L'ammissione agli esami di terza media è
altrimenti automatica.
Così come lo è la promozione.
Bocciare i disabili? Solo se assenti.
Il suggerimento del ministero: la famiglia non
deve giustificare
ItaliaOggi del
5/6/2007
Per far ripetere l'anno agli alunni disabili
bisogna non farli venire il giorno dell'esame. Per assicurare ai
disabili la ripetenza dell'ultimo anno di scuola media è necessario
che non si presentino agli esami e che le famiglie evitino di
presentare la giustifica. Lo ha fatto sapere il ministero della
pubblica istruzione con una nota emanata il 31 maggio scorso (n.5695).
L'amministrazione centrale ha fatto presente che, con l'abrogazione
del comma 5, dell'articolo 177 del decreto legislativo 297/94,
l'ammissione agli esami di terza media è diventata automatica. A
prescindere dal profitto. E siccome per i disabili sono previste
agevolazioni che consentono il superamento dell'esame, anche se non si
raggiungono gli obiettivi fissati per i normodotati, il rischio è che
vengano promossi automaticamente. Indipendentemente dal fatto che le
famiglie e i docenti abbiano convenuto la necessità di trattenerli a
scuola per un altro anno. Specie in quei casi in cui la fruizione di
tempi didattici più distesi favorisce lo sviluppo dei processi di
apprendimento.
Ma per ripetere l'anno non basta che l'alunno disabile non si presenti
agli esami. E' necessario, infatti, che non presenti la giustifica.
Solo così la bocciatura potrà essere disposta d'ufficio. Se la
famiglia presenta la giustifica, infatti, la scuola è tenuta ad
organizzare un nuovo esame, solo per l'alunno che si è assentato. E il
rischio della promozione si ripresenta.
Insomma, essere bocciati è diventato ancora più difficile che in
passato. E dunque, l'amministrazione è corsa ai ripari suggerendo un
escamotage che consenta di aggirare i vincoli della normativa. La nota
ministeriale contiene anche ulteriori chiarimenti, che riguardano
altri aspetti della nuova disciplina degli esami di licenza. Come, per
esempio, la questione degli esperti esterni. L'attivazione di corsi
aggiuntivi per l'arricchimento dell'offerta formativa ha determinato,
infatti, l'ingresso a scuola di ulteriori figure professionali. Il
ministero ha chiarito, però, che gli esperti esterni non hanno titolo
ad essere inseriti nelle commissioni d'esame. Che restano costituite
con gli insegnanti delle materie curriculari ed eventualmente di
sostegno.
Per quanto concerne, invece, gli alunni extracomunitari con problemi
di padronanza della lingua italiana, il ministero ha invitato le
commissioni a concentrarsi soprattutto sul livello di maturazione
dell'alunno, prima che sulle abilità strumentali.
Fermo restando che solamente le lingue dell'Unione europea possono
essere comprese nelle ordinarie attività di insegnamento e,
conseguentemente, nelle prove di esame.
Infine, per quanto concerne il trattamento dei dati personali
contenuti nelle certificazioni delle competenze, l'amministrazione ha
spiegato che tale trattamento da parte delle scuole è legittimo. Ciò
perché la scheda 5 del regolamento approvato con il decreto
ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 prevede che i dati sensibili
possano essere trattati per le attività di valutazione periodica e
finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della
certificazione delle competenze.