolastici provinciali, limitatamente al riconoscimento dei servizi. E contestualmente, l’ulteriore necessità di emanare un provvedimento con nuovi moduli, per consentire a tutti i docenti interessati di far valere il punteggio di montagna.

Le soluzioni prospettate dal Ministero, invece, da una parte consentirebbero di prendere tempo nella speranza di un tempestivo intervento del Presidente Consiglio di Stato (si veda l’articolo 28 della legge 1034/71) . E dall’altra potrebbero disarmare il Tar Lazio, cancellando il presupposto giuridico che è a monte della sospensiva.

Si tratta, peraltro, di ipotesi meramente aleatorie. Il presidente Consiglio di Stato, infatti, potrebbe non accogliere il ricorso dell’amministrazione. E il Governo potrebbe ritenere di non intervenire con un decreto legge. In più il presidente del Consiglio di Stato potrebbe sospendere gli effetti dell’ordinanza del Tar, ma il Tar potrebbe decidere autonomamente nel merito, confermando l’accoglimento del ricorso, determinando un vero cataclisma ad anno scolastico già iniziato.