
          
          I problemi dell'integrazione 
          resteranno aperti.
          
          Ci sono importanti novità nel Disegno di Legge 
          della Finanziaria per il 2008, in ambito di integrazione scolastica 
          degli alunni con disabilità, ma non sembra lecito pensare che possano 
          risolvere problemi annosi come quello della discontinuità didattica o 
          della mancata formazione degli insegnanti curricolari.
          
          di
          Salvatore Nocera* da
          Superando del 
          17/12/2007
          
           
          
          L'articolo 94, commi 3 e 4 del Disegno di Legge 
          della Finanziaria per il 2008 presenta notevoli novità a proposito 
          dell'integrazione scolastica.
          Il comma 3, ad esempio, stabilisce che a partire dall'anno scolastico 
          2008-2009 il numero massimo dei posti di sostegno - sia in organico di 
          diritto che di fatto - non potrà superare il 25% del numero 
          complessivo delle sezioni e classi delle scuole statali attivate nel 
          2006-2007. Siccome il numero di tali sezioni e classi era di quasi 
          376.000, il 25% è pari a quasi 94.000. Il tutto, comunque, non potrà 
          superare il rapporto medio nazionale di un posto ogni due alunni con 
          disabilità, obiettivo da realizzarsi anche con compensazioni fra 
          Province che hanno un rapporto migliore e Province che hanno un 
          rapporto peggiore.
          Il comma 4 stabilisce poi che i posti organici di sostegno di diritto, 
          attualmente pari a 48.000, saranno aumentati di numero sino a 
          pervenire nell'anno scolastico 2010-2011 al 70% dei posti complessivi 
          di sostegno dell'anno 2006-2007. Siccome tali posti erano circa 
          86.000, più quasi 4.000 cattedre costituite da "spezzoni", il numero 
          dei posti di sostegno di diritto sarà di circa 60.000 o 64.000, se 
          verranno considerate anche le cattedre appena citate, che pure sono 
          tali, se vogliamo interpretare in senso logico, oltre che letterale, 
          la norma.
          Siccome questa normativa viene emanata allo scopo di ridurre il 
          precariato, si stabilisce che vengano abolite le parole contenute 
          nell'articolo 40, comma 1, settimo periodo della Legge 449/97 che 
          consentivano sino ad oggi la concessione di "deroghe".
          Ovviamente, dal momento che tra i posti in organico di diritto - pur 
          cresciuti di numero - e le necessità di fatto che possono pervenire 
          sino a 94.000 vi sarà sempre uno scarto, il comma 4 consentirà ancora 
          il ricorso all'autorizzazione a nomine di supplenti oltre l'organico 
          di diritto, come avviene normalmente per tutte le materie che hanno un 
          organico di diritto insufficiente. 
          
          La normativa, dunque, sembra notevolmente innovativa, anche se 
          ripropone cose che sembravano superate. Infatti, viene ribadita 
          l'abolizione del criterio per istituire posti organici di diritto di 
          sostegno, già introdotta con l'articolo 1, comma 65, lettera "b" della 
          Finanziaria per il 2007 (Legge 296/06), ripristinando tuttavia il 
          rapporto di uno a due.
          Vengono poi abolite formalmente le deroghe, mantenendo però la 
          possibilità e la necessità di supplenze annuali per pervenire a 
          coprire il fabbisogno sino al tetto massimo di 94.000 posti.
          E ancora, si dice di voler ridurre il precariato e tuttavia l'organico 
          di diritto al suo massimo nel 2010 lascerà un vuoto di circa 30.000 
          posti da coprire con supplenze annuali.
          In ogni caso le soluzioni introdotte non risolvono comunque l'annoso e 
          insoluto problema della continuità didattica, che solo un radicale 
          aumento dei posti organici di sostegno avrebbe potuto superare. 
          Infatti le supplenze annuali continueranno a creare discontinuità 
          didattica, con gravissimo danno specie per gli alunni con disabilità 
          intellettiva.
          Inoltre nemmeno lo stesso aumento dei posti organici di sostegno può 
          risolvere il problema della continuità didattica, poiché rimane la 
          norma che consente ai docenti di sostegno a tempo indeterminato di 
          passare su cattedra comune dopo cinque anni di sostegno.
          
          Per tutti questi motivi la FISH (Federazione Italiana per il 
          Superamento dell'Handicap) ha presentato una serie di emendamenti che 
          propongono un innalzamento a dieci anni del periodo di permanenza su 
          sostegno dei docenti di ruolo e una durata pluriennale delle 
          supplenze, prevedendo che con un successivo Decreto Ministeriale 
          potrebbero essere individuati i criteri per assicurare la continuità 
          didattica del docente con lo stesso alunno.
          Avere poi abolito per legge le deroghe non risolverà il problema della 
          loro concessione tramite ricorso ai giudici. Infatti, l'integrazione 
          scolastica è un diritto costituzionalmente garantito dalla Sentenza 
          della Corte Costituzionale 215/87 e quindi il divieto di deroghe non 
          potrà impedire a chi lo voglia di sollevare la questione di 
          costituzionalità del comma 4, con conseguenze gravissime anche per 
          l'erario, oltre che per il contenzioso cui andranno incontro molte 
          famiglie. E ciò perché la giurisprudenza ormai consolidata ritiene le 
          ore di sostegno un diritto individuale degli alunni con disabilità, 
          anzi ritiene tali ore l'unica risorsa a tutela del diritto allo studio 
          degli stessi, tant'è vero che ha assegnato ore di sostegno per tutta 
          la durata dell'orario scolastico di singoli alunni.
          Per questo la FISH ha presentato anche un emendamento con il quale 
          chiede che le deroghe debbano essere consentite nei casi in cui 
          l'Amministrazione Scolastica non dimostri che esiste un'altra risorsa 
          fondamentale per l'integrazione e cioè la preparazione dei docenti 
          curricolari, documentata almeno con un corso di aggiornamento per 
          ciascuno di essi in ogni classe.
          
          In conclusione, quindi, queste nuove norme non sembrano risolvere 
          decisamente i problemi aperti e da tempo denunciati dalle associazioni 
          aderenti alla FISH e va aggiunto anche che la fissazione del tetto 
          massimo di 94.000 posti di sostegno - indipendentemente dall'eventuale 
          aumento del numero di alunni certificati con handicap - è di dubbia 
          legittimità.
          Infatti, già a fine settembre di quest'anno il TAR del Veneto e il 29 
          ottobre il TAR del Lombardia hanno annullato, con ordinanze 
          provvisorie, i rispettivi provvedimenti degli Uffici Scolastici 
          Regionali che fissavano un tetto massimo al numero dei posti di 
          sostegno. E invero sino a quando Amministrazione e Sindacati non 
          troveranno una soluzione per la formazione obbligatoria iniziale e in 
          servizio dei docenti curricolari, continueranno i ricorsi al TAR delle 
          famiglie, che ora si "arricchiranno" di quelli alla Corte 
          Costituzionale.
          
           
          
          * Vicepresidente nazionale della FISH 
          (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).
 
          
          
          