Punteggio di montagna:
 la legge non è tutta incostituzionale.

Secondo la Corte Costituzionale alcune questioni sono del tutto infondate. Confermata la legittimità della retroattività.

di A.A. La Tecnica della Scuola del 28/1/2007.

 

Nell'esaminare la tabella di valutazione dei titoli di servizio allegata al decreto legge n. 97/2004, la Corte costituzionale ha ritenuto infondate altre due questioni poste dal TAR Molise e dal TAR Sicilia relative alla retroattività della norma alla violazione della parità di trattamento. La prima non è stata accolta perché che il principio di "tutela dell'affidamento del cittadino", che è elemento essenziale dello Stato di diritto, si considera leso da quelle disposizioni retroattive che "trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori" ma tale norma non rientra in questa categoria perché limita ad "un anno la considerazione del servizio prestato e, quindi, non incide su situazioni ormai definite".

La seconda è stata rigettata in quanto "il collocamento in graduatoria e la conservazione di una posizione nella medesima costituiscono mere aspettative" perché "proprio il carattere permanente delle graduatorie e il loro periodico aggiornamento consentono il cambiamento dei criteri di valutazione, che intervengono in una realtà soggetta a ciclico mutamento".

E, secondariamente, perché non si evidenzia alcuna violazione della parità di trattamento (con riferimento alla circostanza che i criteri di valutazione del servizio già prestato sarebbero stati mutati nel corso di una procedura concorsuale) in quanto da un lato "spetta al legislatore stabilire e mutare i criteri di valutazione dei titoli per perseguire interessi generali" e dall’altro "i concorrenti, in considerazione della natura di mera aspettativa di chi attende il collocamento in graduatoria, non possono vantare né un diritto alla stabilità della disciplina, né un diritto a sfruttarne i mutamenti".