Scuola: più chiarezza sulle nuove certificazioni. di Salvatore Nocera, da Educazione & Scuola del 7/2/2007
Tempi stretti per fare chiarezza sui nuovi
criteri di certificazione degli alunni disabili a scuola. La
Finanziaria 2007 interviene direttamente anche sulla composizione
delle commissioni che devono fare gli accertamenti, e dunque serve
intervenire al più presto per facilitare la comprensione di famiglie,
operatori e dirigenti scolastici che già a gennaio dovranno affrontare
le nuove iscrizioni. La novità del DPCM n. 185/06 fare link è che,
rispetto alla normativa precedente che prevedeva la certificazione
effettuata da un solo specialista, parla di "organismi collegiali".
Questo necessita di alcuni chiarimenti: l'intervento tecnico di
Salvatore Nocera, vice-presidente Fish, che pubblichiamo di seguito, è
un'attenta disamina di tutti i punti più controversi della nuova
normativa. Gli organismi collegiali
A commento dell'art 1 comma 1 del DPCM n.185/06,
occorre precisare che l'art 35 comma 7 della legge n. 289/02, di cui è
norma applicativa, implicitamente abroga il decreto legge n. 324/1993,
convertito dalla legge n. 423/93 , nella parte in cui tale norma dava
un'interpretazione autentica all'art 12 comma 5 legge n. 104/92 circa
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, effettuata da
un solo specialista. Inoltre occorre precisare che questo articolo
abroga pure l'art. 2 del DPR del 24/2/1994, laddove prevedeva che
l'individuazione poteva essere effettuata da uno specialista in
servizio presso le aziende sanitarie " in regime di convenzione con le
medesime". I centri privati convenzionati ex art 26 legge n. 833/78
non potranno più effettuare tale individuazione, né la potranno
effettuare i centri privati " accreditati" presso il Servizio
sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 229/99. Ciò
comporterà necessariamente un obbligo delle aziende sanitarie di
aumentare gli "organismi collegiali" che dovranno provvedere a
certificare entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della
domanda di certificazione. Evitiamo la confusione Con riferimento all'art. 2 comma 1 del DPCM a meno di 3 settimane dalla data di inizio delle iscrizioni degli alunni, in quasi nessuna delle regioni si conosce quale sarà "l'organismo collegiale" che dovrà provvedere alle certificazioni. Sembra quindi opportuno che ciascuna regione (ormai competente in via esclusiva per gli aspetti organizzativi della sanità in forza alle modifiche introdotte all'art. 117 della Costituzione) dia comunicazione ufficiale alle famiglie ed ai dirigenti scolastici circa l'individuazione di tale organismo collegiale, pena il rischio di una colossale confusione e di un conseguente marasma amministrativo. Ma qui cominciano i guai: infatti già la regione autonoma Trentino-Alto Adige con delibera (VIII/3449 del 7/11/06) ha stabilito che per i propri cittadini la certificazione continuerà ad essere effettuata da un solo specialista. Ciò disattende il parere reso dal Consiglio di Stato il 29/8/05 proprio sul contenuto dello schema di decreto, poi emanato col DPCM n. 185/06, secondo il quale le procedure di certificazione, riguardando la fruizione di diritti costituzionalmente garantiti, sono " livelli essenziali di prestazioni amministrative" e come tali debbono avere modalità eguali su tutto il territorio nazionale, come espressamente indicato nell'art. 117 della Costituzione e ripetutamente riaffermato dalla Corte Costituzionale. Potrà questa diversificazione innescare contenzioso avanti la Corte Costituzionale?
C'è ancora altro: per quel che è dato sapere
informalmente alcune Regioni hanno affidato la certificazione alle
commissioni dell'invalidità civile, altre alle unità multidisciplinari
che effettuano le diagnosi funzionali, altre alle commissioni che
accertano l'handicap. Occorre quindi che il governo o meglio la
conferenza unificata Stato-Regioni -Città intervenga immediatamente e
concordi una linea uniforme. Con riguardo all'art 2 comma 2 che indica
come criteri valutativi quelli dell'Oms in materia di valutazione
delle disabilità, sarebbe opportuno esplicitare che ormai l'unico atto
internazionale in materia è costituito dagli ICD10 dell'OMS che
l'Italia ha pienamente recepito da anni, ma che non si preoccupa di
fare applicare, consentendo una ascientifica proliferazione di
valutazioni diverse sulla stessa tipologia di minorazione da parte di
diverse aziende sanitarie e, talora, anche fra diversi distretti
sanitari della stessa Asl. Occorre inoltre aumentare il numero degli
organismi collegiali per garantire l'immediato rilascio, entro trenta
giorni, delle certificazioni. In mancanza di ciò, se un dirigente
scolastico rifiutasse l'applicazione della normativa sui diritti degli
alunni con disabilità, per difetto di certificazione si avrà un
contenzioso civile, amministrativo ed anche penale nei confronti delle
aziende sanitarie e delle stesse istituzioni scolastiche. In merito
all'art. 2 comma 3 del DPCM secondo il quale le diagnosi funzionali
delle Ausl, successive alle certificazioni, debbono essere effettuate
secondo criteri internazionali, è opportuno far presente che ormai
debbono essere applicati i criteri degli Icf dell'Oms, che sono pure
stati recepiti dall'Italia. Il sostegno didattico
In merito all'art. 3 comma 1, occorre precisare
che la tempistica per la formulazione del "profilo dinamico
funzionale" (Pdf) e del "piano educativo individualizzato" (Pei),
prevista dal precedente regolamento emanato con DPR del 24/2/94, è
stata radicalmente cambiata dal DPCM n .185/06, a causa dell'esplicito
richiamo effettuato alla legge n. 333/01 che anticipa a fine luglio
dell'anno antecedente la frequenza degli alunni le risposte alle
richieste di risorse umane e materiali, fra le quali ad esempio le ore
di sostegno didattico, il numero di collaboratori e collaboratrici
scolastiche formati per l'assistenza igienica agli alunni con grave
disabilità da richiedere all'Ufficio scolastico regionale e quelle di
assistenza per l'autonomia e la comunicazione, quelle per
l'eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive, per
gli arredi ed ausili specifici, nonché per il trasporto gratuito, da
richiedere rispettivamente ai Comuni per le scuole materne, elementari
e medie ed alle Province per le scuole superiori, secondo quanto
stabilito dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112/98. Si tenga presente che il DPR del '94 stabiliva che il Pdf dovesse redigersi dopo due mesi di osservazione dall'inizio dell'anno scolastico e conseguentemente il Pei ed il successivo piano degli studi personalizzato (di cui all'art 41 del decreto ministeriale n. 331/98) dovesse stilarsi in seguito e quindi a ridosso di Natale, lasciando l'alunno privo di un progetto didattico per oltre un trimestre. Fortunatamente il DPCM del 2006 ha eliminato questa stortura; occorre però dare indicazioni alle istituzioni scolastiche su chi e quando dovrà effettuare questi atti indispensabili per una corretta integrazione scolastica. Secondo alcune buone prassi per gli alunni che già hanno un consiglio di classe (ad esempio dalla seconda alla quinta elementare; dalla seconda alla terza media; dalla seconda alla quinta superiore) provvede lo stesso consiglio di classe. Per gli alunni che si iscrivono in prima elementare, provenendo dalla scuola materna o in prima media o in prima superiore, dovrebbe provvedere un gruppo di docenti dei due ordini di scuola secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 339/92 sulla continuità educativa. Per quanti infine si iscrivono per la prima volta, senza avere alle spalle un trascorso scolastico, come gli iscritti alla prima scuola materna o alla prima elementare, dovrebbe provvedere il nucleo di docenti presenti nel "gruppo di lavoro di istituto" di cui all'art 15 comma 2 legge n. 104/92, integrato da qualche docente "funzione -strumentale per l'integrazione scolastica". Ovviamente in questi ultimi due casi dovrebbe essere convocata la famiglia che, in forza dell'art. 12 comma 5 legge n. 104/92, ha il diritto di partecipare alla stesura del Pdf e del Pei e dovrebbe pure essere conosciuto in uno o più brevi incontri l'alunno. Ciò permetterà così di effettuare entro giugno le richieste alle diverse autorità amministrative, in modo che a settembre le risorse possano essere presenti a scuola. Specie in queste ultime due ipotesi, il Pdf ed il Pei, col conseguente Piano degli studi personalizzato, sono abbozzati da soggetti che non saranno i docenti dell'alunno pertanto all'inizio dell'anno scolastico i docenti della classe assegnata all'alunno dovrebbero rivedere, alla luce della "diagnosi funzionale", la bozza di Pdf e di Pei, aggiornandoli, per poter impostare un loro piano degli studi personalizzato definitivo, in forza di quanto stabilito dal contratto di lavoro e dalla nota ministeriale prot n. 4798/05 che impone ai docenti di ogni classe di "programmare l'integrazione dell'alunno".
In merito all'art 3 comma 3 del DPCM, occorre
precisare che le certificazioni previste, sono le stesse indicate
nell'art. 1 comma 265 lett. "b" del disegno di legge Finanziaria per
il 2007 (nel testo attualmente approvato alla Camera), che pure parla
di "certificazioni" e di intese e stretta collaborazione fra Regione,
Ufficio scolastico regionale, Asl e Istituzioni scolastiche. Purtroppo
tale ultima norma non cita espressamente gli enti locali, ma la
previsione esplicita che ne fa il DPCM colma il vuoto normativo della
Finanziaria, anche perché gli enti locali forniscono numerose risorse
e servizi all'integrazione scolastica e quindi non possono mancare
nella concertazione degli interventi. E' la fine delle "deroghe"?
In merito all'art. 4 del DPCM, secondo il quale
le ore di sostegno in deroga vanno date esclusivamente agli alunni
certificati " in situazione di particolare gravità" è necessario fare
presente che, con l'approvazione dell'art. 1 comma 265 lett. "b" della
nuova Finanziaria che abroga il vecchio criterio di un posto di
sostegno in organico di diritto ogni 138 alunni, questa norma, che si
basava proprio sulla disposizione abrogata, va reinterpretata nel
senso che le ore di sostegno e le altre risorse vanno assegnate in
sede di negoziazione del Pei fra operatori scolastici, socio-sanitari
e la famiglia; e quindi le "deroghe" non vanno assegnate solo agli
alunni certificati come "gravi". Le "certificazioni collegiali" solo per le nuove iscrizioni
Con riguardo all'art. 5 del DPCM è necessario
ribadire che le nuove certificazioni collegiali riguardano
esclusivamente le nuove iscrizioni. Pertanto le precedenti
certificazioni, ivi comprese quelle relative al passaggio da un grado
all'altro di scuola, non vanno ripetute. Ciò perché, trattandosi di
certificazioni concernenti le minorazioni "stabilizzate o
progressive", sono valide per sempre così come pure le diagnosi
funzionali. Quindi il divieto di ripetizione di certificazioni non
dipende dalla necessità di evitare un sovraccarico di lavoro delle
aziende sanitarie, circostanza pure non trascurabile, ma è conseguenza
del valore legale permanente di tali certificazioni. Per la semplificazione amministrativa
In conclusione ritengo sia indispensabile che i
ministeri della Pubblica istruzione e della Sanità, nonché le Regioni,
forniscano a chi dovrà applicare il DPCM chiarimenti di questo tenore,
per rasserenare famiglie e gli operatori amministrativi, onde evitare
il ripetersi inutile, oltre che illegittimo, di adempimenti
amministrativi che andrebbero contro il principio della
"semplificazione amministrativa", ribadito, da ultimo, proprio a
favore delle persone con disabilità, dall'art. 6 comma 4 della L.n.
80/06, voluto dalle associazioni, specie quelle aderenti alla Fish ed
alla Fand, alla fine della precedente legislatura, per rendere meno
gravosa, nel rispetto della normativa, la vita già assai tormentata
delle persone con disabilità. |