
          
          Piani educativi: 
          non confondiamo la scuola dell'obbligo 
          con quella superiore.
          
          Succede anche questo. Ovvero che una non 
          corretta interpretazione di un articolo legge quadro sull'handicap 
          porti molti insegnanti a fare svolgere ai propri alunni disabili dei 
          "piani educativi individualizzati" totalmente o parzialmente diversi 
          dai programmi ministeriali. Salvatore Nocera, vicepresidente Fish, 
          codice alla mano ci spiega dove sta l'errore.
          
          di Salvatore Nocera da
          Superabile del 
          2/2/2007
          
           
          
          Capita più spesso di quanto si creda che nella 
          scuola dell'obbligo i docenti facciano svolgere dei "piani educativi 
          individualizzati" (Pei), totalmente o parzialmente diversi da quelli 
          previsti dai programmi o dagli "obiettivi specifici di apprendimento" 
          ministeriali. Questi piani vengono poi definiti "Pei differenziati", 
          in termini simili a quanto succede nelle scuole superiori. Purtroppo, 
          a mio avviso, molti dirigenti scolastici e docenti non hanno fatto un' 
          attenta lettura dell'articolo 16 della Legge-quadro n.104/92 su 
          "Valutazione del rendimento e prove d'esame". Vediamo di spiegare il 
          perché. 
          
          La legge si compone, per la parte che ci riguarda, di tre commi ben 
          distinti: il primo, concerne le scuole di ogni ordine e grado; il 
          secondo, concerne esclusivamente le scuole dell'obbligo (che all'epoca 
          dell' entrata in vigore della Legge n.104/92 erano solo le scuole 
          elementari e medie); un terzo comma riguarda esclusivamente le scuole 
          superiori. Pertanto le norme regolamentari applicative di tali norme 
          legislative, e contenute nell'ordinanza ministeriale n.90/01, devono 
          essere lette con la stessa logica prospettica dell'articolo 16 della 
          legge-quadro. Così l'articolo 3 vale solo per le scuole elementari; 
          l'art 11 vale solo per le scuole medie; l'art 15 solo per le scuole 
          superiori. 
          
          Ora, solo nell'articolo 15 è stato previsto il "Pei differenziato" che 
          si applica quindi solo agli alunni con disabilità, che frequentano la 
          scuola superiore. L'articolo 3 comma 3 e l'articolo 11 comma 11 
          prevedono soltanto la possibilità di far sostenere "prove 
          differenziate" agli alunni rispettivamente di scuola elementare e di 
          scuola media. Quindi l'aggettivo "differenziate" designa solo le prove 
          e non anche i programmi. Non avrebbe infatti avuto senso prevedere 
          "programmi differenziati" per alunni di scuola elementare o media, dal 
          momento che per tali tipi di scuole l'art 16 comma 2 della Legge n.104/92 
          detta espressamente precise norme: esse prevedono che il "piano 
          individualizzato" debba essere calibrato sulla base delle effettive 
          capacità e potenzialità del singolo alunno (non quindi su programmi 
          ministeriali o obiettivi specifici di apprendimento, come accade per 
          gli alunni delle scuole superiori). Proprio perché la valutazione deve 
          rilevare i progressi rispetto ai " livelli iniziali degli 
          apprendimenti", non basterebbero le prove tradizionali a valutare il 
          rendimento in base a tali programmi. Occorrono invece "prove 
          differenziate" rispetto a quelle tradizionali; non sarebbero bastate 
          neppure "le prove equipollenti" consentite per gli alunni delle scuole 
          superiori, ma applicabili anche nella scuola dell'obbligo, poiché 
          queste comunque devono permettere di valutare l'avvenuto o mancato 
          apprendimento, riconducibile ai programmi ministeriali o agli 
          obiettivi specifici di apprendimento (cfr. l'ordinanza ministeriale n.22/06 
          art. 17 comma 3). 
          
          Molti, superficialmente, sono tratti in inganno dal termine 
          "differenziate" perchè esso assume un significato ben diverso a 
          seconda che si riferisca ai programmi, nel caso della scuola 
          superiore, o alle prove, nel caso della scuola dell'obbligo. Quanto 
          poi alla dicitura "aver sostenuto prove differenziate", che alcuni 
          dirigenti di scuola elementare vorrebbero riportare sui documenti 
          valutativi, va sottolineato che anch'essa è un'indebita applicazione 
          di una norma concernente le scuole superiori, riportata nell'articolo 
          15 dell'ordinanza ministeriale n. 90/01 alle scuole elementari. 
          Applicazione indebita, perché essa ha un senso in calce solo alle 
          pagelle (e mai nei tabelloni) della scuola superiore, laddove la 
          pagella è un documento che porta alla valutazione finale che a sua 
          volta dà diritto ad un titolo di studio legalmente spendibile in 
          pubblici concorsi. Poichè però l'esame di stato di licenza elementare 
          è stato abolito dalla legge n.53/03, una tale dicitura è ormai priva 
          di qualunque valore legale. Per questo motivo, correttamente, 
          l'articolo 11 comma 13 vieta l'annotazione della valutazione della 
          scuola dell'obbligo su qualsiasi documento, divieto già sancito per i 
          diplomi di scuola media dalla legge n.826/84. 
 
          
          
          