Piani educativi:
non confondiamo la scuola dell'obbligo
con quella superiore.
Succede anche questo. Ovvero che una non
corretta interpretazione di un articolo legge quadro sull'handicap
porti molti insegnanti a fare svolgere ai propri alunni disabili dei
"piani educativi individualizzati" totalmente o parzialmente diversi
dai programmi ministeriali. Salvatore Nocera, vicepresidente Fish,
codice alla mano ci spiega dove sta l'errore.
di Salvatore Nocera da
Superabile del
2/2/2007
Capita più spesso di quanto si creda che nella
scuola dell'obbligo i docenti facciano svolgere dei "piani educativi
individualizzati" (Pei), totalmente o parzialmente diversi da quelli
previsti dai programmi o dagli "obiettivi specifici di apprendimento"
ministeriali. Questi piani vengono poi definiti "Pei differenziati",
in termini simili a quanto succede nelle scuole superiori. Purtroppo,
a mio avviso, molti dirigenti scolastici e docenti non hanno fatto un'
attenta lettura dell'articolo 16 della Legge-quadro n.104/92 su
"Valutazione del rendimento e prove d'esame". Vediamo di spiegare il
perché.
La legge si compone, per la parte che ci riguarda, di tre commi ben
distinti: il primo, concerne le scuole di ogni ordine e grado; il
secondo, concerne esclusivamente le scuole dell'obbligo (che all'epoca
dell' entrata in vigore della Legge n.104/92 erano solo le scuole
elementari e medie); un terzo comma riguarda esclusivamente le scuole
superiori. Pertanto le norme regolamentari applicative di tali norme
legislative, e contenute nell'ordinanza ministeriale n.90/01, devono
essere lette con la stessa logica prospettica dell'articolo 16 della
legge-quadro. Così l'articolo 3 vale solo per le scuole elementari;
l'art 11 vale solo per le scuole medie; l'art 15 solo per le scuole
superiori.
Ora, solo nell'articolo 15 è stato previsto il "Pei differenziato" che
si applica quindi solo agli alunni con disabilità, che frequentano la
scuola superiore. L'articolo 3 comma 3 e l'articolo 11 comma 11
prevedono soltanto la possibilità di far sostenere "prove
differenziate" agli alunni rispettivamente di scuola elementare e di
scuola media. Quindi l'aggettivo "differenziate" designa solo le prove
e non anche i programmi. Non avrebbe infatti avuto senso prevedere
"programmi differenziati" per alunni di scuola elementare o media, dal
momento che per tali tipi di scuole l'art 16 comma 2 della Legge n.104/92
detta espressamente precise norme: esse prevedono che il "piano
individualizzato" debba essere calibrato sulla base delle effettive
capacità e potenzialità del singolo alunno (non quindi su programmi
ministeriali o obiettivi specifici di apprendimento, come accade per
gli alunni delle scuole superiori). Proprio perché la valutazione deve
rilevare i progressi rispetto ai " livelli iniziali degli
apprendimenti", non basterebbero le prove tradizionali a valutare il
rendimento in base a tali programmi. Occorrono invece "prove
differenziate" rispetto a quelle tradizionali; non sarebbero bastate
neppure "le prove equipollenti" consentite per gli alunni delle scuole
superiori, ma applicabili anche nella scuola dell'obbligo, poiché
queste comunque devono permettere di valutare l'avvenuto o mancato
apprendimento, riconducibile ai programmi ministeriali o agli
obiettivi specifici di apprendimento (cfr. l'ordinanza ministeriale n.22/06
art. 17 comma 3).
Molti, superficialmente, sono tratti in inganno dal termine
"differenziate" perchè esso assume un significato ben diverso a
seconda che si riferisca ai programmi, nel caso della scuola
superiore, o alle prove, nel caso della scuola dell'obbligo. Quanto
poi alla dicitura "aver sostenuto prove differenziate", che alcuni
dirigenti di scuola elementare vorrebbero riportare sui documenti
valutativi, va sottolineato che anch'essa è un'indebita applicazione
di una norma concernente le scuole superiori, riportata nell'articolo
15 dell'ordinanza ministeriale n. 90/01 alle scuole elementari.
Applicazione indebita, perché essa ha un senso in calce solo alle
pagelle (e mai nei tabelloni) della scuola superiore, laddove la
pagella è un documento che porta alla valutazione finale che a sua
volta dà diritto ad un titolo di studio legalmente spendibile in
pubblici concorsi. Poichè però l'esame di stato di licenza elementare
è stato abolito dalla legge n.53/03, una tale dicitura è ormai priva
di qualunque valore legale. Per questo motivo, correttamente,
l'articolo 11 comma 13 vieta l'annotazione della valutazione della
scuola dell'obbligo su qualsiasi documento, divieto già sancito per i
diplomi di scuola media dalla legge n.826/84.