In Gazzetta gli esami di Stato:
giro di vite per gli 'ottisti'.

da Tuttoscuola, 14 gennaio 2007

 

La prima legge del 2007, la n. 1 dell’11 gennaio, è riservata al mondo della scuola: "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università".

Sarà applicata dal prossimo giugno, con esclusione delle parti relative ai debiti formativi degli anni pregressi e il calcolo del punteggio del credito scolastico.

Troveranno invece applicazione da subito la composizione paritetica (interni ed esterni) delle commissioni d’esame e le più rigorose modalità di ammissione agli esami.
Per gli ottisti, cioè per gli studenti del quarto anno che superano gli scrutini con la media dell’otto, la diretta ammissione agli esami sarà da subito più severa.

Dovranno avere almeno otto decimi in ciascuna disciplina (come già previsto in precedenza), ma dovranno avere anche non meno di sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali di seconda e di terza, senza ripetenze dal secondo anno in poi.

Nel decreto legislativo 226/2005 per la riforma Moratti del secondo ciclo era stato già previsto il merito pregresso riferito al secondo e terzo anno di corso, ma, in quel caso, si parlava della media dei sette decimi.

La legge n. 1/2007 ha, dunque, dato un ulteriore giro di vite al passaggio anticipato per merito dei candidati "ottisti" del quarto anno.