Piani educativi:
non confondiamo la scuola dell'obbligo
con quella superiore.

Succede anche questo. Ovvero che una non corretta interpretazione di un articolo legge quadro sull'handicap porti molti insegnanti a fare svolgere ai propri alunni disabili dei "piani educativi individualizzati" totalmente o parzialmente diversi dai programmi ministeriali. Salvatore Nocera, vicepresidente Fish, codice alla mano ci spiega dove sta l'errore.

di Salvatore Nocera da Superabile del 2/2/2007

 

Capita più spesso di quanto si creda che nella scuola dell'obbligo i docenti facciano svolgere dei "piani educativi individualizzati" (Pei), totalmente o parzialmente diversi da quelli previsti dai programmi o dagli "obiettivi specifici di apprendimento" ministeriali. Questi piani vengono poi definiti "Pei differenziati", in termini simili a quanto succede nelle scuole superiori. Purtroppo, a mio avviso, molti dirigenti scolastici e docenti non hanno fatto un' attenta lettura dell'articolo 16 della Legge-quadro n.104/92 su "Valutazione del rendimento e prove d'esame". Vediamo di spiegare il perché.

La legge si compone, per la parte che ci riguarda, di tre commi ben distinti: il primo, concerne le scuole di ogni ordine e grado; il secondo, concerne esclusivamente le scuole dell'obbligo (che all'epoca dell' entrata in vigore della Legge n.104/92 erano solo le scuole elementari e medie); un terzo comma riguarda esclusivamente le scuole superiori. Pertanto le norme regolamentari applicative di tali norme legislative, e contenute nell'ordinanza ministeriale n.90/01, devono essere lette con la stessa logica prospettica dell'articolo 16 della legge-quadro. Così l'articolo 3 vale solo per le scuole elementari; l'art 11 vale solo per le scuole medie; l'art 15 solo per le scuole superiori.

Ora, solo nell'articolo 15 è stato previsto il "Pei differenziato" che si applica quindi solo agli alunni con disabilità, che frequentano la scuola superiore. L'articolo 3 comma 3 e l'articolo 11 comma 11 prevedono soltanto la possibilità di far sostenere "prove differenziate" agli alunni rispettivamente di scuola elementare e di scuola media. Quindi l'aggettivo "differenziate" designa solo le prove e non anche i programmi. Non avrebbe infatti avuto senso prevedere "programmi differenziati" per alunni di scuola elementare o media, dal momento che per tali tipi di scuole l'art 16 comma 2 della Legge n.104/92 detta espressamente precise norme: esse prevedono che il "piano individualizzato" debba essere calibrato sulla base delle effettive capacità e potenzialità del singolo alunno (non quindi su programmi ministeriali o obiettivi specifici di apprendimento, come accade per gli alunni delle scuole superiori). Proprio perché la valutazione deve rilevare i progressi rispetto ai " livelli iniziali degli apprendimenti", non basterebbero le prove tradizionali a valutare il rendimento in base a tali programmi. Occorrono invece "prove differenziate" rispetto a quelle tradizionali; non sarebbero bastate neppure "le prove equipollenti" consentite per gli alunni delle scuole superiori, ma applicabili anche nella scuola dell'obbligo, poiché queste comunque devono permettere di valutare l'avvenuto o mancato apprendimento, riconducibile ai programmi ministeriali o agli obiettivi specifici di apprendimento (cfr. l'ordinanza ministeriale n.22/06 art. 17 comma 3).

Molti, superficialmente, sono tratti in inganno dal termine "differenziate" perchè esso assume un significato ben diverso a seconda che si riferisca ai programmi, nel caso della scuola superiore, o alle prove, nel caso della scuola dell'obbligo. Quanto poi alla dicitura "aver sostenuto prove differenziate", che alcuni dirigenti di scuola elementare vorrebbero riportare sui documenti valutativi, va sottolineato che anch'essa è un'indebita applicazione di una norma concernente le scuole superiori, riportata nell'articolo 15 dell'ordinanza ministeriale n. 90/01 alle scuole elementari. Applicazione indebita, perché essa ha un senso in calce solo alle pagelle (e mai nei tabelloni) della scuola superiore, laddove la pagella è un documento che porta alla valutazione finale che a sua volta dà diritto ad un titolo di studio legalmente spendibile in pubblici concorsi. Poichè però l'esame di stato di licenza elementare è stato abolito dalla legge n.53/03, una tale dicitura è ormai priva di qualunque valore legale. Per questo motivo, correttamente, l'articolo 11 comma 13 vieta l'annotazione della valutazione della scuola dell'obbligo su qualsiasi documento, divieto già sancito per i diplomi di scuola media dalla legge n.826/84.